Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento N. 33/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 37 del 2008 proposto da Valdadige Tre S.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Sabrina Secchi, rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Pezcoller ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, Via San Francesco d’Assisi, 8

CONTRO

– il Comune di Calliano (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Dalbosco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trento, via Paradisi, 15/1

E NEI CONFRONTI

– dei signori Goller Franco e Pedrotti Anna, non costituiti in giudizio

per l’annullamento

– “dell’ordinanza ingiunzione di rimessa in pristino (ristrutturazione ed ampliamento – demolizione di parte dei muri verso ovest in difformità a quanto concessionato e prescritto nella conc. n. 8/2007 di data 25.07.2007) n. 29/2007 a firma del Sindaco del Comune di Calliano di data 10.09.2007, prot. n. 3054, notificata in data 16.11.2007”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 – relatore il consigliere Alma Chiettini – l’avv. Alessio Pezcoller per la Società ricorrente e l’avv. Flavio Dalbosco per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O E D I R I T T O

1. La società Valdadige è proprietaria della p.ed. 196 e della p.f. 581/4 situate in via Brennero, una zona urbanisticamente classificata “area consolidata”, nel C.C. di Calliano. Con concessione ad edificare n. 8/2007 di data 25.7.2007 l’Amministrazione comunale ha autorizzato i lavori di “ristrutturazione ad ampliamento” dell’immobile, secondo l’allegato progetto e nel rispetto di alcune prescrizioni fra cui quella che “come indicato nella tavola n. R 1.0 i muri verso ovest che saranno inglobati nella nuova costruzione non dovranno essere demoliti, ma solamente ristrutturati”.

In occasione di un sopralluogo effettuato il 5.9.2007 dagli agenti della polizia municipale, l’Amministrazione ha redatto il verbale di accertamento del 7.9.2007 nel quale si è evidenziato che “parte dei muri verso ovest, che in base alle tavole di progetto dovrebbero essere inglobati nella nuova costruzione, sono stati demoliti”. Conseguentemente, il Sindaco ha emesso dapprima l’ordinanza di sospensione lavori prot. n. 3054 del 10.9.2007 e, successivamente, l’ingiunzione di rimessa in pristino n. 29, prot. n. 3914 del 9.11.2007, che la quale ha prescritto che la rimessa in pristino non avrebbe dovuto consistere nella ricostruzione della parte di edificio demolita ma nella “sistemazione dell’area e trasporto del materiale in discarica autorizzata”.

2. Il 10.12.2007 la ricorrente ha presentato al Comune di Calliano una domanda di concessione ad edificare in sanatoria per “demolizioni difformi e sistemazione area” alla quale l’Amministrazione ha corrisposto positivamente ancora in data 11.1.2008 (e, previa esazione della sanzione pecuniaria di euro 1032,91, con il provvedimento n. 24 di data 8.2.2008), con la precisazione che la relativa istanza non poteva peraltro essere considerata come variante al progetto autorizzato, per la quale occorreva invece predisporre “un nuovo progetto di ampliamento del corpo attualmente esistente”.

3. Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 12 febbraio successivo, la società Valdadige ha impugnato la menzionata ordinanza di rimessa in pristino, come indicata in epigrafe, deducendo il seguente articolato motivo di diritto:

– “violazione ed errata applicazione delle norme di cui agli articoli 82, 121 e 122 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22, nonché dell’articolo 31 della legge 5.8.1978, n. 457; violazione delle norme del P.R.G. del Comune di Calliano e del Regolamento edilizio comunale, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione ex articolo 3 della legge 7.8.1990, n. 241”. Ha evidenziato la ricorrente sia la limitata opera di abbattimento eseguita dall’impresa sul muro ad ovest, il quale sarebbe stato rimosso solo in minima parte (mantenendo la struttura di base compresa la soletta), sia il fatto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’imminente ricostruzione della parte rimossa senza alcuna alterazione del manufatto originario.

Con il ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

4. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, eccependo l’asserita improcedibilità, inammissibilità ed irricevibilità del ricorso e chiedendone comunque la reiezione nel merito.

