Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 2 ottobre 2008 la Corte d’appello di Firenze confermava quella di primo grado che, al termine di giudizio abbreviato, aveva dichiarato S.F. colpevole del reato continuato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere, in concorso con F.E., venduto e trasportato da Livorno ad Arezzo imprecisate quantità di cocaina destinate al compratore Fi.Ro. – e l’aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa.
La difesa ricorre contro la sentenza e denuncia:
1. l’incompetenza per territorio del tribunale di Arezzo, perchè il reato era stato commesso in Livorno, dove l’imputato deteneva lo stupefacente, concludeva le vendite e da dove iniziava il trasporto, per cui la competenza spettava al tribunale di Livorno; aggiunge che il presente procedimento avrebbe dovuto essere trasmesso per competenza al menzionato tribunale perchè avanti alla Procura della Repubblica presso detto tribunale pendeva a suo carico altro procedimento per analoghi reati;
2. erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perchè la citata circostanza attenuante è stata negata per la quantità di sostanza sequestrata in occasione dell’arresto di F. (g. 290 di cocaina), senza tener conto dei mezzi, modalità e altre circostanze dell’azione;
3. mancanza di motivazione, perchè sono state negate le attenuanti generiche senza tener conto dell’incensuratezza, della giovane età e della confessione resa.
1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che nel giudizio abbreviato, vigendo il principio stabilito dall’art. 440 c.p.p., comma 1 della decisione "allo stato degli atti", il giudice può legittimamente utilizzare per la decisione tutti gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, esclusi soltanto quelli viziati da inutilizzabilità patologica o da nullità assoluta.
Infatti la richiesta di giudizio abbreviato contiene un negozio processuale di tipo abdicativo che, nei limiti del potere dispositivo della parte richiedente, comporta l’accettazione degli effetti degli atti eventualmente nulli, cosicchè le nullità relative o intermedie sono indeducibili o restano comunque sanate a norma dell’art. 182 c.p.p., comma 1 e art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a), avendo il richiedente il rito abbreviato dimostrato per facta concludentia di non avere interesse all’osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell’atto nullo.
L’incompetenza per territorio, al pari delle nullità relative o intermedie, è rinunciabile e, come tale, una volta chiesto e ammesso il rito abbreviato, la relativa eccezione diventa inammissibile, anche se in precedenza proposta e rigettata.
Aggiungasi che il giudizio abbreviato è governato da regole diverse da quelle dettate per il giudizio ordinario e che una deroga significativa è rappresentata dalla mancanza del segmento processuale previsto dall’art. 491 c.p.p. dedicato alla trattazione e decisione delle questioni preliminari, tra le quali è compresa anche la competenza territoriale (vedi, in generale, Sezioni Unite, sentenze Tammaro e Cieslinsky e, in particolare, in tema di nullità da incompetenza per territorio, Sez. 6, 4.5.2006, Acampora, rv 234.392; idem, 17.10.2006, Cimino, rv 235.600).
Pertanto il motivo di ricorso fondato sulla pretesa incompetenza per territorio è inammissibile.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla legge (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (v. Sezioni Unite, 21.6.2000 n. 17, Primavera, rv 216668).
Pertanto la sentenza impugnata ha legittimamente escluso la possibilità di riconoscere l’attenuante in questione, rimarcando l’elevata quantità della sostanza stupefacente illecitamente detenuta.
1.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Invero il giudice a quo, attenendosi ai parametri indicati dall’art. 133 c.p., ha legittimamente negato la concessione delle attenuanti generiche, giustificandola con il richiamo sia alla gravità dei fatti sia alla personalità negativa del reo, segnato da precedenti condanne per porto abusivo di armi e per violazione della disciplina sull’immigrazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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