Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-03-2011, n. 1740 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La dott.ssa P.C., già dipendente del Ministero delle PP.TT. e, allo stato, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, partecipava al concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per n.163 posti di dirigente di ruolo del Ministero delle Finanze, indetto con decreto direttoriale del 2 luglio 1997, all’esito del quale si collocava al posto n.297 della graduatoria, in posizione non utile alla nomina a dirigente, con un punteggio complessivo di 18,21 (di cui punti 9,91 per i titoli).

L’interessata, con ricorso introduttivo innanzi al TAR per il Lazio, impugnava, relativamente alla predetta procedura selettiva:

la graduatoria conclusiva del concorso in questione;

gli atti di approvazione di tale graduatoria e, in particolare, il decreto di approvazione del Direttore Generale del Dipartimento Politiche Fiscali dell’11 dicembre 2001;

gli atti posti in essere della commissione giudicatrice nell’attività di valutazione dei titoli e, ove necessario e per quanto di ragione, i criteri di valutazione adottati nella sedute del 26/3/1998 e 8/2/1999, nonché il bando di concorso in parte qua.

Con atto di motivi aggiunti, la dott.ssa C., a seguito di avvenuto esercizio del diritto di accesso, deduceva ulteriori, integrative censure in relazione all’omessa o erronea valutazione di alcuni titoli.

L’adito Tar con sentenza n.10201 del 14/11/2008 rigettava il ricorso ritenendolo infondato e giudicando altresì inammissibili perché tardive le censure dedotte col rimedio dei motivi aggiunti.

L’interessata, sostenendo l’erroneità di tale sentenza, l’ha impugnata, chiedendone la riforma.

A sostegno del proposto gravame la dott.ssa C. ha dedotto i seguenti motivi:

Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento. Violazione e falsa applicazione DPR n.687/57 e DPCM n.439/94. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso (lex specialis della procedura). Violazione e falsa applicazione dell’auto vincolo. Illogicità. Difetto e/o incongruità della motivazione. Violazione art.112 c.p.c.. Violazione del principio della domanda: violazione art.111 Cost. e art.6 CEDU. Violazione del principio di semplicità. Violazione art.1 comma 2 e art.18 comma 1 legge n.24!790 e successive modificazioni e integrazioni.

In dettaglio, poi, l’interessat,a nel riassumere, in calce al gravame, i vizi di legittimità ravvisabili, a suo avviso, in relazione alle omesse o inadeguate valutazioni dei titoli di concorso, li ha così sinteticamente indicati:

per i titoli indicati nel ricorso d’appello alle lettere c), d), f), h) e i): illegittimità derivata dall’illegittimità dei criteri formulati dalla Commissione, nel punto in cui non ne prevedevano o ne escludevano la valutabilità; in violazione o falsa applicazione dell’art.3 lett.a) e f) del bando, dell’art.67 del DPR n.686/57, dell’art.21 del DPCM n.439/94 e delle circolari SP 374/5.2.1.6 e 1514/3312/07.1.3, rispettivamente del 7/10/1986 e del 30/8/1988, dell’Autorità nazionale per la sicurezza e della Presidenza dei Ministri;

per tutti gli altri titoli pure menzionati nell’appello: violazione o falsa applicazione del bando e dei criteri formulati dalla Commissione, violazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione, eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, iniquità, violazione dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell’affidamento, discriminatoria interpretazione ed applicazione a danno della ricorrente, delle norme di legge, del bando e dei criteri formulati dalla stessa Commissione, violazione degli autovincoli posti dalla Commissione stessa con le diverse valutazioni degli identici titoli degli altri candidati.

Si è costituito in giudizio per resistere all’appello l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’udienza del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto nella narrativa che precede, la dott.ssa P.C., Direttore Tributario, che ha partecipato al concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, per il conferimento di n.163 posti di Dirigente presso il Ministero delle Finanze, collocandosi nella graduatoria di merito in posizione di idonea, ma non vincitrice, con la controversia all’esame contesta la legittimità della graduatoria finale di detto concorso della quale chiede l’annullamento in parte qua, con l’attribuzione di un punteggio più elevato che le consentirebbe di collocarsi tra i vincitori della procedura selettiva.

