Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2011, n. 12027 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M. e F.D. con atto notificato il 26.3.1991, citavano in giudizio S.A., e premesso che il loro fondo sito nel comune di (OMISSIS) era gravato da servitù di passaggio a favore del mappale 103 di proprietà del convenuto e che detta servitù era divenuta eccessivamente gravosa per il loro fondo, chiedevano all’adito tribunale di Padova disporsi lo spostamento della servitù stessa su un altro percorso, più breve e più comodo per il fondo dominante.

Si costituiva S.A. chiedendo il rigetto della domanda, rilevando in specie che il passaggio di cui trattasi era utilizzato anche dai proprietari di altri fondi confinanti. In giudizio intervenivano quindi volontariamente anche M.E. e G. proprietari del mappale 21 che aderivano alla domanda attrice. Il tribunale adito, previo espletamento di due c.t.u., con la sentenza 8/4 nov. 2000 disponeva l’estromissione dal processo degli intervenuti e rigettava la domanda attrice, in quanto il ctu aveva accertato che il nuovo percorso proposto non era più comodo del precedente.

La decisione veniva appellata dagli originari attori e in via incidentale anche da S.A.. L’adita Corte d’Appello di Venezia, con la decisione n. 1478/05 depos. in data 30.8.05, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale ed in riforma dell’appellata sentenza ordinava il trasferimento della servitù di passaggio su altra parte del terreno delle originarie attrici come evidenziato nell’elaborato del ctu geom. A. R., condannando l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado. Secondo la corte, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, vi erano tutti i presupposti per disporre il trasferimento della servitù come previsto dall’art. 1068 c.c..

Avverso la predetta pronuncia, ricorreva per cassazione S. A. con atto in data 30.9.2005 sulla base di 6 mezzi; resistevano le intimate con controricorso con il quale eccepivano l’inammissibilità dell’impugnazione per invalidità della procura al difensore, che era generica (non riferendosi espressamente al giudizio di cassazione) e priva di data. A seguito di ciò S. A. proponeva nuovo ricorso notif. il 22.8.2006, al quale seguiva ulteriore controricorso delle intimate.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 372 c.p.c..
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che l’eccezione d’inammissibilità del primo ricorso per cassazione (RG n. 23957/06) dedotta dagli intimati, sul presupposto dell’eccepita invalidità della procura, è chiaramente infondata , apparendo la procura al difensore pienamente valida, in quanto fa stessa non può definirsi generica ed è inoltre certa l’epoca del suo rilascio anche se manca la specifica datazione in calce alla procura de qua.

Secondo la S.C. ai fini della specialità della procura, non rileva che la formula di essa non faccia specifico riferimento ad un determinato processo o ad una fase (in particolare, il giudizio di legittimità), conseguendone che qualora sia apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo d’impugnazione, la specialità è garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell’atto" (Cass. Sez. U, n, 12625 del 17/12/1998). Quanto alla data, rileva questa S.C. come "la necessaria specialità della procura per il ricorso per cassazione comporta che essa deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e in data anteriore o contemporanea alla sottoscrizione del ricorso, e la mancanza di data non rileva ai fini della validità della procura quando sussista la certezza, desumibile dalla riproduzione della procura stessa nella copia notificata del ricorso (la cui conformità è rilevabile dalla relata dell’ufficiale giudiziario), dell’anteriorità del conferimento de mandato rispetto alla notificazione dell’impugnazione" (Cass. n. 5109 del 25/07/1983). Deve per contro ritenersi inammissibile il 2^ ricorso per cassazione (R.G. n. 24105/06) per tardiva notificazione dello stesso, considerato che la notifica del primo ricorso deve considerarsi equipollente a quella della sentenza d’appello impugnata. Quindi con la notifica dei primo ricorso (anche se ritenuto viziato) inizia a decorrere il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. di 60 giorni per la proposizione della nuova impugnazione che si sostituisca alla prima, termine che, nel caso in esame non è stato rispettato (Cass. n. 7619 del 30.3.2010; il nuovo ricorso è stato notificato il 23.08/06, quando il termine per l’impugnazione era già scaduto al 2.12.05).

