T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 75 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 17 luglio 2010, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia provvedeva al ritiro cautelare, ai sensi dell’art.38, comma 3 e dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di 8 armi regolarmente detenute dal Sig. C.P. presso la propria abitazione.

1.1. In data 29 luglio 2010, veniva notificato al Sig. P. il decreto n. 0028981 emesso il 26 luglio 2010 dalla Prefettura di Perugia che disponeva il divieto di detenzione di tutte le armi e munizioni in suo possesso.

1.2. In data 29 luglio 2010, il Questore di Perugia sospendeva la licenza di porto di fucile per uso caccia di cui è titolare il Sig. C.P. per tutta la durata del provvedimento prefettizio n. 0028981. Avverso il decreto il Sig. P. proponeva autonoma e separata impugnazione al Prefetto di Perugia.

2. In data 27 agosto 2010, il Sig. P. impugnava il suddetto decreto n. 0028981 del 26 luglio 2010 di divieto di detenzione di armi e munizioni del Prefetto di Perugia, con ricorso gerarchico notificato al Ministero dell’Interno.

2.1. In data 25 novembre 2010 è inutilmente decorso il termine per la pronuncia sul suddetto ricorso da parte del Ministro dell’Interno e nessun provvedimento è stato notificato o comunicato al ricorrente.

3. Il silenzio rigetto è impugnato con un unico motivo articolato di violazione degli artt. 38 e 39 del r.d. 18 giugno 1931 n.773 per difetto di presupposto in merito alla sopravvenuta mancanza di garanzie circa il corretto uso delle armi in possesso nei confronti del sig. P. in quanto il comportamento anche solo verbalmente violento riferito non è requisito soggettivo di pericolosità verso gli altri.

3.1. Il Sig. P. specificava di non avere alcun precedente penale di essere possessore di armi da fuoco, regolarmente detenute, sin dal 1976, e quindi da quasi trentacinque anni e di avere dato prova di assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi.

4. Nel ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno allegando documenti e memoria.

4.1. Dopo i rituali scritti difensivi, la causa è stata discussa all’udienza del 23 febbraio 2011 quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Sono impugnati il provvedimento in epigrafe del Prefetto di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo e il silenziorigetto del ricorso gerarchico del Ministro dell’Interno con il quale è stato comminato al ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni.

1.1. Nel provvedimento si specifica che il sig. P. non offre più garanzie circa il corretto uso delle armi né riunisce i requisiti soggettivi per poterle detenere dato che il comportamento anche solo verbalmente violento contraddice i requisiti per poter detenere armi cioè quello soggettivo di pericolosità verso gli altri costituendo viceversa un indice sintomatico di valutazione anche in rapporto al principio della salvaguardia della sicurezza pubblica.

1.2. Come si evince dalla proposta in data 24 luglio 2010 di applicazione del provvedimento interdittivo all’uso delle armi allegata in atti, il provvedimento in esame è scaturito dall’episodio occorso nella notte del 17 luglio 2010, allorché il sig. P., esasperato da continui rumori provenienti dai locali dell’ex. mattatoio di Perugia sito in loc. Ferriera, telefonava al 113 riferendo all’operatore di turno che da alcuni giorni veniva disturbato nel riposo notturno da musica proveniente dai predetti locali lamentandosi del fatto che nessuno era intervenuto sul posto per farli cessare. La volante intervenuta accertava che sul luogo era in corso una festa, con musica ad alto volume, organizzata da giovani del centro sociale. Gli operatori della volante intimavano agli organizzatori di limitare il volume della musica in quanto arrecava disturbo al riposo delle persone residenti nella zona. Nel frattempo il sig. P. continuava per due volte a chiamare il 113 lamentandosi, con toni accesi ed alterati, che era stufo di questa situazione e che ci avrebbe pensato lui a risolverla minacciando di recarsi sul posto con il fucile.

1.3. Nella "annotazione" relativa alla prima attività d’indagine è riferito che alle ore 1.20 della notte del 17 luglio era stato segnalato un notevole disturbo del riposo causato dalla musica a forte volume proveniente dal centro sociale e che, oltre a diversi albergatori, anche il sig. P. aveva contattato il 113 per lamentare il disturbo. Questi aveva già chiamato la centrale operativa, facendo presente che se la musica non fosse stata abbassata avrebbe sparato: da tale affermazione l’operatore aveva controllato se il soggetto fosse detentore di armi, accertamento che dava esito positivo in quanto lo stesso era intestatario di otto fucili. Gli operatori della volante avevano provveduto a contattare le persone solo all’ingresso della recinzione del centro sociale, data la numerosa presenza di avventori in stato di forte alterazione psicofisica e affatto collaborativi, anzi in marcato atteggiamento di sfida e di non gradimento della loro presenza ed immagine. Era contattata una ragazza che aveva improvvisato una sorta di cassa nei pressi del cancello d’ingresso senza il rilascio di alcun biglietto e verosimilmente senza alcuna autorizzazione SIAE, chiedendo di poter parlare prima con gli organizzatori della festa. Alla persona giunta all’ingresso, nota agli operatori per una recente condanna per resistenza a pubblico ufficiale, si intimava di abbassare notevolmente il volume della musica, in quanto non era accettabile che fosse ben udibile anche negli spazi aperti circostanti lo stabile: tale persona assicurava che di lì a poco sarebbe stata abbassata la musica. Alle ore 3.40 gli operatori erano di nuovo inviati presso lo stesso centro sociale, in quanto il sig. P. aveva richiamato, lamentando sempre musica ad alto volume, specificando nell’occasione che sarebbe andato là con il fucile in quanto esausto della situazione. Gli operatori potevano rilevare che già dallo svincolo di Ponte S. Giovanni il volume della musica era stato notevolmente rialzato. Non potendo in questa seconda occasione contare su alcun rinforzo per poter lavorare in sicurezza ed effettuare un minimo controllo delle autorizzazioni del locale, veniva contattata la precedente persona che era affiancata da altro presunto organizzatore al quale erano rappresentate le conseguenze penali della negligenza nella gestione degli apparati audio e dell’inosservanza della precedente intimazione ad evitare rumori molesti dato che il volume era stato addirittura aumentato dopo il precedente allontanamento degli operatori. Oltre alle conseguenze penali della negligenza nella gestione degli apparati audio, veniva ulteriormente rappresentato il notevole turbamento ai residenti ed agli alberghi della zona e che successivamente al primo intervento un abitante aveva minacciato reazioni inconsulte. Nel prosieguo gli operatori si erano portati presso l’abitazione del sig. P. dove veniva effettuata l’acquisizione delle armi e delle munizioni.

