Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 202 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza n. 64 del 21 gennaio 2005, il T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso proposto dalla Gemmo Impianti S.p.A. per l’annullamento degli atti relativi alla gara d’appalto indetta dal Consorzio per le Autostrade siciliane per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione degli impianti elettrici, illuminazione, ventilazione e telecontrollo del lotto "H" dell’autostrada Messina – Palermo.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Gemmo Impianti.

2) Questo Consiglio, con decisione n. 685 del 19 ottobre 2005, accoglieva all’appello, con conseguente obbligo del Consorzio di reiterare la procedura di verifica dell’anomalia.

Con decisione n. 446 del 15 giugno 2007, era assegnato al Consorzio il termine di 60 giorni per ottemperare e si disponeva, altresì, la nomina di un commissario ad acta nella persona dell’ingegnere capo del Genio civile di Messina o di un funzionario da lui delegato.

3) Con nota del 3 dicembre 2007, il commissario ad acta delegava l’ing. Ma.Bo. per l’espletamento dell’incarico commissariale.

All’esito del mandato a lui conferito, questo Consiglio, con decisione n. 1059 del 10 novembre 2009, disponeva che al predetto ing. Bo. spettava il compenso di Euro 4.000, che era posto a carico delle parti del giudizio.

4) Con nota depositata il 19 maggio 2010, l’ing. Bo. ha proposto opposizione alla summenzionata decisione.

A suo avviso, ai fini della liquidazione del compenso, deve farsi applicazione della tabella di cui all’art. 11 del D.M. 30 maggio 2002 che dispone che "per la perizia o la consulenza tecnica in materia di … impianti elettrici, … spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni".

Detta tabella sarebbe applicabile nel caso di specie, perché l’incarico ricevuto riguarderebbe l’aggiudicazione di lavori di costruzione di impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo.

5) Il Collegio è dell’avviso che l’atto di opposizione debba essere respinto.

Non sembra, infatti, che alla fattispecie possa applicarsi il citato art. 11, posto che il contenzioso in questione si riferiva al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Gemmo s.p.a.

In particolare, con la sentenza del 19 ottobre 2005, n. 685, questo Consiglio accoglieva l’appello della Gemmo S.p.A. e, annullando tutti i provvedimenti impugnati, disponeva che il Consorzio per le autostrade siciliane "… dovrà reiterare ab imis il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’appellante a partire dalla fase dello scrutinio delle giustificazioni preventive con la previa nomina di un responsabile del procedimento …".

Correttamente, quindi, con la sentenza n. 1059 del 2009, il compenso spettante al commissario ad acta è stato determinato, in via forfetaria, in Euro 4.000, tenuto conto dell’attività da lui svolta.

Non v’è luogo a una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, decidendo sull’atto di opposizione come in epigrafe proposto dal commissario ad acta, ing. Ma.Bo., lo respinge.

Nulla per le spese.

Così deciso in Palermo il 14 luglio 2010 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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