5. Alla camera di consiglio del 28.2.2008 il Collegio ha ritenuto di verificare quale esito, nel frattempo, avrebbe avuto la domanda presentata dall’istante il 30.1.2008 di rilascio di una nuova concessione ad edificare per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento sulle p.ed. 196 e p.f. 581/4; e ciò al fine di verificare la persistenza o meno dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente in relazione alla determinazione che il Comune avrebbe assunto in esito alla detta richiesta. Con ordinanza collegiale n. 10/08 è stato quindi ordinato al Sindaco di trasmettere alla Segreteria del Tribunale copia del provvedimento di concessione.

6. L’Amministrazione comunale in data 7.4.2008 ha depositato copia del verbale della Commissione edilizia n. 3 del 5.3.2008 nel quale si era espresso parere favorevole al rilascio della nuova concessione con la prescrizione che “il muro a confine con la p.ed. 197 venga consolidato e non ricostruito ex novo”. Ha inoltre informato che a quella data la nuova concessione non era stata ancora rilasciata in attesa che la ricorrente producesse la documentazione integrativa richiesta.

7. Alla camera di consiglio del 10.4.2008, con ordinanza n. 40, si è dichiarato il non luogo a procedere sulla menzionata domanda incidentale di misura cautelare.

8. Con la memoria depositata in data 5.1.2009 la difesa dell’Amministrazione ha comunicato che il Comune di Calliano ha rilasciato alla società ricorrente la concessione ad edificare n. 1 in data 11.4.2008, prot. n. 1470, depositandone copia agli atti, corredata dalla sopra riportata prescrizione tecnica stabilita dalla Commissione edilizia comunale.

9. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

10. Rileva il Collegio che la società ricorrente ha dunque chiesto ed ottenuto dapprima la sanatoria dell’abuso edilizio e, successivamente, una nuova concessione per procedere alla ristrutturazione e all’ampliamento della parte dell’edificio di cui trattasi. Da ciò consegue, sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, posto che la favorevole conclusione di entrambe le istanze (di sanatoria e di nuova ristrutturazione e ampliamento) inoltrate dalla ricorrente all’Amministrazione comunale ha comportato il rilascio di una nuova concessione che ha privato di ogni persistente effetto l’ingiunzione di ripristino oggetto dell’impugnativa (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15.7.2008, n. 8811 e T.A.R. Veneto, sez. II, 12.1.2006, n. 36 e la giurisprudenza richiamata).

11. I difensori delle parti, come da dichiarazione resa a verbale in udienza, hanno concordemente dato atto della sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del merito della causa da parte del Tribunale, dissentendo peraltro in ordine al carico delle spese di lite, avendo il Comune richiesto una condanna a proprio favore ed insistito il difensore della ricorrente per la loro integrale compensazione.

12. Al riguardo, deve essere fatta conseguentemente applicazione del principio della soccombenza virtuale e dette spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della società ricorrente. E’, infatti, incontroversa agli atti di causa l’avvenuta demolizione, sia pur parziale, dei “muri verso ovest”, circa i quali nella previa concessione edilizia era stato espressamente prescritto che dovessero essere inglobati nella nuova costruzione. Trattandosi di un titolo abilitativo che oltre alla ristrutturazione prevedeva anche l’ampliamento del precedente manufatto edilizio la conservazione di quella muratura autorizzava, infatti, l’istante alla realizzazione della nuova volumetria.

Quanto alla liquidazione delle dette spese, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, rileva il Collegio che il valore della causa è indefinibile, ma che la semplicità delle questioni edilizie introdotte ben giustifica che esse siano computate nella relativa soglia inferiore. Tenuto conto, poi, dell’impegno difensivo dei difensori, agevolato dal fatto che il Comune ha poi rilasciato una nuova concessione con totale soddisfazione della pretesa della ricorrente, nonché del fatto che non è stata presentata una finale memoria, l’importo finale di esse va liquidato come nel dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37 del 2008, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta, liquida in complessivi € 3.800,00 (tremilaottocento) (di cui € 3.000 per onorari ed € 800 per diritti), oltre a I.V.A. e C.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari a titolo di spese generali.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere

dott.ssa Alma Chiettini – Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 23 gennaio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 33/2009 Reg. Sent.

N. 37/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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