Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 16-03-2011, n. 10739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in data 9 marzo 2006, con cui il Tribunale della città, in composizione monocratica, aveva condannato C.G. alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. per essersi allontanato dal domicilio ove si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 8 e art. 385 c.p., u.c..

3. Il ricorso è infondato: non integra la circostanza attenuante di cui all’art. 385 c.p., comma 4, il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere (Cass. n. 25602/2008, Graffleti; n. 32383/2008, Castro).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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