Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il T.A.R. per la Calabria, con la sentenza in epigrafe, dichiarava irricevibile il ricorso n. 606 del 1986 (notificato alle amministrazioni resistenti il 26 e 27 maggio 1986), proposto da A.F., tesoriere del Comune di Galatro, avverso la delibera del 31 gennaio 1986 del comitato regionale di controllo, sezione di Reggio Calabria, di annullamento della deliberazione della giunta municipale di Galatro n. 1024 del 21 dicembre 1985 (pubblicato all’albo pretorio dal 14 al 19 febbraio 1986), con la quale il compenso annuo per il servizio di tesoreria era stato aumentato da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985, rilevando d’ufficio la tardività della proposizione del ricorso, oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto gravato all’albo pretorio. Dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, lamentando l’erronea declaratoria d’irricevibilità del ricorso, in quanto il termine d’impugnazione decorreva non già dalla pubblicazione, bensì dalla notificazione del provvedimento ad esso istante, quale principale e diretto destinatario dei relativi effetti, eseguita per la prima volta solo in data 12 aprile 1996. Nel merito, riproponeva i motivi dedotti in prime cure e, in riforma della gravata sentenza, chiedeva l’accoglimento del ricorso in primo grado, con vittoria di spese.
3. Sebbene ritualmente evocate in giudizio, le Amministrazioni appellate omettevano di costituirsi.
4. All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. L’appello è fondato e merita accoglimento.
2. E’, segnatamente, fondato il motivo d’appello, con cui è dedotta l’erronea declaratoria d’irricevibilità del ricorso in primo grado, in quanto:
– (i) la pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti, ai quali l’atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3112);
– (ii) il ricorrente in primo grado, all’epoca gestore del servizio di tesoreria del Comune di Galatro, è indubbiamente da qualificare alla stregua di soggetto direttamente interessato dagli effetti del gravato provvedimento di annullamento della delibera comunale di aumento del compenso per il servizio, essendo il medesimo peraltro espressamente contemplato nel gravato provvedimento;
– (iii) ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione del provvedimento non era dunque sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio, ma occorreva la notificazione all’istante, mai avvenuta prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado (v. certificazione del sindaco del Comune di Galatro del 15 giugno 1999, attestante l’intervenuta notifica del provvedimento al ricorrente solo in data 12 aprile 1996, a causa già pendente), sicché il ricorso in primo grado è stato proposto tempestivamente.
S’impone dunque la riforma della gravata sentenza, con conseguente ingresso delle questioni di merito.
3. I motivi di ricorso in primo grado (eccesso di potere sub specie di carenza di motivazione e violazione della circolare regionale n. 1723 del 21 dicembre 1984) sono fondati e vanno accolti.
Mentre, invero, la deliberazione n. 1024 del 21 dicembre 1995 della giunta municipale, con la quale il compenso per il servizio di tesoreria è stato determinato nell’importo annuo di lire 10.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985, è ampiamente motivata, sia con richiamo alla circolare regionale n. 1723 del 21 dicembre 1984 – che per i comuni con una popolazione da 2.501 a 5.000 (in cui rientra il Comune di Galatro) stabiliva un compenso annuo di lire 10.000.000 -, sia con riguardo al notevole aumento del "movimento di cassa in conseguenza anche dei nuovi compiti attribuiti ai comuni da disposizioni di legge e per tutte le spese relative al servizio termale" (v. così, testualmente, la citata delibera) e all’incremento delle spese di gestione e del personale del servizio di tesoreria, il gravato provvedimento di annullamento adottato dal comitato regionale di controllo si limita, per contro, all’enunciazione apodittica che l’aumento del compenso deliberato dalla giunta municipale "non appare giustificato", senza ulteriore motivazione, così incorrendo nei vizi di manifesta violazione dell’obbligo motivazionale e di palese violazione della citata circolare regionale.
Per le ragioni esposte, il ricorso in primo grado va accolto, con sequela di annullamento del gravato provvedimento.
4. Considerato l’esito della causa, le spese del doppio grado, liquidate in parte dispositiva, vanno poste a carico dell’appellata Amministrazione regionale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso in primo grado; condanna l’appellata Amministrazione regionale a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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