Passando quindi all’esame del 1^ ricorso, si rileva che, con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. La Corte d’ Appello veneziana non si era pronunciata su alcuni punti dell’appello incidentale e più precisamente sull’eccezione d’improcedibilità ex art. 1068 c.c. in conseguenza della configurabilità del litisconsorzio necessario e sulla conseguente declaratoria d’improcedibilità per mancata integrazione contraddicono.

Con il 2^ motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c.; si sostiene che nell’ipotesi di cui all’art. 1068 c.c. sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti degli altri proprietari degli altri fondi dominanti, per cui tutti costoro dovevano essere partecipi della causa.

Con il 3^ motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1060 c.c. 345 c.p.c. ed assume che nell’ipotesi in cui l’azione fosse ammissibile nei confronti soltanto dello S., allora il fondo servente sarebbe stato gravato da 2 distinti tracciati della servitù, quella nuova e quella precedente nei confronti degli altri fondi dominanti; tutto ciò significherebbe che le attrici non avrebbero un concreto interesse ad causam.

Le suindicate censure possono essere esaminate congiuntamente atteso che esse partono da un unico presupposto, costituito dalla configurabilità nella fattispecie in esame del litisconsorzio necessario con riferimento a tutti i proprietari nel caso di una pluralità di fondi dominanti. Ciò però è decisamente da escludersi alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui "..qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito, ai sensi dell’art. 1051 c.c., su più fondi appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, giacchè il riconoscimento della servitù coattiva non è impedita dalla loro mancata partecipazione al giudizio; infatti, l’attore può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi (Cass. Sez. 2, n. 6069 del 17/03/2006; Cass. n. 3958 del 1983; Cass. n. 9565 dei 1997). In sintesi nella fattispecie non è configurabile il litisconsorzio necessario, come tra l’altro si è compiutamente espresso il giudice dell’appello, prendendo in esame ex professo la questione stessa.

Con il 4^ motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1068 c.c., sottolineando che le controparti non avevano mai effettuato una preventiva offerta ai titolari di tutti i fondi dominanti della nuova sede alternativa della servitù, che fosse ugualmente comoda come la precedente. La censura è infondata.

Osserva la Corte che la parte la novità della questione, i controricorrenti assumono invece di avere più volte portato a conoscenza fa loro offerta all’odierno ricorrente; d’altra parte la norma non impone che vi sia un’offerta "formale" preventiva, a pena d’inammissibilità.

Con il 5^ motivo lo S. lamenta che la Corte territoriale ha mancato di prendere in considerazione il primo elaborato peritale (CTU B.), mentre ha erroneamente valutato le risultanze della 2^ perizia dei geom. A., che invece non può essere condivisa atteso che il nuovo tracciato proposto non sarebbe ugualmente comodo rispetto al precedente (tra l’altro per la presenza di un traliccio dell’ENEL).

La doglianza è priva di pregio oltre che non autosufficiente non essendo stati riportati per intero i punti delle due perizie oggetto di discussione, in realtà la corte di merito ha ampiamente motivato la sua determinazione di aderire alla soluzione suggerita dal CTU A. circa la scelta del percorso alternativo ugualmente comodo ma meno gravoso per il fondo servente (v. pag. 5 e 6 della sentenza).

Non si tratta dunque di un’adesione acritica a tale CTU, che invece appare ampiamente motivata in relazione alla concreto percorso suggerito, ciò che dunque implicitamente ha portato la corte ad escludere le diverse conclusioni a cui era prevenuto il precedente CTU. Al riguardo è stato rilevato da questa S.C. che, "quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d’ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente – ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dai ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l’anzidetto vizio di motivazione (Cass. n. 4850 del 27/02/2009; Cass n. 23063 del 30/10/2009).

Con il 6^ motivo infine l’esponente sottolinea la necessità di eseguire opere su fondi di terzi ai fini dello spostamento della servitù, in quanto sarebbe necessario realizzare un ponte sulla proprietà di terzi secondo la CTU B. e nulla in proposito la Corte avrebbe detto a riguardo. Il motivo non ha pregio, in quanto siffatta necessità era evidenziata solo nella 1^ CTU de geom.

B., ritenuta irrilevante e non seguita dalla corte di merito.

In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso n. 24105/06 RG e rigetta il ricorso n. 23957/05 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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