Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 12941

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Svolgimento del processo

che A.M., cittadino (OMISSIS), con ricorso del 30 novembre 2007, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Questore di Bologna, avverso il decreto della Corte d’Appello di Bologna in data 28 giugno 2007, con il quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per reclamo dell’ A. avverso il decreto del Tribunale di Bologna in data 13-17 luglio 2007, con il quale era stato respinto il ricorso dello stesso A. contro il provvedimento del Questore di Bologna, di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari;

che il Questore di Bologna, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che i Giudici a quibus hanno dichiarato inammissibile il ricorso per reclamo, affermando che, in caso di impugnazione del diniego di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al ministro dell’interno e richiamando, al riguardo, la sentenza della Corte di cassazione n. 6938 del 2004.
Motivi della decisione

che, con i due motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo: a) in via principale, che, poichè il questore è l’organo esclusivamente competente a ricevere le domande di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ed a provvedere su di esse, non è comprensibile per quali ragioni tale organo sia privo di legittimazione passiva; b) in subordine, che, poichè il Questore di Bologna si è costituito con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato sia nel giudizio dinanzi al Tribunale, sia nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, senza eccepire alcunchè in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, avrebbe dovuto essere applicato, nelle forme più opportune, la L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4;

che il ricorso merita accoglimento, quanto alla censura sub b);

che, infatti – premesso che, in riferimento al primo motivo (censura sub a), costituisce orientamento costante di questa Corte, condiviso dal Collegio, quello secondo cui nel giudizio per cassazione avverso il provvedimento reso in sede di reclamo nelle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del questore in materia di ricongiungimento familiare, la legittimazione processuale compete in via esclusiva al ministro dell’interno e non anche al questore (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 11325 e 6938 del 2004, 2793 e 2751 del 2002) -, quanto al secondo motivo (censura sub b), questa Corte ha affermato il principio, secondo cui, ai sensi delle disposizioni contenute nella L. n. 260 del 1958, nell’ipotesi di procedimenti promossi da parte di privati nei confronti della pubblica amministrazione, l’inosservanza dell’onere di individuare l’amministrazione competente e l’organo che per legge la rappresenta in giudizio non comporta la nullità del processo ma una semplice irregolarità che resta sanata se non dedotta dall’Avvocatura dello Stato entro la prima udienza (tale principio è stato affermato in un caso in cui il ricorso per cassazione, avverso ordinanza di convalida del decreto del questore di trattenimento di cittadino straniero in centro di permanenza, è stato proposto nei confronti del Questore di Roma, organo periferico del Ministero dell’Interno, e non nei confronti di tale amministrazione in persona del ministro competente) (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 16031 del 2001 e 3117 del 2006, pronunciata a sezioni unite);

che, nella specie, risulta dal decreto impugnato che il Questore di Bologna, costituitosi (quantomeno) dinanzi alla Corte bolognese per mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato non ha eccepito alcunchè in ordine alla propria legittimazione a stare in giudizio, sicchè la conseguente predetta irregolarità – di cui al richiamato principio di diritto – deve intendersi sanata;

che, pertanto il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta, restando assorbita la prima, e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, la quale dovrà decidere la causa nel merito e provvedere altresì in ordine alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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