Cassazione Sezione Lavoro Civile 11 maggio 2009, n. 10749 Spese legali, compensazione, giusti motivi, procedura civile (2009-07-14)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda dell’attuale ricorrente, condannava l’Inps a corrispondere al medesimo assicurato la differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante per l’anno 1998, in base alla retribuzione prevista per la qualifica posseduta dal ricorrente dal contratto collettivo integrativo di lavoro valevole per la provincia di Bari, e la prestazione di fatto di ricevuta, oltre accessori per il ritardo. Lo stesso giudice liquidava le spese del giudizio in favore del lavoratore in euro 413,00 oltre accessori.

L’assicurato proponeva appello solo in ordine alla misura delle spese del giudizio, chiedendone la quantificazione in euro 1.578,76.

La Corte d’appello di Bari accoglieva parzialmente l’appello. In difetto di una analitica liquidazione da parte del giudice di primo grado – che avrebbe dovuto provvedervi in mancanza di nota spese depositata dalla parte – la Corte provvedeva ad una compiuta liquidazione, rilevando che per il giudizio di primo grado erano dovuti euro 65,57 per diritti di procuratore e euro 370,00 per onorari, per un totale di euro 435,57, oltre accessori. Nel procedere alla liquidazione escludeva che la causa fosse di valore indeterminabile, come sostenuto dall’appellante. Infatti l’istante aveva precisato di avere lavorato con la qualifica di operaio comune per complessive 155 giornate nel 1998 e di avere percepito l’indennita’ di disoccupazione calcolata sul salario medio congelato al 1995 anziche’ sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione provinciale. Applicando tali tariffe le differenze dovute non andavano oltre euro 120-130 (e spesso erano inferiori), dato che notoriamente era ancora contenuto lo scarto tra i due parametri di riferimento, come peraltro la Corte aveva potuto constatare in tantissime cause aventi identico oggetto in cui si era provveduto a quantificare esattamente dette differenze. Pertanto con sicurezza il valore della causa era ricompreso nella fascia tabellare fino a euro 258,23.

Le spese del giudizio di appello erano compensate con riferimento alla natura della controversia.

L’assicurato proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. L’Inps si e’ costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 24, 38 e 111 Cost., degli articoli 91 e 93 c.p.c., e vizi di motivazione. Si lamenta che le spese del giudizio di appello siano state compensate senza neanche fare riferimento alla ipotesi legale dei giusti motivi e comunque in assenza di indicazione di ragioni che possano ritenersi

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