ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 58 del 2008 proposto da MATTE’ LORENZO, rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Marsili ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vanni Ceola in Trento, via Cavour, n. 34
CONTRO
COMUNE DI VOLANO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, via Paradisi n. 15
e nei confronti
di CRISTALE FABRIZIO, non costituito in giudizio
per l’annullamento
– del provvedimento n. 9591 del 21.12.2007, notificato in data 22.12.2007, adottato dal Sindaco del Comune di Volano di diniego al rilascio della concessione in sanatoria dopo l’ingiunzione di rimessa in pristino prot. n. 5549 del 26.7.2007 per i lavori abusivi realizzati per la costruzione di un manufatto adibito a deposito – cantina in difformità parziale ex art. 121 comma 5, lettera b della L.p. 5.9.1991, n. 22, nonché per la costruzione di un vialetto e piscina in assenza di denuncia di inizio attività in Volano, località Fornaci;
– dell’ingiunzione di rimessa in pristino a firma del Vice Sindaco del Comune di Volano n. 5549 del 26.7.2007;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ai precedenti, fra i quali in particolare: il parere sfavorevole di cui al verbale n. 340 di data 5.12.2007 della Commissione edilizia comunale e del verbale di accertamento del 14.6.2007 n. 4426 per opere abusive in località Fornaci n. 5 sulla p.f. 1658/2 CC. Volano a firma del Tecnico comunale e dell’agente di Polizia Municipale del Corpo intercomunale di Polizia municipale della Vallagarina.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 15 gennaio 2009 – relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli – i difensori delle parti costituite come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con atto notificato in data 20-22.2.2008 e depositato in Segreteria il 13.3.2008 il signor Mattè Lorenzo, quale proprietario in Volano, località Fornaci, della p.f. 1658/2 e della p.ed. 380, entrambe in C.C. Volano, ha impugnato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, il provvedimento sindacale n. 9591 del 21.12.2007 di diniego al rilascio della concessione in sanatoria, la pregressa ingiunzione di rimessa in pristino n. 5549 del 26.7.2007 per i lavori abusivamente realizzati (costruzione di un manufatto adibito a deposito – cantina, di un vialetto e di una piscina), nonché il parere n. 340 di data 5.12.2007 della Commissione edilizia comunale riscontrante l’allegato contrasto delle viste opere con le disposizioni dello strumento urbanistico comunale.
Avverso tali atti, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi in diritto:
1) Violazione di legge (art. 13 della L.r. 31.7.1993, n. 13) ed eccesso di potere per omessa o carente e comunque contraddittoria motivazione anche in riferimento ad un provvedimento presupposto;
2) Violazione di legge (artt. 121 e 129 della L.p. 5.9.1991, n. 22, artt. 40 e 60 del P.R.G. del Comune di Volano) ed eccesso di potere per carente motivazione e contraddittorietà della motivazione con riferimento al necessario parere della Commissione Edilizia Comunale di cui al Verbale n. 340 del 5.12.2007;
3) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 837 c.c., artt. 43, comma 2, 28 comma 6 e art. 7 del P.R.G. e varianti I – IV adottate dal Comune di Volano in vigore dal 14.10.1998), eccesso di potere per carente, contraddittoria o comunque perplessa motivazione intrinseca all’atto, sviamento di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto a quella di altro atto presupposto (diniego al condono n. 4858 del 27.6.2007), travisamento della realtà fattuale;
4) Violazione di legge (art. 121 della L.p. 22/1991), eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria e per errata rappresentazione e/o travisamento dei fatti e dei presupposti, errata interpretazione dei documenti e fotografie aeree, sviamento di potere per comportamento contraddittorio del Comune;
5) Eccesso di potere per omessa e/o carente e/o contraddittoria motivazione, errata rappresentazione dei fatti, errata interpretazione delle risultanze documentali e fotografiche, contraddittorietà di motivazione in rapporto a diversi atti della stessa amministrazione e di comportamento in relazione a posizioni uguali, manifesta ineguaglianza ed irragionevolezza;
6) Violazione di legge (artt. 77 bis e 121 della L.p. 22/1991, art. 7, 44 e 60 del vigente P.R.G. di Volano aggiornato alla IV variante), eccesso di potere, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti.