Più specificatamente, l’interessata lamenta la mancata o inesatta valutazione da parte della Commissione esaminatrice di alcuni titoli da lei posseduti, lì dove, invece, secondo quanto dedotto nel proposto gravame, una corretta valutazione degli stessi avrebbe consentito il conseguimento per la candidata di un punteggio tale da farla classificare utilmente nella graduatoria di merito.

Le statuizioni contenute nell’appellata sentenza si fondano, sostanzialmente, su tre ordini di argomentazioni così riassumibili:

a) la valutazione dei titoli operata dalla Commissione è avvenuta nell’osservanza delle prescrizioni del bando e nel rispetto dei criteri di valutazione da essa prescelti, il tutto nell’alveo di un’ampia discrezionalità da riconoscersi in capo al predetto organo sia in riferimento alla individuazione dei parametri per l’individuazione dei punteggi spettanti ai candidati sia in ordine alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell’ambito di quelli genericamente individuati dal bando;

b) tardività dei profili di doglianza denunciati con i motivi aggiunti;

c) irrilevanza del rivendicato maggior punteggio di 2,61, atteso che, ove anche riconosciuto, non produrrebbe comunque l’utile collocazione della candidata nella graduatoria finale di merito.

Parte appellante critica le osservazioni e prese conclusioni del Tar, ma le censure formulate non sono condivisibili, rivelandosi i dedotti profili di illegittimità in parte infondati e in altra parte inammissibili.

Ai fini di una corretta disamina delle questioni qui sollevate occorre prendere le mosse dalla normativa disciplinante la procedura selettiva de qua, rappresentata, in primis, dall’art.3 del bando di concorso di cui al decreto direttoriale 2 luglio 1997.

Detto articolo stabilisce che la valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura…. "sarà effettuata sulla base dei titoli dei candidati… per ciascuna delle sottoelencate categorie con il punteggio a fianco indicato:

a) incarichi e servizi speciali, fino a punti 8;

b) lavori originali prodotti nell’interesse del servizio, fino a punti 10;

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all’attività d’istituto, fino a punti 11;

d) frequenza di corsi di qualificazione professionali organizzati dalla pubblica amministrazione, fino a punti 9;

e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali, fino a punti 12;

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (direttore di sezione o simili), fino a 5 punti".

La commissione esaminatrice ha assunto ulteriori regole di valutazione e, in particolare, con il verbale n. 2 del 23 giugno 1998, ha proceduto ad indicare, in relazione alla categoria di titoli di cui all’art.3 punto a) del bando, sei sub categorie (con relativo punteggio), corrispondenti a sei diversi tipi di titoli, tra cui, per ciò che qui interessa e rileva, quelli indicati sub A3): "incarichi conferiti con provvedimento dell’Amministrazione di funzioni ispettive o comunque di vigilanza (accessi, ispezioni, verifiche, revisioni dei conti, etc): punti 0,10 ad incarico".

E’ questo un punto nodale della controversia, giacché parte appellante, in relazione a tale classificazione, lamenta la illegittimità della mancata valutazione di svariati titoli, mettendo in discussione la legittimità della specificazione operata dalla Commissione, che si rivelerebbe illogicamente limitativa,oltreché non rispettosa della previsione del bando di cui al suindicato art.3 lettera a).

In particolare, la dott.ssa C. rileva la irragionevolezza (e conseguente illegittimità) della scelta della Commissione di individuare come sottocategoria proprio quella degli incarichi ispettivi (e non altre), nonché della scelta di non individuare accanto alle sei sub categorie di incarichi altre categorie che pure sarebbero riconducibili al tipo degli incarichi e servizi speciali di cui alla generica previsione del bando.

