Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- Propone ricorso a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze avverso la sentenza emessa il 27 maggio 2009, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal G.i.p. del Tribunale di Prato che ha applicato a P.A. la pena di 400,00 Euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.
Deduce il ricorrente violazione di legge per essere stata omessa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2.
Con memoria prodotta in cancelleria il 1.12.2010, il difensore dell’imputato chiede che la predetta sanzione sia applicata per un periodo corrispondente a quello già subito a seguito dell’allegato provvedimento prefettizio del 29.4.08.
-2- Osserva la Corte che nel capo d’imputazione manca l’indicazione del livello del tasso alcolemico, dal cui preciso accertamento dipende non solo la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria applicabile nel caso specie, ma, anche, e soprattutto, la individuazione concreta della fattispecie contestata per accertare se la stessa rientri tra quelle depenalizzate a seguito della modifiche apportate dalla L. n. 120 del 2010 all’art. 186 C.d.S..
Dovrà, quindi il giudice del rinvio svolgere al riguardo ogni utile accertamento tenendo conto anche della richiesta del difensore dell’imputato.
Si impone, quindi, l’annullamento, sul punta contestato, della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato perchè valuti se si debba provvedere all’applicazione della sanzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Prato.
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