T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2256 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza del TAR LazioRoma, sez. II ter, n. 7010/2009 del 15.7.2009 sono stati accolti, previa riunione, i ricorsi proposti dalle società odierne ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali l’ A.A. s.p.a. ha denegato l’allaccio alla rete fognaria pubblica sul presupposto che l’impianto fosse saturo e non potesse ricevere ulteriori apporti di liquame.

I ricorsi di cui sopra sono stati accolti sotto l’assorbente profilo di censura avente ad oggetto il dedotto eccesso di potere per difetto di idonei presupposti e difetto di adeguata istruttoria, atteso che, a seguito della verificazione tecnica effettuata nel contraddittorio delle parti, è emerso come l’impianto fognario di cui trattasi sarebbe in grado di sostenere il peso insediativo derivante dalla realizzazione degli immobili di proprietà delle società ricorrenti e per i quali era stato in precedenza richiesto l’allaccio.

Con l’atto di diffida e messa in mora notificato in data 7.5.2010, le ricorrenti hanno intimato all’A.A. s.p.a. il rilascio delle autorizzazioni all’allaccio alla rete fognaria per gli immobili di cui trattasi, in esecuzione della richiamata decisione; con la successiva istanza del 18.6.2010 le stesse hanno reiterato l’invito al riguardo.

Attesa la perdurante inerzia dell’amministrazione, le ricorrenti, con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, hanno adito il TAR ai fini dell’ottemperanza al giudicato, deducendo che, dal contenuto conformativo della sentenza n. 7010/2009, deriva l’obbligo di A.A. s.p.a. di provvedere al rilascio dell’autorizzazione.

Si premette che – in sede di giudizio di ottemperanza – una pronuncia che ordini all’amministrazione il rilascio di un determinato provvedimento a contenuto determinato è ammissibile esclusivamente se dal giudicato discenda in capo all’amministrazione un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell’adozione di un atto, il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza.

Si ritiene che i relativi presupposti sussistano nel caso di specie, avuto specifico riguardo alla parte motiva della sentenza della quale si chiede in questa sede l’esecuzione.

Atteso l’intervenuto annullamento di un provvedimento di diniego di rilascio di un titolo autorizzatorio, infatti, il compito dell’amministrazione è quello di rinnovare il relativo procedimento amministrativo; trattasi, tuttavia, all’evidenza, nel caso di specie, di un’attività meramente esecutiva, atteso, nello specifico, il contenuto puntuale della sentenza (in ordine alla sussistenza del presupposto per il rilascio del detto titolo, invece in precedenza negato da parte dell’amministrazione procedente), non essendo, conseguentemente, devoluta alla detta amministrazione alcuna nuova valutazione da compiersi alla luce di tutta la disciplina applicabile di fonte primaria e regolamentare in materia.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto siccome fondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione di dare esecuzione ai sensi di cui in motivazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione al pagamento in favore delle ricorrenti in solido tra di loro delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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