Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1669 patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.R.G.A.Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso proposto da M.S. avverso il provvedimento n. 515/128/01 del 17 aprile 2001 del Dirigente generale del Dipartimento dei trasporti terrestri presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, di reiezione del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento n. 0006/10 del 10 novembre 2000 del Direttore dell’ufficio provinciale della M.C.T.C., con il quale era stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod., per essere il ricorrente in data 10 giugno 2000 stato colto dai Carabinieri di Bressanone alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica (con accertamento di un tasso alcolemico di 2,74 g/l). Annullava pertanto il gravato provvedimento, a spese interamente compensate fra le parti.

2. Il T.R.G.A. accoglieva il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento, che si sarebbe limitato a ripetere la previsione dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, senza precisare i concreti presupposti di fatto che avrebbero fatto dubitare della persistenza dei requisiti psicofisici necessari per la titolarità della patente di guida.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione soccombente, deducendo i seguenti motivi: a) l’erronea omessa considerazione che il poteredovere, di natura preventiva/cautelare, di disporre la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non era subordinato all’accertamento giudiziale della responsabilità del soggetto destinatario in termini di illiceità penale o amministrativa, essendo per contro sufficiente l’insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dell’idoneità psicofisica a condurre il veicolo; b) l’erronea affermazione dell’insufficienza di motivazione, nella specie congruamente esplicata, anche per relationem, sia nel provvedimento di revisione, sia nel provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

4. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, l’appellato ometteva di costituirsi.

5. Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello è fondato e merita accoglimento.

1.1. Giova premettere, in linea di diritto, che il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. è subordinato all’insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l’accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo. La disposizione non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque come misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, richiesta non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (sulla natura del provvedimento in esame, v. C.d.S., Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3633; Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276).

In considerazione dell’evidenziata funzione cautelare/preventiva – e non sanzionatoria – dell’istituo della revisione della patente di guida deve, in particolare, ritenersi motivo sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento ex art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il mero dato obiettivo dell’accertamento, a mezzo etilometro, di un tasso sensibilmente superiore ai limiti di legge, costituendo siffatta condizione di guida senz’altro ragionevole fonte di dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psicofisica in capo al conducente titolare della patente di guida.

1.2. Nel caso di specie, dal provvedimento di revisione del 10 novembre 2000 e dagli atti ivi richiamati, in ispecie dal provvedimento n. 5019157 del 10 novembre 2000 del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano (che a sua volta richiama il rapporto n. 88/252 del 10 giugno 2000 del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Bressanone), col quale all’odierno appellante è stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente di guida per la durata di 45 giorni, emerge che il medesimo il giorno 10 giugno 2000 (in località Bressanone) era stato colto alla guida della propria autovettura in manifesto stato di ebbrezza alcolica, con l’elevato tasso alcolemico di 2,74 g/l accertato a mezzo etilometro, che secondo le acquisizioni della scienza medica – peraltro recepite sul piano normativo dall’art. 186 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che all’epoca del fatto de quo configurava il superamento della soglia di 0,5 g/l quale illecito penale e, attualmente, prevede un’ipotesi aggravata di reato (con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio), qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso superiore a 1,5 g/l – comporta una forte diminuzione delle percezioni del conducente e la sua inidoneità assoluta alla guida.

A fronte dell’accertato elevato tasso alcolemico, l’Amministrazione del tutto legittimamente – con un provvedimento peraltro congruamente motivato, anche per relationem agli atti dell’organo prefettizio e degli organi accertatori – ha fatto ricorso allo strumento preventivo della revisione della patente di guida.

1.3. In riforma della gravata sentenza, s’impone dunque il rigetto del ricorso proposto in primo grado, essendo le relative censure prive di fondamento.

2. Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso in primo grado; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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