Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce 83/2009

Registro Dec.: 83/2009

Registro Generale: 1870/2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario, relatore

SILVIA CATTANEO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 22 Gennaio 2009

Visto il ricorso n. 1870/2008, proposto da:

ANNA NACCI URSO

rappresentata e difesa dall’avvocato

LORENZO DURANO

con domicilio eletto in LECCE

VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16

presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI PELLEGRINO
contro

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

rappresentato e difeso dall’avvocato

GRAZIA VITALE

con domicilio eletto in LECCE

VIA SCHIPA, 35

presso lo studio dell’avvocato DANIELA ANNA PONZO

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della nota prot. n. 0024080 del 30.9.2008, pervenuta alla ricorrente in data 3.10.2008; di qualsiasi atto presupposto. Connesso e/o consequenziale ed in particolare della nota prot. n. 0022386 dell’11.9.2008.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica;

Udito il relatore, Primo Referendario Tommaso Capitanio, e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Durano e Vitale.

Considerato che:

* il ricorso va accolto in parte, per le ragioni che si vanno ad esporre.

La sig.ra Nacci Urso impugna il diniego di condono edilizio (ex D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 28/2003), che il Comune intimato ha frapposto alla relativa istanza, presentata dalla ricorrente nel dicembre 2004.

Il diniego si fonda sul presupposto che la sig.ra Nacci Urso non ha provato che le opere da sanare fossero state ultimate alla data indicata nella domanda di condono (ossia, al 30 ottobre 2000), il che il civico ente ha ritenuto di desumere dalle seguenti considerazioni e circostanze:

a) alcune delle opere de quibus non risultano dai rilievi aereofotogrammetrici dell’agosto 2003, in possesso del Comune;

b) le opere medesime non compaiono comunque negli elaborati allegati a due denunce di inizio attività presentate dalla ricorrente nel 2001 e nel 2005 e relative sempre al medesimo complesso edilizio;

c) non hanno, infine, valore probatorio tre fatture prodotte dalla sig.ra Nacci Urso in sede di chiarimenti (risalenti all’anno 2000), in quanto dalle stesse non si evince in maniera inequivocabile che i lavori indicati si riferiscono alle opere oggetto della domanda di condono;

* il provvedimento di diniego è censurato per i seguenti motivi:
+ difetto di motivazione, anche per quanto concerne il disconosciuto valore probatorio delle fatture esibite in sede procedimentale dalla ricorrente;
+ irrilevanza del fatto che le opere in argomento non comparivano nelle suddette denunce di inizio attività;
+ errore nei presupposti (in quanto alcune opere comparivano comunque nei rilievi aereofotogrammetrici dell’agosto 2003, mentre altre non erano visibili nei rilievi a cause delle loro ridottissime dimensioni);
* ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento.

In particolare, in base alla documentazione versata in atti dalle parti, appare evidente che le opere contrassegnate con la lettera B1 negli elaborati progettuali allegati alla domanda di condono (si tratta dell’ampliamento del locale di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 418/1996 e della realizzazione del locale destinato a ristorante) compaiono nelle aerofotogrammetrie del 2003 (il che è ammesso dallo stesso Comune).

A questo inequivoco dato fattuale si deve aggiungere il valore probatorio delle fatture commerciali versate in atti dalla ricorrente, le quali, seppure non contengono un riferimento esplicito alle opere in questione, non possono che riferirsi ai locali indicati con la lettera B1. In effetti, tenuto conto della consistenza complessiva dell’esercizio commerciale di cui è titolare la ricorrente (costituito da una fabbricato ad uso turistico-ricettivo, a cui sono annessi due campi da calcetto e una piscina), l’unica collocazione plausibile per il gazebo in legno (fattura n. 07 del 30.1.2000), per i blocchi di cemento, per i tirafondi e per il forno a legna (fattura n. 10 del 28.2.2000) appare essere il locale adibito a bar-ristorante, il quale, come si evince dalla documentazione fotografica allegata al ricorso, presenta una veranda coperta, che in origine doveva essere aperta sui tre lati e che è stata poi chiusa, in modo da ricavarne un ulteriore locale (vedasi anche la concessione edilizia n. 418/1996, depositata dal Comune). A quest’ultimo intervento di riferisce evidentemente la fattura n. 10 del 28.2.2000.

Infine, si deve considerare che la ricorrente, oltre all’autodichiarazione ed alla produzione delle citate fatture, non aveva altri strumenti per comprovare la data di ultimazione delle opere in questione. Né si può annettere valore decisivo al fatto che le opere stesse non erano presenti nelle denunce di inizio attività presentate nel 2001 e nel 2005. Al riguardo, il Comune non poteva escludere a priori che ciò fosse dipeso da una scelta consapevole del tecnico di fiducia della ricorrente, il quale temeva di “confessare” l’esistenza di abusi non ancora sanati. In ogni caso, l’eventuale infedele descrizione dei luoghi operata nelle citate denunce poteva, al massimo, comportare l’annullamento degli atti di assenso formatisi per silentium, ma non anche rifluire su una pratica edilizia diversa.

Pertanto, in parte qua il ricorso va accolto;

* la ricorrente, per converso, non ha provato in maniera sufficiente l’ultimazione delle restanti opere abusive, le quali, in effetti, non compaiono nelle aerofotogrammetrie del 2003. A questo proposito, inoltre, non sono stati forniti al Comune altri elementi probatori che potessero confermare le asserzioni di parte ricorrente, per cui legittimamente il civico ente ha concluso per la reiezione, in parte qua, della domanda di condono.
* in conclusione, il ricorso va accolto in parte, dal che discende la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, accoglie in parte il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2009.

Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 26.01.2009

N.R.G. «1870/2008»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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