T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2804

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la verificazione disposta dal T.a.r. ha appurato che – come anche asserito dalla perizia di parte – la iperbilirubinemia del ricorrente ha valori minimi e compatibili con l’arruolamento;

Considerato che da ciò risulta la fondatezza della principale censura del ricorso, la quale afferma la erroneità del giudizio di inidoneità;

Considerato che pertanto il ricorso risulta fondato; e che, per l’effetto, va annullata l’impugnata determinazione di inidoneità;

Considerato che le spese, che il Collegio liquida in Euro 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 del Codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto, annulla l’impugnata determinazione di inidoneità.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente.

Liquida dette spese in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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