LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 163 del 15-7-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ con quanto previsto dall’articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 600, il terzo comma e’ abrogato;
b) all’articolo 601, il secondo comma e’ abrogato;
c) all’articolo 602, il secondo comma e’ abrogato;
d) dopo l’articolo 602-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). – La pena per i reati
previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e’ aumentata da un terzo alla
meta’:
a) se la persona offesa e’ minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o
al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l’integrita’
fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro
sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui
agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da
un terzo alla meta’».

Art. 4 Clausola di invarianza 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 2 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Carfagna, Ministro per le pari opportunita’ Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2043): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunita’ (Carfagna) il 1° marzo 2010. Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri), in sede referente, il 2 marzo 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª. Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente, l’1 e 23 marzo 2010. Relazione annunciata il 26 marzo 2010 (atto n. 2043-A relatori sen. Benedetti Valentini e sen. Compagna). Esaminato in Aula il 30, 31 marzo 2010 ed approvato il 14 aprile 2010. Camera dei deputati (atto n. 3402): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente, il 19 aprile 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII, XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 6, 13, 27 maggio 2010. Esaminato in aula il 1° giugno 2010 ed approvato, il 3 giugno 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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