CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 18 giugno 2010, n. 23693. In materia di ingiuria.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa il 23.12.2008, il tribunale di Foggia ha confermato la sentenza emessa il 26.2.2008 dal giudice di pace della stessa sede, con cui M. M. Rosaria è stata condannata alla pena di € 400 di multa e alla rifusione delle spese della parte civile, perché ritenuta responsabile del delitto di ingiuria aggravata in danno del proprio alunno A. Marco, per avere il 31.5.02, in presenza di altri alunni, pronunciato le espressioni “Non sei una persona perbene, sei un presuntuoso e un ignorante”
Il difensore della M. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. carenza della motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione, in quanto il tribunale si è limitato a confermare il contenuto della sentenza del giudice di pace, senza esaminare e replicare agli argomenti difensivi;
2. carenza di motivazione in ordine alla richieste di riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, che sussiste per il professore che venga reiteratamente provocato c offeso durante l’insegnamento, da comportamenti apertamente ostili di uno studente, e in ordine alla richiesta di riconoscimento dell’esimente della provocazione(per quest’ultima esimente, il giudice di secondo grado si è limitato a condividere le conclusioni del giudice di primo grado, senza esporre il proprio convincimento);
3. violazione di legge in riferimento alle nonne relative alla di rappresentanza del minore nel giudizio penale.
Correttamente la querela è stata presentata dal genitore di A. Marco, nato il 18.9.1984, quando la persona offesa era minorenne. A seguito di richiesta di archiviazione , l’opposizione è stata presentata dal genitore il 17.9.2003, quando l’A. Marco aveva compiuto 118 anni e quindi era diventato maggiorenne dai 18.9.2002.
La sentenza del giudice di pace è conseguentemente nulla, in quanto emessa all’esito di un processo celebrato a seguito di apposizione alla richiesta di archiviazione presentata da persona non legittimata. La nullità si estende alla sentenza di conferma ,pronunciata dal tribunale di Foggia.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto ai motivi concernenti la motivazione, si rileva che, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è legittima la motivazione della sentenza di appello, realizzata con richiami alle argomentazioni della sentenza di primo grado, quando le censure formulate nei motivi di impugnazione non presentino novità consistenti rispetto a quelli già esaminati e disattesi in primo grado con argomentazioni corrette e immuni da vizi logici. (sez. VI ,n. 31080 del 14.6.04; conf. sez. IV n. 38824 del 17.9.08)
Nel caso in esame, posto che le sentenze di primo e di secondo grado, avendo seguito un uniforme apparato logico argomentativo, costituiscono un risultato organico e inscindibile, la presente analisi parte dal fatto che risulta accertato nel complessivo giudizio di merito.
Dalle testimonianze, correttamente non è stato ricavato alcun comportamento offensivo del giovane A., che, in qualità di rappresentante di classe, si è limitato a criticare — correttamente e pacatamente – la condotta dell’insegnante, contestandole una non coerente interpretazione del concetto di trasparenza nelle sue valutazioni, non comunicando a un discepolo, con la richiesta tempestività, l’esito della prova orale. Secondo i giudici di merito, è stata proprio questa corretta e
pacata critica all’origine della non corretta e non pacata critica dell’insegnante, che ha violato regole deontologiche e di diritto penale.
Quanto alla censura di ordine procedurale, si rileva che effettivamente il genitore dell’A., a seguito della richiesta di archiviazione presentata dal p.m., ha presentato opposizione ex art. 410 c.p.p.,senza legittimazione, essendo venuta meno la rappresentanza del figlio a seguito del raggiungimento della maggiore età. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, non è applicabile , in difetto di espressa previsione normativa,il principio dell’ultrattività della rappresentanza a una parte del rapporto processuale civilistico, instaurato in sede penale.
Va però rilevato che questa irrituale opposizione non ha inciso sulla svolgimento del procedimento. La decisione del Gip di fissare l’udienza ex art. 409 c.p.p. è stata determinata primariamente in conseguenza della scelta del giudice di non accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal rappresentante della pubblica accusa. L’opposizione irrituale del genitore dell’A. — ormai maggiorenne – ha avuto come effetto, quindi, non la celebrazione dell’udienza ma il suo svolgimento in contraddittorio con la persona offesa. Tale presenza non ha inciso né sul piano di ulteriore svolgimento di indagini preliminari, né sulla decisione di non accogliere la richiesta del p.m. nel provvedimento emesso il 29.1.09, le argomentazioni motivazionali prescindono totalmente da argomentazioni proposte dalla persona offesa , mentre si fondano sull’autonomo esame delle risultanze di dette indagini, su valutazioni concernenti la credibilità delle persone esaminate e su conclusioni attinenti alla qualificazione giuridica della condotta dell’indagata e all’assenza di elementi legittimanti la sussistenza di cause di giustificazione.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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