Cons. Stato Sez. VI, Sent., 25-03-2011, n. 1848 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellato, con istanza del 16 ottobre 1999, chiedeva al Prefetto della provincia di Trapani il rilascio dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale. L’appellato dichiarava che, in quanto collaboratore di una società operante nel servizio di recupero crediti presso terzi, si trovava spesso costretto a viaggiare portando con sé ingenti somme di denaro.

Il Prefetto di Trapani, con decreto del 10 dicembre 1999, n. 1681, respingeva tale richiesta, ritenendo non sufficientemente comprovato il bisogno dell’interessato di circolare armato e richiamando inoltre alcune note della Questura di Trapani in cui veniva edotto il Prefetto circa alcuni precedenti dell’odierno appellato.

Con provvedimento del 14 aprile 2000 il Prefetto di Trapani rettificava il provvedimento de quo correggendo la motivazione in relazione alle note del Questore di Trapani indicate nel precedente provvedimento in modo errato. Tale provvedimento non veniva impugnato.

Con la sentenza impugnata, del 10 giugno 2005, n. 4732, il TAR Lazio accoglieva il ricorso annullando il provvedimento del 10 dicembre 1999, n. 1681 per difetto di motivazione, frutto, ad avviso del tribunale, di un’istruttoria condotta in modo ingiustificatamente sommario. Gli altri motivi risultavano conseguentemente assorbiti.

Con l’appello in esame il Ministero dell’interno ha dedotto che in data 14 aprile 2000 ha provveduto ad una rettifica della motivazione del provvedimento del 10 dicembre 1999. Nel provvedimento dell’aprile 2000 l’amministrazione correggeva l’erronea indicazione delle note, malamente individuate nel primo diniego del 10 dicembre 1999. Ciò posto appare evidente che la rettifica, nel caso di specie, lungi dall’integrare la mera correzione di un errore di forma, costituisce una correzione sostanziale della motivazione per relationem del provvedimento. (…).

Ne discende che il provvedimento di rettifica, in quanto sostanzialmente differente rispetto a quello rettificato, avrebbe dovuto formare oggetto di autonoma impugnazione, o – per lo meno – della presentazione di motivi aggiunti nell’ambito del ricorso già pendente, ciò che non è avvenuto. Deve pertanto ritenersi che il provvedimento di rettifica – che si è sostituito a quello originariamente impugnato da controparte e che, a sua volta, non è stato impugnato – sia ormai definitivo.

Con ordinanza del 29 novembre 2005, n. 5780 questa Sezione sospendeva l’efficacia della sentenza impugnata.

In data 8 novembre 2010 l’appellato si costituiva in giudizio con il patrocinio di nuovo avvocato.

All’udienza del 9 novembre 2010 l’appellato depositava sentenze penali a lui favorevoli.

Nella medesima udienza l’appello veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Il decreto del Prefetto della provincia di Trapani del 10 dicembre 1999, prot. n. 1681, rigettava la richiesta di autorizzazione al porto di pistola per difesa personale, richiamando (ob relationem) le note della Questura di Trapani del 10 marzo 1999 e del 21 ottobre 1999.

Il successivo decreto del 14 aprile 2000, prot. n. 1681, disponeva: "È rettificato il D.P. n. 1681/Sett. 2°, Sez. 1°, del 10 dicembre 1999, che rimane salvo in ogni altra sua parte, nel senso ch le note cui fare riferimento per le esatte informative sono quelle Div. III categ. 6^G del 19 giugno 1999 del Commissariato di P.S. Castro Pretorio e Div. III categ. 23^ del 18 agosto 1999 del commissariato di P.S. Trevi Campo Marzio e non quelle del 10 marzo 1999 e del 21 ottobre 1999 della Questura di Trapani". Il suddetto provvedimento indicava al destinatario termini e modalità dell’eventuale impugnativa.

L’appellato nulla ha dedotto in ordine al contenuto delle note della Questura di Trapani, erroneamente indicate nel provvedimento del 10 dicembre 1999, cosicché il giudice adito non può valutare se le note dei Commissariati romani avessero il medesimo contenuto di quelle (ove esistenti) della questura di Trapani. Da qui derivava l’onere, per l’odierno appellato, di impugnare autonomamente, o con motivi aggiunti, il decreto del 14 aprile 2000.

All’udienza del 9 novembre 2000 l’appellato ha depositato copia di sentenze penali: di assoluzione perché il fatto non sussiste (del 15 marzo 2006); di "non doversi procedere per intervenuta prescrizione (del 17 ottobre 2001) e di non doversi procedere per remissione di querela (del 23 aprile 2001).

Tali pronunce sono tutte successive al 14 aprile 2010, cosicché esse non possono incidere sulla sua legittimità, in quanto l’amministrazione doveva valutare lo stato di fatto esistente al momento dell’adozione del provvedimento.

Resta salva, com’è ovvio, la facoltà dell’appellato di rinnovare la richiesta il cui rigetto non potrà più trovare ostacoli nella pendenza di quei procedimenti penali.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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