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, chiedendo una pronuncia di reiezione.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione
D I R I T T O
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
1. Il ricorrente è proprietario di un compendio immobiliare ad uso residenziale e relativi spazi pertinenziali, su cui, a seguito di accertamenti in ordine a lavori già svolti sulla predetta realità, il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale verificava la sussistenza di opere abusive (costruzione di un manufatto adibito a deposito – cantina in difformità parziale, nonché di un vialetto e piscina in assenza di denuncia di inizio attività).
Conseguentemente, il Vice Sindaco del Comune con ordinanza n. 5549/2007 procedeva all’emissione di un’ingiunzione di ripristino, al quale ha fatto seguito l’attivazione da parte del signor Mattè di un procedimento di sanatoria edilizia finalizzato a legittimare le ridette opere abusive.
Il Sindaco, acquisito il parere non favorevole della C.e.c. ed a fronte della ritenuta non compatibilità urbanistica degli interventi, con provvedimento n. 9591/2007, negava la richiesta sanatoria e con la medesima ordinanza comunicava la successiva attivazione del procedimento sanzionatorio ex art. 121, comma 8 bis, L.p. n. 22/1991.
2. In merito al deposito – cantina, le censure del ricorrente appaiono fondate, laddove evidenziano una falsa rappresentazione della realtà fattuale ed una contraddittoria e perplessa motivazione sul punto.
Anzitutto, va osservato che, dalle tavole progettuali allegate alla richiesta di sanatoria, il deposito – cantina appare completamente interrato su tre lati.
Infatti, nel ridetto progetto viene proposta la demolizione della parte di edificio sporgente rispetto al terrapieno preesistente della p.ed. 380, in modo tale da ricondurre il manufatto ad interrato, con il terzo lato coincidente, come da situazione preesistente ai lavori, con il fronte del muro di contenimento posto sul confine fra la p.ed. 380 e la p.f. 1658/2 C.C. Volano, e pertanto ininfluente ai fini della normativa sulle distanze degli edifici dal confine.
Pertanto, la soluzione proposta con la richiesta di sanatoria appare adeguata al ripristino dello status quo ante all’abuso, non sussistendo, comunque, alcun problema relativo alle distanze, in quanto trattasi appunto di opere interrate: problema che si poteva porre nel solo caso – qui da escludersi – di costruzioni fuori terra.
Del resto, per giurisprudenza costante i locali interrati non sono computabili ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze in quanto le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici in tema di altezza, distanze e volumetria degli edifici sono dirette a tutelare quegli specifici valori – aria, luce, vista – sui quali incidono tutti i volumi che, sporgendo al di sopra della linea naturale del terreno, modificano in maniera significativa la conformazione del suolo e dell’ambiente.
D’altra parte, quanto alla ridetta cantina – deposito, l’art. 60 delle N.A. del P.R.G. del Comune di Volano consente al comma 2 la possibilità di “aumenti del 10% del volume esistente per interventi di ristrutturazione”.
Nel caso concreto, trattasi certamente di intervento rientrante nell’ambito dell’art. 77 bis della L.p. 22/1991, che alle lett. e) ed f), così definisce le tipologie di ristrutturazione: “e) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l’edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d’uso. L’intervento comprende la possibilità di variare l’impianto strutturale interno e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d’uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite; f) interventi di sostituzione edilizia e interventi rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell’edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti”.
Osserva, dunque, il Collegio che, dall’esame degli atti e degli elaborati tecnici prodotti a corredo della concessione edilizia in sanatoria, si ricava che, con l’esecuzione della soluzione ripristinatoria con demolizione della porzione di manufatto non interrata, si viene ad integrare la sostanziale compatibilità urbanistica dell’intervento di ristrutturazione concernente la realizzazione del deposito – cantina in questione.
