T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 394 Demolizione di costruzioni abusive Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Comune di Brescia ha ordinato a G.B. e ai comproprietari M. e R.B. di demolire, a pena delle conseguenze di legge in ordine alla gratuita acquisizione delle stesse al patrimonio comunale, le opere asseritamente abusive "accertate nella loro proprietà sita in via Milano 44, nell’area identificabile nel mappale n°160 del foglio n°85" del locale catasto, insistenti "in zona classificata B3 R2 nel P.R.G. vigente, nella fascia di rispetto cimiteriale, consistenti in un manufatto ad uso autorimessa, con pareti in muratura di prismi e copertura in eternit, di mq 25 circa ed altezza media di m 2,40 circa" (doc. 11 ricorrente, copia provvedimento citato).

Avverso tale provvedimento, G.B. propone in questa sede impugnazione, con ricorso articolato in due censure, riconducibili secondo logica ai seguenti tre motivi:

– con il primo, corrispondente alla prima parte della prima censura alle pp. 48 dell’atto, deduce eccesso di potere per sproporzione della sanzione irrogata. Premette in proposito in fatto che il manufatto abusivo in questione non sarebbe stato realizzato da lui personalmente ed esisterebbe da lunghissimo tempo, dal 1965, come riconosciuto dal Comune nel provvedimento impugnato, ovvero a suo dire già dal 1962. Ciò posto, afferma che il Comune stesso, dato l’affidamento in tal modo ingeneratosi nel privato in ordine alla regolarità dell’opera, avrebbe dovuto motivare in modo congruo in ordine all’interesse pubblico che ne imporrebbe la demolizione, anche considerata la sua modesta entità;

– con il secondo di essi, corrispondente alla seconda parte della prima censura alle pp. 813 dell’atto, deduce violazione dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n°1265, T.U. delle leggi sanitarie, nel senso che a suo dire nelle fasce di rispetto cimiteriali non sarebbero vietate le costruzioni, come quella per cui è causa, diverse da quelle residenziali e non in contrasto con le esigenze igieniche alla base del vincolo,

– con il terzo motivo, corrispondente alla seconda censura a p. 13 dell’atto, deduce infine violazione dell’art. 36 del T.U. 6 giugno 2001 n°380, nel senso che una costruzione come quella per la quale è causa, ove abusiva, sarebbe sanzionabile non già con la demolizione, ma con la sola pena pecuniaria, perché si tratterebbe di pertinenza non soggetta a permesso di costruire.

Con memoria 2 febbraio 2011, il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni.

Resiste il Comune di Brescia, con atti 14 settembre 2006 e 4 novembre 2010 e memoria 20 gennaio 2011, nei quali ha chiesto che il ricorso sia respinto, osservando:

– in ordine al primo motivo, che l’opera abusiva non è visibile dalla pubblica via, quindi non vi sarebbe a carico del Comune alcun colpevole ritardo nel provvedere, dato che essa è stata scoperta solo nel 2005;

– in ordine al secondo motivo, che il vincolo di rispetto cimiteriale va ritenuto assoluto;

– che quindi il terzo motivo deve ritenersi irrilevante.

La Sezione all’udienza del giorno 23 febbraio 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta impossibilità di reprimere un abuso edilizio commesso a notevole distanza nel passato senza una motivazione particolarmente penetrante, è infondato e va respinto. Costante giurisprudenza della Sezione, da ultimo si cita TAR Brescia sez. I 22 febbraio 2010 n°860, afferma infatti che il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico a disporre una demolizione; in senso poi conforme si sono espresse anche numerose decisioni del C.d.S., ad esempio sez. IV, 15 settembre 2009, n°5509, che si cita per tutte.

2. Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento difforme, espresso ad esempio da C.d.S. sez. V 4 marzo 2008 n°883, secondo il quale invece "il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso" e "il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza" potrebbero ingenerare un affidamento del privato, rispetto al quale sussisterebbe un "onere di congrua motivazione" circa il "pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato"; ritiene però che tale orientamento non vada condiviso.

3. In proposito, si impone anzitutto il rilievo fatto proprio dalla citata decisione C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, come osservato dalla Sezione nella pure citata sentenza 860/2010, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; ditalché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.

4. E’infondato anche il secondo motivo, secondo il quale costruzioni come quella per cui è causa all’interno della fascia di rispetto cimiteriale sarebbero invece consentite. L’art. 338 del T.U. leggi sanitarie, così come modificato dall’art. 28 comma 1 lettera b) della l. 1 agosto 2002 n°166, consente entro fascia di rispetto cimiteriale, entro la quale, come incontestato, si trova l’autorimessa di che trattasi, interventi edilizi limitati, in sintesi estrema, alla manutenzione e al recupero dell’esistente, ma esclude in ogni caso, come risulta in modo chiaro dal primo comma dell’articolo, i "nuovi edifici", e tale concetto è senz’altro riconducibile un’autorimessa costituente manufatto fuori terra, come risulta a più forte ragione argomentando dalla recente C.d.S. sez. V 14 settembre 2010 n° 6671, che concerne un autorimessa interrata. Tale decisione ricorda come il vincolo in parola valga in assoluto, "senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati" dallo stesso, concernenti la sacralità dei luoghi.

5. E’ da ultimo infondato anche il terzo motivo, atteso che per costante giurisprudenza la pertinenza in senso urbanistico edilizio, che non richiede, per essere realizzata, le formalità richieste per la "nuova costruzione", è solo quella che risulta "priva di autonoma destinazione e di autonomo valore di mercato", ed è quindi tale da esaurire "la propria destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico": così per tutte come più recente C.d.S. sez. IV 18 ottobre 2010 n°7549. Tali caratteristiche, all’evidenza, non si ritrovano nell’immobile per il quale è causa, che è un box isolato, come tale ben suscettibile di utilizzazione autonoma, attraverso ad esempio la vendita o la locazione a terzi (cfr. doc. 1 ricorrente, fotografie dello stato dei luoghi).

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità alla nota prodotta dall’amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, Condanna G.B. a rifondere al Comune di Brescia le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 3.500 (tremilacinquecento/00) onnicomprensivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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