Più specificatamente, nell’ottica di tale difensiva prospettazione, non sarebbe giustificata né plausibile la mancata presa in considerazione di titoli che avrebbero dovuto essere valutati in applicazione della previsione di cui all’art.3 lettera a) del bando, con l’attribuzione del relativo punteggio di 0,10 per ciascuno, e precisamente:

lo svolgimento dell’incarico di esperire un’indagine circa il sorgere di responsabilità civile verso terzi da parte dell’A.S.S.T. a seguito di una richiesta di risarcimento danni, conferito con nota del 24/1/1987 del Capo dell’Ispettorato 1^ Zona di Milano (con punti 0,10);

l’incarico conferito dal Direttore generale Min. Finanze di recapitare presso le DD.RR.EE. per le Province Autonome di Trento e Bolzano il plico sigillato contenente i testi per le prove scritte predisposte dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 24 posti di collaboratore tributario (con punti 0,10);

n.17 incarichi a rappresentare l’Amministrazione in giudizio per la dichiarazione di terzo pignorato (titolo per il quale l’interessata rivendica l’attribuzione di un maggior punteggio di punti 3,40);

l’incarico speciale N.O.S. – punto di controllo Nato -UEO (con punti 0,10);

l’incarico di sostituzione del consigliere ministeriale aggiunto amministrativo, capo segreteria del Direttore generale dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici svolto dal 3/3/1991 al 31/12/1992 (con rivendicazione del maggior punteggio di 0,40 per anno)

Le censure non appaiono condivisibili.

In via preliminare va qui richiamato l’orientamento giurisprudenziale, dal quale non v’è ragione di discostarsi, per cui la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito nel bando all’evidente fine di rendere concreti gli stessi criteri della lex specialis.

Del pari ampia discrezionalità deve riconoscersi in ordine alla possibilità di procedere, come nella specie avvenuto, ad una specifica catalogazione dei singoli tipi di titoli, quali sub categorie, nell’ambito della categoria generale predeterminata dal bando (cfr Cons Stato Sez.IV 27/6/2007 n. 3745); e tanto allo scopo di conseguire, in presenza di situazioni concrete e variegate, un giudizio quanto più possibile omogeneo (cfr Cons Stato Sez IV 26/5/2000 n.5555).

Sempre in via preliminare il Collegio deve pur far presente che le questioni qui dibattute sono state, in linea di massima e per la maggior parte, già affrontate e risolte dalla Sezione in occasione di analoghe controversie instaurate in riferimento proprio alla procedura selettiva per cui per cui è causa (concorso a n.163 posti di dirigente Min Finanze) da candidati che, come l’attuale appellante, lamentavano l’ingiustificata, mancata e/o non corretta valutazione di alcuni titoli e che, anche in quelle occasioni, mettevano, altresì, in discussione il potere discrezionale della Commissione di individuare le subcategorie di che trattasi nell’ambito della categoria generale di cui all’art.3 lettera a) del bando.

Ebbene, in proposito, per completezza di trattazione, appare utile osservare come la Sezione nelle precedenti decisioni (n.264 del 30/1/2006, n.3036 del 20 febbraio 2007 e n.3745 del 27 giugno 2007), ha respinto motivi di doglianza incentrati su asserite illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice nell’attribuzione dei punteggi alle singole tipologie, nella corretta individuazione dei titoli valutabili, nell’attribuzione in favore di alcuni candidati di titoli non valutati favorevolmente per gli interessati, sicché anche in questa circostanza vale quanto in precedenza statuito da questo Consesso, secondo cui le scelte operate dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 2 del 23 giugno 1998 non si traducono in un’inammissibile fissazione di ulteriori criteri restrittivi in aggiunta a quelli stabiliti dal bando, corrispondendo invece ad una esatta e coerente applicazione delle disposizioni recate dalla lex specialis (cfr decisione n.3036/07 già citata).

Per il vero parte appellante dimostra di ben conoscere alcuni dei precedenti giurisprudenziali sopra citati (vedi pagg.7, 8 e 9 del ricorso); nondimeno essa muove all’operato della Commissione (e alle osservazioni rese del primo giudice) un rilievo dal carattere indubbiamente prioritario ed assorbente, l’avere la commissione omesso di individuare, accanto alle sei sub categorie, altre categorie di incarichi astrattamente annoverabili nell’ambito della previsione generica del bando, rinvenendosi in siffatta omissione, ad avviso della difesa della dott.ssa C., un palese contrasto con la prescrizione del bando.

