Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4292 CONTABILITA’ E BILANCIO DELLO STATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società W.W.T.I.S. srl chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di fermo amministrativo sino all’importo di Lire 852.263.318, disposto in data 8 aprile 1999 dall’AIMA (ora AGEA) a garanzia della restituzione di un credito per erogazione di contributi comunitari non dovuti, relativi alla campagna agraria del 1991.

La sentenza impugnata ha ritenuto infondate tutte le censure proposte dalla ricorrente, la quale, con l’atto d’appello in esame, ripropone il motivo di carenza di motivazione circa le ragioni di credito vantate dall’Amministrazione e circa il pericolo nel ritardo della ripetizione, quello relativo alla mancanza di un termine prefissato per la misura cautelare, e di un credito certo in capo alla Amministrazione.

L’appello deve essere respinto.

Come hanno osservato i primi giudici, le ragioni del credito vantato dall’AIMA sono quelle precisate nel verbale di constatazione del 1° agosto 1998, notificato in copia alla ricorrente e citato nel provvedimento oggetto del ricorso, con il quale il Comando Carabinieri Tutela norme comunitarie e agroalimentari di Roma ha comunicato di aver rilevato la percezione, da parte della stessa società, di contributi premio per l’importo sopra precisato, relativamente alla campagna 1991: di tale indebito si chiede la restituzione, come anche con la raccomandata dell’11 dicembre 1998, rimasta senza esito.

Quanto alla mancanza di ragioni di pericolo, e alla connessa esigenza di delimitare temporalmente il provvedimento cautelare di fermo, la sentenza merita conferma anche laddove ritiene che la struttura stessa del provvedimento contenga il proprio limite, consistente nell’importo complessivo da recuperare, importo che corrisponde alla garanzia del credito e che, riguardando somme anche non ancora dovute dalle Amministrazioni dello Stato, non può trovare a priori un termine finale di effeicacia. Né può ritenersi che, in forza di tale struttura, il fermo si trasformi in una anticipata soddisfazione del credito, il quale costituisce, invece, quando definito, il momento finale di validità della garanzia.

Le considerazioni che precedono valgono a far ritenere infondata anche l’ultima censura, relativa alla mancanza di certezza del credito vantato dall’Amministrazione: essendo evidente che, in presenza di un credito dotato del requisito della certezza, non vi sarebbe l’esigenza di garantirlo, ma unicamente di riscuoterlo (in tal senso, la circolare invocata dall’appellante, che non vincola l’interprete, non è condivisibile). Del resto, l’art. 69 rd n. 2440 del 1923, alla cui stregua è stato adottato il provvedimento impugnato in primo grado, indica, quale presupposto per il provvedimento di fermo, l’esistenza di una ragione di credito.

In conclusione, l’appello deve essere respinto, ma le spese del secondo grado del giudizio devono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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