Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 20 novembre 2008, la Corte d’ Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, sezione distaccata di Manduria appellata da D.L. e T.R.C., dichiarava non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati di falso di cui ai capi C ed F, perchè estinti per prescrizione ed eliminava la pena di un mese di reclusione e trenta euro i multa per ciascuna imputata;
confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale le medesime erano state dichiarate colpevoli di concorso nei delitti di truffa (tentata e consumata) per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui ai capi A, B ed E e condannate, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, unificati i reati per la continuazione, alla pena di otto mesi di reclusione ed _ 120 di multa.
La Corte territoriale, dato atto della maturata prescrizione per i delitti di falso ideologico di cui ai capi C ed F, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità in ordine ai delitti di truffa di cui all’art. 640-bis c.p. (nella forma tentata e continuata) sulla scorta dell’ accertata falsità delle dichiarazioni sostitutive di possesso dei terreni per i quali si chiedeva il contributo comunitario, falsità che non poteva sfuggire alle imputate per la evidente sproporzione del contributo chiesto in relazione ai terreni di effettiva proprietà, sicchè la vicenda non poteva essere ricondotta a mero errore materiale per essersi esse limitate a ricopiare le domande presentate in passato dal rispettivo marito e padre. Non si ravvisavano ragioni per modificare il giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche, in considerazione della gravita del fatto per rilevante danno cagionato all’A.I.M.A. I precedenti penali della T. e l’assenza di prognosi favorevole per la D. (tenuto conto della reiterazione delle condotte) impediva di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso le imputate, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza e/o erronea applicazione dell’ art. 192 c.p.p. per avere i giudici di appello confermato il giudizio di responsabilità sull’ assunto che parte dei terreni fossero di proprietà di terzi ( C.G.) senza effettuare adeguati accertamenti sul punto, in particolare in ordine alla materiale disponibilità degli stessi da parte delle imputate, con travisamento della prova relativamente alla posizione di T. M.R. in quanto proprietaria esclusiva di terreni (estesi circa 8 ettari). Essendo stata dedotta la questione in maniera specifica con l’atto di appello, si era realizzata la denunciata violazione dei criteri di valutazione della prova e quindi l’incongruenza della motivazione sul punto; – violazione dell’ art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento al rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, perchè la valutazione operata dalla Corte di appello della gravita del danno doveva essere apprezzato in relazione al pregiudizio subito, o che poteva essere subito, dall’A.I.M.A., di guisa che il livello economico medio del danno fa apparire davvero incongruente la motivazione sul punto.
Motivi della decisione
1. Per D.L. è stato acquisita copia del certificato dell’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) attestante l’avvenuto decesso in (OMISSIS). Sulle conformi richieste del P.G. la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati per morte dell’imputata.
2. Per la posizione di T. si osserva che il primo motivo di ricorso è fondato, perchè con l’atto di appello si era espressamente dedotto il difetto di prova in ordine all’effettiva disponibilità dei terreni per i quali si era chiesto il contributo, al di là della formale intestazione. La Corte territoriale ha giustificato il suo convincimento senza rispondere in maniera specifica alla doglianza al rilievo che le dichiarazioni sostitutive di "possesso" non corrispondevano a quanto accertato in ordine all’estensione dei terreni di effettiva "proprietà".
La sentenza dovrebbe essere quindi annullata con rinvio. Ma poichè già con la prima sentenza erano state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (sia quella di cui all’art. 640-bis c.p., secondo quanto stabilito da Cass. SSUU 26.6.2002 rie. Fedi, sia quella di cui all’art. 61 c.p., n. 7), il termine di prescrizione massima di sette anni e sei mesi risulta esser maturato ancor prima della pronuncia della sentenza di appello (cioè in data 26 settembre 2005). Va in conseguenza pronunciato annullamento senza rinvio per essere i reati di truffa consumata e truffa tentata estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D. L. perchè i reati sono estinti per morte dell’imputata e nei confronti di T.R.C. perchè estinti per prescrizione.
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