Un siffatto argomentare, ancorché suggestivamente prospettato, non appare convincente.

Invero, se l’attività di specificazione e catalogazione delle singole tipologie di titoli valutabili è rimessa (soprattutto, come nella fattispecie, in cui si è in presenza di disposizioni del bando di concorso non specifiche né puntuali in ordine alla individuazione dei titoli di servizio e dei punteggi) alla discrezionalità della Commissione, è evidente che il parametro di verifica dell’esercizio legittimo di tale potere non può non risiedere nel limite della irragionevolezza della scelta effettuata e nella fattispecie, la catalogazione operata non appare irrazionale, rivelandosi, anzi, il frutto di un convincimento formatosi sulla base di un processo logico e coerente.

Non si può quindi configurare un’illegittima omissione o esclusione di altre categorie di titoli, anche perché l’obiezione di parte appellante sarebbe applicabile ad libitum a qualsiasi attività di valutazione, atteso che, in particolare, pur a voler ammettere la possibilità di individuare categorie di titoli nelle quali far rientrare quelli vantati dalla candidata, residuerebbero pur sempre altre categorie affini e dopo queste, altre e così via, secondo una sequela pressoché interminabile (e non a caso la commissione correttamente, nella seduta dell’8 febbraio 1999, con il verbale n.7, ha proceduto ad approvare un elaborato contenente l’elenco comprensivo delle categorie di titoli coerenti con quelle indicate dall’art. 3 del bando).

In applicazione delle regole sopra esposte, andando nello specifico, corretta appare l’avvenuta non valutazione degli incarichi di cui sub 1) e sub 2) – svolgimento di una indagine sulla responsabilità dell’ASST a seguito di richiesta di risarcimento danni e recapito plichi contenente testo delle prove scritte per il concorso di collaboratore tributario per le Province di Trento e Bolzano -, trattandosi di incarichi rientranti nel normale esercizio delle mansioni di ufficio e comunque non annoverabili nella categoria degli incarichi speciali come esplicitati nella subcategoria A3).

Parimenti, non può parte appellante rivendicare un punteggio aggiuntivo per gli incarichi sub 3) e sub 4) – n.17 incarichi di rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio e incarico speciale NOS, punto di controllo Nato UEO – il primo perché incarico proprio dei compiti della funzione istituzionale connessa allo status ricoperto e il secondo perché non rientrante nella specificazione degli incarichi operata con il criterio di cui alla citata lettera A3 del verbale n.2/98 della Commissione.

Quanto all’incarico sub 5), quello relativo alla sostituzione del consigliere ministeriale aggiunto, capo segreteria Direttore Generale dell’ASST, lo stesso, almeno per lo svolgimento del primo periodo, quello che va dal 24/3/1991 al 26/12/1991, non era suscettibile di positiva valutazione, ai sensi e per gli effetti della subcategoria di cui alla lettera A2), in quanto non indicato nella domanda con gli estremi del provvedimento di conferimento.L’interessata fa rilevare che comunque lo svolgimento dell’incarico per tale periodo era stato documentato con riferimento al rapporto informativo redatto per il 1991, ma tale circostanza non è idonea ai fini di una valida "acquisizione" di un titolo non dichiarato in domanda, che viene, in tal modo valutato sulla scorta di una deduzione istruttoria che non si appalesa possibile, in considerazione della configurazione, altrimenti, di un vulnus alla regola della tutela della par condicio tra i candidati (cfr Cons Stato Sez V 22 agosto 2003 n.4740).

Per l’altro periodo (31/12/91 – 31/12/1992) va rilevata una sostanziale carenza di interesse a far valere la censura, atteso che l’eventuale attribuzione del maggior punteggio di 0, 40 non varrebbe a far conseguire alla dott.ssa C., in relazione alla sua posizione in graduatoria, l’utile risultato dell’ inserimento tra i vincitori.