2. I fatti come sopra riportati non sottraggono il ricorrente dal provvedimento interdittivo alla detenzione di armi.

2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale Amministrativo (da ult. T.A.R. Umbria, Perugia 3 febbraio 2011, n. 47) i tratti significativi di discrezionalità che fondano il giudizio prognostico di non abuso delle armi possono essere basati anche su elementi di solo carattere indiziario che implicano l’enunciazione dei presupposti dai quali l’amministrazione desuma il possibile verificarsi di un comportamento inaffidabile del soggetto. Il divieto di detenzione di armi è la risultante di una valutazione in esito alla quale, il Prefetto può vietare la detenzione di armi se ritiene che il titolare della licenza sia capace di abusarne (T.A.R. Umbria Perugia, 6 settembre 2005, n. 415; T.A.R. Umbria Perugia, 12 maggio 2005, n. 276)

2.2. Tale lata discrezionalità, pur sempre di natura tecnica, è giustificata dalla finalità di pubblica sicurezza, in virtù della quale l’esercizio del potere inibitorio è consentito non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione, trattandosi di prevenire la commissione di illeciti e non di reprimerli. Di talché il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2009, n. 4375; sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576).

2.3. Nell’ordinamento in vigore, la detenzione di armi e munizioni non è configurata alla stregua di un diritto soggettivo ma di un interesse soggetto a valutazione da parte dell’autorità amministrativa, tenuta a considerare che il beneficiario sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati (Cons. St., sez. VI, 13 luglio 2006, n. 4487).

3. Sia pur nella concitazione dovuta all’essere privato del riposo durante la notte a causa dei considerevoli fastidi provocati dal volume della musica che gli stessi operatori riferiscono essere stato notevole e bene udibile negli spazi circostanti il centro sociale, la reazione del sig. P. appare sicuramente sproporzionata all’entità dei fatti, anche considerando che la pattuglia era intervenuta una seconda volta sul luogo, non avendo gli organizzatori dell’intrattenimento ottemperato all’intimazione di abbassare il volume degli altoparlanti..

3.1. Correttamente pertanto l’Autorità prefettizia ha ravvisato nel comportamento del ricorrente il sintomo della possibilità di abuso ed ha emanato l’impugnato provvedimento, le cui finalità preventive non appaiono in astratto suscettibili di censura.

3.2. Va tuttavia considerato che nel concreto non è chiara la provenienza della denuncia per minacce che sarebbe stata spiccata nei confronti del ricorrente: dalla documentazione in atti, in particolare dalle annotazioni allegate alla relazione sullo svolgimento dei fatti, si evince che nei confronti del ricorrente la denuncia per minacce sarebbe stata spiccata dagli stessi operatori di polizia, dopo che il primo intervento presso il centro sociale, pervero poco incisivo, non aveva portato a nessun risultato, perché il disturbo era addirittura aumentato, essendo il volume della musica più alto del precedente.

3.3. Le minacce consistenti nell’avere detto all’operatore del 113 nella comunicazione telefonica delle ore 3.38.57 "…adesso basta… vado io là con il fucile… ma la sente la musica…" si sarebbero esaurite in un solo sfogo verbale senza alcun seguito concreto nei riguardi di chicchessia, ivi compresi i soggetti la cui inottemperanza all’ordine di conformarsi a regola del vivere civile e di non turbare il riposo altrui nelle ore notturne aveva dato origine all’episodio. Il ricorrente, infatti, non si era recato presso il centro sociale dal quale provenivano i rumori ma avrebbe solo invitato, sia pur con tono iroso e minaccioso ad un intervento risolutivo che ponesse fine ai rumori, il cui carattere molesto era indiscutibile, perché denunciato anche dagli albergatori delle vicinanze.

3.4. Sia pur nella piena legittimità dell’operato dell’autorità amministrativa, non appare pertanto irragionevole che la stessa possa rivalutare l’intero occorso, tenendo conto delle sopra enunciate evenienze e della circostanza che il ricorrente nel lungo periodo di detenzione delle armi non aveva mai dato luogo a rilievi di sorta.

4. Il ricorso deve essere tuttavia respinto, anche se l’insieme delle circostanze evidenziate, giustificano ampiamente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa fra le parti le spese di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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