3. Per quanto riguarda la vasca adibita a piscina, sono fondate le doglianze che denunciano difetto di istruttoria e di motivazione circa l’esatta individuazione della data di costruzione della ridetta vasca e della disciplina edificatoria applicabile alla fattispecie.
Il ricorrente ha introdotto in giudizio una serie di argomentazioni e principi di prova che l’Amministrazione non ha valutato in sede istruttoria mentre, in capo alla stessa, sussisteva l’obbligo di accertare i fatti e i presupposti del previsto intervento, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, per l’adeguato svolgimento dell’istruttoria stessa.
Anche la stessa esistenza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate e delle prove testimoniali offerte non avrebbe potuto essere trascurata dall’Amministrazione procedente, che può e deve acquisire, sempre in sede istruttoria, le spontanee dichiarazioni di persone terze e chiedere dalle stesse tutti i chiarimenti e le integrazioni necessarie qualora rilevi inesattezze e contraddittorietà.
D’altronde, non va trascurata la circostanza che può essere arduo assolvere l’onere della prova per fatti risalenti nel tempo; onere della prova che può quindi essere assolto anche attraverso indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti tra loro.
Per contro le argomentazioni del Comune, volte a dimostrare la necessità dei titoli edilizi ritenuti mancanti, non sono convincenti.
Al riguardo, il Collegio osserva che:
– trattasi di vasca con muri in cemento costruita presumibilmente nel 1966, in via contestuale ai lavori di ristrutturazione del fabbricato di cui alla p.ed. 380, ai fini della raccolta delle acque meteoriche e successivamente oggetto di intervento manutentorio per la predisposizione di uno scarico per il troppo pieno regolarmente autorizzato;
– le foto delle riprese aeree della zona in possesso e fornite dal Comune, a causa della scarsa chiarezza, non sono dirimenti sulla inesistenza della vasca alla data del rilievo aerofotogrammetrico del 1973;
– dalla documentazione fotografica versata in giudizio è pacificamente riscontrabile che la vasca – piscina non sporge affatto dal terreno, configurandosi quale manufatto sostanzialmente interrato;
– la richiesta di sanatoria dell’ottobre 2007 riguarda esclusivamente il rivestimento con piastrelle in gres della parte superiore del muro perimetrale della vasca.
Quanto, infine, al vialetto – rampa di accesso oggetto di sopraelevazione, il sig. Mattè ha provveduto alla remissione in pristino nei termini di cui alla ingiunzione, senza presentare sul punto sanatoria alcuna.
In definitiva, il Comune di Volano avrebbe dovuto svolgere una più approfondita istruttoria per accertare, da un lato, quale fosse l’effettiva data di realizzazione della vasca anche sulla base degli elementi offerti dagli interessati e, dall’altro, la disciplina urbanistica applicabile in tale momento.
E’ quindi da affermarsi che, a quanto si ricava dagli atti del giudizio, la concessione edilizia in sanatoria avrebbe potuto essere rilasciata all’interessato, trovando fondamento, sia nell’irrilevanza delle evocate difformità, sia nell’assoluta inconferenza del richiamo alle prescrizioni sulle distanze, il che vincolava strettamente l’Amministrazione al puntuale rispetto della disciplina del proprio strumento urbanistico generale.
4. Conclusivamente, il ricorso è dunque per quanto suesposto fondato, con assorbimento dei profili non riassumibili in quelli sopra definiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione, potendo essere liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell’entità dell’attività difensiva prestata, nella complessiva somma di € 3.700,00 (tremilasettecento), , di cui € 3.000,00 per onorari e € 700,00 per diritti , oltre ad I.V.A. ed a C.P.A. ed al 12,5% a titolo di spese forfetarie sull’onorario. oltre ad I.V.A. ed a C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 58/2008, lo accoglie.
Spese del giudizio a carico come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009 , con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo – Presidente
dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 marzo 2009
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
N. 77/2009 Reg. Sent.
N. 58/2008 Reg. Ric.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it