T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra C.L.C., odierna ricorrente, impugna, con il ricorso rubricato al n. di R.G. 2865/2004, il provvedimento con il quale il Comune di Milano ha decretato la decadenza dell’assegnazione di un alloggio erp disposta in suo favore.

La misura è stata adottata in quanto, secondo l’Amministrazione, la stessa avrebbe abbandonato l’alloggio da circa due anni.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano per resistere al gravame.

La Sezione con ordinanza n. 1620 del 16 giugno 2004 ha respinto l’istanza cautelare.

Il Comune di Milano ha depositato memoria per l’udienza di discussione del merito.

Con il ricorso rubricato al n. di R.G. n. 1748/2006, la medesima ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano, constatato che la stessa non aveva rilasciato l’alloggio di cui sopra, l’ha intimata a rilasciarlo libero da persone e vuoto di cose o persone.

La Sezione con ordinanza n. 1526 del 13 luglio 2006, ha respinto l’istanza cautelare.

In data 7 ottobre 2010, ALER Milano ha depositato memoria in vista dell’udienza di merito

Tenutasi, per entrambe la le cause, pubblica udienza in data 2 febbraio 2011, la stesse sono state trattenute in decisione.

In via preliminare deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, stante la loro evidente connessione.

Per ciò che concerne l’impugnazione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione, con un unico motivo di ricorso, l’interessata lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione atteso che, a suo dire, l’affermazione circa il ritenuto abbandono dell’alloggio erp non sarebbe supportata da adeguati riscontri probatori.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Stabilisce l’art. 22, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91 (norma vigente all’epoca di adozione del provvedimento impugnato, oggi trasfusa nell’art. 18 del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1) che " Il Comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell’ente gestore, la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio nei confronti di chi: a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente l’alloggio assegnatogli, salvo previa autorizzazione dell’ente gestore giustificata da gravi motivi".

Come anticipato il provvedimento impugnato è stato adottato proprio in quanto, a parere dell’Amministrazione procedente, l’interessata aveva abbandonato da tempo l’alloggio erp assegnatole.

Tale convincimento è frutto di un’attività istruttoria che il Collegio reputa del tutto adeguata.

Invero risulta dagli atti che l’Ente gestore (ALER Milano) ha eseguito plurimi accertamenti, inviando in loco proprio personale al fine di verificare quali e quante persone abitavano l’appartamento.

Le ispezioni sono state effettuate in data 3 ottobre 2002, 10 ottobre 2002, 15 ottobre 2002 16 ottobre 2002 e 25 gennaio 2003. In nessuna di tali occasioni la ricorrente è stata trovata nell’alloggio.

Successivamente altri accertamenti sono stati compiuti direttamente dal Comune di Milano.

Nel rapporto del 4 aprile 2003, redatto dalla Polizia Locale del predetto Comune, emerge che "…nonostante diversi sopralluoghi in ore e giorni diversi non si è potuto contattare la sig.ra L.C. in quanto irreperibile".

Anche le verifiche compiute dall’Amministrazione civica hanno dunque dato esito negativo.

Peraltro si legge nello stesso rapporto che, in data 3 aprile 2004, l’interessata contattava gli Uffici comunali riferendo che "…essendo dipendente della ditta VIKO sita in San Giuliano Milanese (…), per recarsi al lavoro usciva da casa verso le ore 05.30 del mattino e ne faceva ritorno verso le ore 22.00 di sera".

Questa affermazione tuttavia è stata smentita dallo stesso datore di lavoro che, invitato a rendere delucidazioni in proposito dall’Amministrazione procedente, con nota del 4 dicembre 2003, ha dichiarato che la sig.ra L.C. presta servizio dalle ore 08.30 sino alle ore 17.30.

Come si vede, l’Autorità amministrativa, prima di adottare il provvedimento impugnato ha svolto un’attività istruttoria alquanto articolata le cui risultanze sono univocamente orientate nel senso di dimostrare che effettivamente l’interessata ha abbandonato l’alloggio assegnatole.

Vale la pena precisare che anche i consumi di energia elettrica e gas afferenti all’immobile in questione non possono essere utilmente invocati dalla ricorrente.

L’Amministrazione ha invero dimostrato di aver rinvenuto nell’alloggio il fratello dell’assegnataria; sicché è del tutto plausibile che i suddetti consumi siano a lui imputabili, integrandosi in tal modo non solo la violazione di cui alla lettera b) del citato art. 22 della l.r. n. 91/83 (abbandono dell’alloggio), ma anche la violazione della lett. a) del medesimo articolo (indebita cessione a terzi).

Per queste ragioni si deve affermare che l’Amministrazione ha emanato il provvedimento impugnato corredandolo di adeguata motivazione e dopo aver svolto congrua istruttoria.

Il ricorso avverso l’atto che ha pronunciato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio erp deve essere pertanto respinto.

Per ciò che concerne l’impugnativa rivolta contro l’atto di ALER Milano, con il quale è stato intimato il rilascio del medesimo alloggio, la ricorrente ripropone, nel proprio ricorso, le medesime censure già sollevate avverso il precedente provvedimento di decadenza.

Si è già visto tuttavia che tali censure sono del tutto infondate. Inoltre esse, in quanto rivolte avverso il provvedimento di rilascio, e quindi avverso un provvedimento fondato sull’unico presupposto che la ricorrente è occupante senza titolo in quanto decaduta dall’assegnazione (cfr. art. 24, commi 1 e 2, del regolamento regionale n. 1/2004) sono altresì inammissibili: con esse invero non si fanno valere vizi propri di tale provvedimento, ma vizi attinenti al precedente atto che ha disposto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.

In proposito si osserva, comunque, che norma la testé citata impone all’amministrazione un comportamento vincolato che la obbliga a disporre il rilascio ove rilevi un’occupazione abusiva di un alloggio erp; e che il provvedimento assunto a tal fine non necessita di particolare motivazione se non quella che dà atto della sussistenza del suo presupposto applicativo, dato appunto dalla occupazione dell’immobile da parte di un soggetto privo di titolo idoneo (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 3 dicembre 2008 n. 5698). Tale è la condizione della ricorrente che è stata legittimamente dichiarata decaduta dall’assegnazione.

In conclusione, i ricorsi in epigrafe indicati vanno riuniti. Il ricorso avverso l’atto che ha pronunciato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio erp deve essere respinto; mentre va dichiarata l’inammissibilità del ricorso avverso l’atto che disposto il rilascio.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando riunisce i ricorsi in epigrafe indicati. Respinge il ricorso rubricato al n. di R.g. 2865/2004. Dichiara inammissibile il ricorso rubricato al n. di R.g. 1748/2006.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di lite che vengono quantificate in euro 1.000,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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