ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 102 del 2008 proposto dal COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trento, Via Manzoni, n. 16;
c o n t r o
il COMUNE DI TAIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta de Pretis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trento, via SS. Trinità, n. 14
per l’annullamento
– delle deliberazioni della Giunta comunale di Taio n. 22 di data 12.2.2008 e della successiva determinazione n. 22 di data 28.2.2008, rese note con nota prot. n. 1938 di data 1.3.2008, aventi ad oggetto “Bando di gara procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 82, d.lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m. per l’affidamento del servizio: “Incarico professionale redazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un edificio scuola media di Taio previa demolizione della esistente scuola in p.ed. 362 C.C. Taio. Contestuale incarico di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento in sede di progettazione dell’opera, ai sensi del decreto legislativo 14.8.1996, n. 494 e s.m.”, nella parte in cui prevede, quale requisito necessario alla partecipazione alla gara, il possesso della laurea in ingegneria o architettura;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione, ove nel frattempo eventualmente assunto,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 – relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli – i difensori delle parti costituite come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
Con ricorso notificato in data 28 aprile 2008 e depositato il successivo 29 aprile, il ricorrente Collegio dei periti industriali ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Con atto di rinuncia depositato l’8 gennaio 2009 e con l’adesione della controparte, il difensore di parte ricorrente – a ciò abilitato in forza del mandato speciale a margine dell’atto introduttivo del giudizio – ha dichiarato di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese.
Ciò stante, non resta al Collegio che dare dunque atto della suddetta rinuncia ad ogni effetto di legge.
Le spese possono essere compensate in presenza di accordo tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 102/2008, dà atto della rinuncia al ricorso.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo – Presidente
dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 28 gennaio 2009
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
N. 37/2009 Reg. Sent.
N. 102/2008 Reg. Ric.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it