Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 27.5.2010 la Corte d’Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza in data 26.3.2009 del GUP presso il Tribunale di Treviso riduceva la pena inflitta a P.F. per il reato di concorso in rapina pluriaggravata. Ricorre per Cassazione P. F. lamentando, come unico motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 in termini di prevalenza sulle aggravanti contestate nonostante la sua immediata ammissione dei fatti, la sua collaborazione processuale con riguardo l’indicazione dei correi, il risarcimento del danno.
Il motivo riproduce pedissequamente il motivo d’appello. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcuna censura specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in argomento, che ha fornito una risposta specifica al motivo di gravame la ripresentazione dello stesso come motivo di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto, come indicato, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr.
Cass. N. 20377/2009; N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del 1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507, N. 11933 del 2005 Rv. 231708).
La Corte territoriale nel ridurre la pena inflitta al P. in primo grado ha infatti congruamente ed adeguatamente motivato il mantenimento del giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza sulla scorta dell’oggettiva gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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