L’interessata lamenta poi l’omessa valutazione della frequenza del corso per il reclutamento di funzionari direttivi nella P.A. organizzato dalla SSPA, sul rilievo che un titolo avrebbe dovuto essere valutato come risultato conseguito in concorso interno nella carriera direttiva ai sensi dell’art.3 lett. f) del bando e lettera f) dei verbali della Commissione o come titolo culturale a norma dell’art.3 lettera e) del bando e lettera e) dei verbali della Commissione.

La doglianza non ha pregio.

La Sezione ha avuto modo di prendere posizione sulla questione relativa alla mancata valutazione del corso di nove mesi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in occasione della disamina di uguale censura formulata in analoga controversia (decisione n.3036/07), giudicando l’operato della Commissione rispettoso della normativa di bando (art.3 lettera d) e, in particolare, dei criteri esplicativi ed aggiuntivi individuati dalla Commissione con la lettera D) del verbale n.2/98 ("non è presa in considerazione la partecipazione ai corsi propedeutici per l’ingresso in servizio")) e il Collegio non ha motivo di assumere sul punto statuizioni di diverso avviso.

Corre solo l’obbligo di precisare che si è in presenza di un corso tipizzato, formalmente configurato dall’ordinamento come condizione propedeutica ed indispensabile per accedere, secondo un modulo espressamente previsto dalle leggi sul pubblico impiego, all’inserimento nei ruoli dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni; se così è, a fronte della specificità della natura e finalità di detto corso, la frequenza dello stesso non può essere interscambiata con altre figure di titoli, in ragione di una pretesa affinità con tali voci.

Né giova invocare il fatto che ad altri candidati tale titolo sarebbe stato valutato, atteso che l’eventuale avvenuta illegittima valutazione non vale a far riconoscere come legittimo il relativo riconoscimento in favore della dott.ssa C..

Appare condivisibile, inoltre, l’operato della Commissione, che, in relazione al titolo costituito dalla partecipazione al seminario "le modifiche del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. a seguito del dlgs 29/93 e successive modificazioni", ha attribuito alla dott.ssa C. il punteggio di 0,25: invero la ragionevolezza di tale valutazione rientra nel potere discrezionale della Commissione di graduare i titoli e tanto è avvenuto nella fattispecie, lì dove si è tenuto conto della durata del seminario, di soli tre giorni.

Che se poi, anche qui, per tale stesso titolo ad altri candidati è stato attributo un maggior punteggio, la eventuale disparità di trattamento non può risolversi nel configurare per l’appellante una illegittima penalizzazione.

Inammissibile, infine, si appalesa la censura volta a far dichiarare illegittima la mancata valutazione del titolo costituito dal superamento del concorso interno per titoli professionali a 97 posti di vice dirigente amministrativo dell’VIII qualifica funzionale, riservato alla carriera direttiva, per il quale invece andavano riconosciuti, ai sensi dell’art.3 lett. f) del bando, punti 2.

Invero, senza voler entrare nel merito della questione della legittimità o meno del criterio fissato dalla Commissione alla lettera f) del verbale del 23 giugno 1998, secondo cui tale valutazione (e relativo punteggio) spetta unicamente in relazione ai concorsi interni per esami o per titoli ed esami (e nella specie si trattava di un concorso per soli titoli), in concreto alcun utile vantaggio conseguirebbe la candidata da tale positivo riconoscimento in relazione al petitum avanzato col proposto gravame.

Invero, attribuendo alla dott.ssa C., i due punti in questione oltre al punteggio di 0,40 di cui all’incarico rubricato sub 5), la medesima, collocata in graduatoria di merito al posto 297 con punti 18,21, conseguirebbe il punteggio complessivo di 20, 61, inferiore al punteggio di 20,70 che contrassegna il candidato classificatosi al 163° posto, quindi, in posizione non utile ai fini dell’inserimento tra in vincitori del concorso.

In forza delle suestese notazioni, le censure complessivamente dedotte nel gravame all’esame si rivelano in parte infondate e in altra parte inammissibili, dovendo essere le osservazioni e prese conclusioni dell’impugnata sentenza sostanzialmente confermate.

Può disporsi, anche in considerazione delle uguali statuizioni assunte al riguardo in analoghe controversie, la compensazione delle spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in altra parte lo dichiara inammissibile.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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