Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione P.R. avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 9 febbraio 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 2001), affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della srl Edilsport dichiarato il 22 luglio 1993.
L’accusa che ad avviso dei giudici era rimasta provata era quella di avere il P., quale legale rappresentante, nonostante la situazione precaria della società, venduto alcuni immobili per un valore di L. 500 milioni, omettendo la annotazione dei ricavi e la redazione del bilancio al 31 dicembre 1992.
Deduce:
1) la violazione di legge (art. 216, comma 1, n. 2, L. fall.). La fattispecie è sorretta da dolo specifico mentre la Corte aveva affermato la sufficienza del dolo generico, così finendo per accreditare una ricostruzione dei fatti di bancarotta documentale, inquadrabile nella ipotese semplice ex art. 217 L. fall., essendo mancata la dimostrazione di qualsivoglia finalità fraudolenta nella condotta del ricorrente;
2) e 7) la mancata declaratoria di prescrizione del reato;
3) la mancata applicazione dell’indulto;
4) la mancata concessione delle attenuanti generiche pur essendo stato dato atto della circostanza che l’imputato aveva garantito i debiti sociali con il proprio patrimonio;
5 e 6) il vizio di motivazione, essendo stata, la sentenza impugnata, redatta con motivazione per relationem in riferimento a quella di primo grado; in particolare non era stata considerata la censura contenuta nei motivi di appello, relativa al fatto che quello che il Tribunale aveva ritenuto essere un bilancio falso, in realtà era soltanto una bozza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre dare atto, in primo luogo, che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, come contestato e ritenuto dai giudici del merito, non è prescritto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Le nuove e più favorevoli norme sul conteggio della prescrizione, introdotte con L. n. 251 del 2005 – quelle cioè implicitamente evocate dal difensore nel ricorso – non sono applicabili al caso di specie.
Infatti come la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 47008 del 29/10/2009 Ud. (dep. 10/12/2009) Rv.
244810), ha reiteratamente posto in evidenza, la disposizione transitoria della legge citata (art. 10, comma 3) stabilisce che se – come nella specie è accaduto – per effetto delle nuove disposizioni i termini per la prescrizione risultano più brevi di quelli precedentemente vigenti, le stesse non possono comunque trovare più applicazione se, alla data di entrata in vigore della legge (8 dicembre 2005), il processo già pendeva in fase di appello, tale situazione configurandosi con la emissione del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado.
Nella specie, posto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel 2001, sono rimaste operative le norme sulla prescrizione vigenti prima della riforma del 2005, con la conseguenza che il relativo calcolo porta ad affermare che il reato contestato, in assenza di concesse attenuanti, si prescrive in ventidue anni e sei mesi,ossia nel 2016.
Infondato è anche il motivo col quale si censura la configurazione del dolo del reato in contestazione.
Invero, la affermazione contenuta nella sentenza secondo cui il dolo della bancarotta contestata deve presentarsi nella forma "generica" è del tutto corretta con riferimento alle fattispecie in discussione che sono quelle – vale la pena ricordarlo – di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1) e bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda parte dell’art. 216, comma 1, n. 2, L. fall..
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare, con specifico riferimento a tale ultima ipotesi che è poi quella su cui si appuntano le censure della difesa, che l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2, L. fall., richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell’agente, sicchè è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Rv.
247444;massime precedenti Conformi: N. 31356 del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 46972 del 2004 Rv. 230482, N. 2432 8 del 2005 Rv. 232209, N. 6769 del 20 06 Rv. 233997, N. 26807 del 2006 Rv. 235006, N. 1137 del 2009 Rv. 242550).
Più in particolare è stato precisato da Sez. 5, Sentenza n. 22109 del 11/05/2005 Ud. (dep. 10/06/2005) Rv. 231564, che integra il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare l’esistenza del dolo generico, dato dalla consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo per contro necessaria la specifica volontà indirizzata ad ottenere l’effetto di impedire quella ricostruzione (massime precedenti Conformi: N. 3951 del 1992 Rv. 189813, N. 5905 del 2000 Rv. 216267, N. 31356 del 2001 Rv. 220107, N. 21075 del 2004 Rv. 229321).
La giurisprudenza di questa Corte, ancora, non ha mancato di rimarcare che la differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, L. fall., e quella semplice prevista dall’art. 217, comma 2, stessa legge consiste nell’elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisagli quando l’agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (Rv.
233997).
Ne consegue che le mancate registrazioni nelle scritture contabili relative alla vendita degli immobili sono state evidentemente ritenute dai giudici del merito, per la loro gravita e significatività, assistite dalla detta consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della società, essendo stato anche escluso che l’assunzione su di sè, da parte dell’imputato, delle conseguenze dei propri comportamenti, peraltro parziale, servisse a modulare diversamente l’atteggiamento psicologico già delineatosi.
Le contrarie asserzioni della difesa si risolvono nella inammissibile sollecitazione ad una diversa ricostruzione del fatto, limitandosi l’estensore a riproporre l’argomento – già liquidato dal giudice dell’appello – della assunzione della garanzia relativa al pagamento dei debiti: una modalità di gravame che, come è noto, è qualificata dalla costante giurisprudenza di questa Corte tale da generare un motivo inammissibile perchè meramente reiterativo del motivo di appello.
La difesa avrebbe dovuto, semmai, rappresentare a questa Corte quale ragione in fatto o in diritto valesse a rendere la motivazione resa dalla Corte di merito viziata dal punto di vista della completezza o della logicità.
La mancata concessione dell’indulto non può, in base agli orientamenti consolidati di questa Corte, costituire motivo di ricorso per cassazione, essendo la stessa questione da devolvere al giudice della esecuzione.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche costituisce deduzione formulata con motivo inammissibile perchè la questione non era stata previamente posta nei motivi di appello.
I motivi di ricorso sub 5) e 6) sono anch’essi destituiti di fondamento.
Non rispende al vero che la Corte si sia limitata a riprodurre la motivazione della sentenza del primo giudice e la brevità della motivazione, oltre ad essere espressamente richiesta dal codice, non può essere valutata se non in relazione alla quantità e qualità dei motivi di appello.
Sul punto dell’essere stato redatto non un bilancio ma una bozza non può non notarsi che la censura del ricorrente è inammissibile per genericità non rivestendosi il motivo con i connotati in fatto e in diritto che soli possono valere ad apprezzare la rilevanza e la significatività della censura.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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