Registro Dec.: 79/2009
Registro Generale: 805/2006
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente, relatore
TOMMASO CAPITANIO Primo Ref.
SILVIO LOMAZZI Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell’Udienza Pubblica del 22 Gennaio 2009
Visto il ricorso 805/2006 proposto da:
ARCHITETTO GIANLUCA
rappresentato e difeso da:
CAGGIULA ALFREDO
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95 RGT FANTERIA, 9
presso
CAGGIULA ALFREDO
contro
COMUNE DI GALLIPOLI
per l’annullamento
– dell’Ordinanza n. 88 del 17.2.06 (notificata al ricorrente in data 22.2.06) con la quale il dirigente dell’Area delle Politiche Territoriali ed Infrastrutturali del Comune di Gallipoli (Unità Operativa n. 10) ha ingiunto al ricorrente, quale titolare del pubblico esercizio Bar-Pizzeria “Blues Bar Pub” sito alla via Alfieri sn, di demolire tutte le opere abusive realizzate alla Via Alfieri, all’interno del Condominio Parco dei Pini e consistenti nella realizzazione di una struttura in legno, chiusa su tre lati delle dimensioni di c.a. mt 6,60 x 13,20, altezza media mt 3,00, accorpando al locale di esercizio pubblico denominato “Blues Bar Pub” una superficie di mq 87,00 c.a. di uno spazio condominiale e ripristinare lo stato dei luoghi a sua cura e spese, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica dell’ordinanza de qua.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il relatore Consigliere Antonio Cavallari e udito, altresì, per la parte ricorrente l’Avv. Raffaele Pinto, in sostituzione dell’Avv. Alfredo Caggiula
FATTO e DIRITTO
Successivamente all’adozione dell’ordinanza 17 febbraio 2006,con la quale è stata disposta la demolizione delle opere abusive realizzate dal ricorrente in Gallipoli,alla Via Alfieri,all’interno del Condominio Parco dei Pini,il ricorrente ha presentato (in data 11 aprile 2006,istanza volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria. Ciò determina il dovere dell’Amministrazione comunale di pronunciarsi sull’istanza e quindi l’inefficacia del pregresso ordine di demolizione.
A tanto consegue l’improcedibilità del gravame.
Sussistono valide ragioni per disporre l’irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Terza Sezione di Lecce definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n. 805/2006 indicato in epigrafe.
Spese irripetibili
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2009
Antonio CAVALLARI – Presidente ed Est.
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 26.01.2009
N.R.G. «RegGen»
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it