Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-05-2011, n. 11175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I sigg. A. e S.P.N., nipoti ed eredi del sig. M.G., ricorsero alla Corte d’appello di Catanzaro per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, del danno derivante dall’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di pensione privilegiata, per infermità contratta a causa del servizio militare di leva, iniziato dal loro zio e dante causa il 21 novembre 1967 davanti alla Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Calabria, e conclusosi con sentenza di primo grado depositata solo 39 anni dopo, il 5 giugno 2006. Calcolarono l’indennizzo loro spettante in Euro 60.500,00.

Resistette il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Corte d’appello, ritenuto che dalla complessiva durata del processo presupposto andasse detratto il periodo successivo alla morte dell’attore sig. M.G., avvenuta il (OMISSIS), nonchè il periodo di durata stimata ragionevole, pari a tre anni, liquidò un indennizzo di Euro 15.000,00.

I sigg. S.P. hanno quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso è inammissibile perchè, pur essendo rubricato "falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3", non contiene la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1. Più esattamente, si conclude con una esposizione sintetica "ai sensi del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2", la quale, però, altro non è che il riassunto del motivo stesso, senza mettere a fuoco alcuna specifica questione di diritto o chiara enucleazione di un fatto controverso su cui verta una ipotetica censura di vizio di motivazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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