Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’associazione ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, aveva proposto ricorso avverso la determinazione negativa assunta dalla Regione Lombardia con riguardo all’istanza di accesso presentata il 15 luglio 2009, con la quale chiedeva, in tema di determinazione del valore tariffario delle prestazioni di laboratorio rese dal servizio sanitario regionale, di "rendere espliciti i dati relativi a centri di costo e fattori produttivi delle strutture pubbliche, anche consentendo l’accesso ai relativi atti, avendo un interesse qualificato a verificare, se alle decurtazioni tariffarie per le prestazioni di laboratorio, corrispondano analoghi meccanismi di adeguamento anche per le strutture pubbliche".
Esponeva la ricorrente che le ragioni della richiesta partivano dalla diversità delle valutazioni di efficienza che caratterizza le strutture pubbliche e le strutture private; secondo la appellante le tariffe per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di settore, vengono stabilite in base ai costi standards di produzione ai fini della remunerazione delle stesse. Tale meccanismo non verrebbe invece utilizzato per il calcolo delle tariffe delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche. Da cio" la richiesta che le amministrazioni interessate rendessero espliciti i dati relativi ai centri di costo ed ai fattori produttivi delle strutture pubbliche che erogano prestazioni di laboratorio sulla scorta dei quali viene parametrata la remunerazione delle suddette prestazioni e per prendere visione di tutti i relativi documenti riservandosi di indicare gli atti di cui estrarre copia.
Il Tar Lombardia respingeva il ricorso richiamando il dettato normativo ed i principi giurisprudenziali formatisi in materia.
Ha presentato appello la Federlab insistendo nelle argomentazioni svolte in primo grado e chiedendo la riforma della sentenza.
Si è costituita la Regione Lombardia chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del primo giudice.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L’appello non merita accoglimento.
Il primo giudice ha premesso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della P.A. e trova applicazione in ogni tipologia di attività della P.A., che tuttavia tale diritto nel nostro ordinamento non è assoluto ed incondizionato, ma subisce temperamenti basati, fra l’altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso, questione quest’ultima che involge i profili della legittimazione sostanziale ed dell’interesse ad agire. Ulteriori effetti limitativi discendono dalla corretta individuazione dell’oggetto della richiesta di ostensione, il quale deve essere determinato o quanto meno determinabile e non può essere generico (Cons. Stato. n. 555/2006). La domanda di accesso, inoltre, deve riferirsi a specifici documenti e non può pertanto comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. Stato, sez. VI, 20052004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10042003, n. 1925; C. Stato, sez. V, 01061998, n. 718). L’ostensione degli atti, altresì, non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (Cons. Stato, sez. IV, 29042002, n. 2283; Cons. Stato, sez. VI, 17032000, n. 1414).
Sulla base di tali considerazioni il primo giudice ha ritenuto che la istanza della Federlab da un lato afferiva ad un provvedimento di carattere generale e programmatorio, dall’altro fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione e che quindi la ricorrente non aveva titolo ad ottenere esibizione e copia dei documenti richiesti.
3. Tali conclusioni vengono censurate dalla appellante che assume che la istanza di accesso presentata fa riferimento ad un momento della organizzazione del sistema sanitario regionale antecedente alla programmazione della spesa e quindi alla distribuzione delle risorse. L’istanza pertanto sarebbe specifica e determinata ed in alcun modo preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.
Inoltre l’interesse a conoscere tali dati troverebbe fondamento in una espressa previsione normativa atteso che i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto tra loro, hanno predisposto uno schema di decreto in materia di "Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie" ai sensi dell’art. 1 co. 170 della legge 30 dicembre 2004 n.311 prevedendo che qualunque provvedimento in materia di aggiornamento delle tariffe massime deve essere adottato anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali sentite le società scientifiche e le Associazioni di categoria interessate".
L’appellante Federlap quindi quale ente istituzionalmente deputato alla concertazione così normativamente prevista avrebbe interesse a conoscere quei dati.
4. Ritiene la Sezione che nel caso di specie il diniego dell’amministrazione è conforme al disposto dell’art. 24 comma 1 lett. c), della l. n. 241 del 1990.
Va stigmatizzato che la richiesta di accesso di cui è causa risulta caratterizzata da una formulazione assolutamente generica, con una connotazione chiaramente politicosindacale, ossia riguardante, non specifici atti o provvedimenti esistenti o comunque di facile individuazione, bensì la intera documentazione di un’attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti e che comunque importerebbe un’opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all’amministrazione dalla normativa di cui al capo V l. n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo dell’amministrazione.
Si aggiunga poi che l’art. 24 della legge 241 del 1990 alla lettera c) esclude il diritto di accesso "nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione".
Sotto tale profilo deve rilevarsi che contrariamente a quanto sostenuto da Federlab, l’atto regionale di determinazione delle tariffe non costituisce "..un momento della organizzazione del sistema sanitario regionale di molto antecedente alla programmazione della spesa..", ma costituisce l’essenza stessa della programmazione sanitaria, da valere per tutti i soggetti pubblici e privati convenzionati, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili al fine di consentire ad un numero quanto più ampio di cittadini l’accesso ai servizi pubblici fissando corrispettivi di norma inferiori ai prezzi di mercato.
Le relative tariffe non vengono negoziate con l’erogatore, ma determinate unilateralmente sulla base degli indicatori relativi su campioni di diverso livello di produttività. Ne consegue l’assoggettamento di tali procedure alle previsioni dell’articolo 24 comma 1 della legge 241 del 1990 con conseguente esclusione del diritto di accesso. Sotto altro profilo la istanza della appellante è palesemente finalizzata ad un controllo preordinato all’operato delle pubbliche amministrazioni, in sostanza ad un controllo ispettivo che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha da tempo ritenuto inammissibile. Si aggiunga infine che l’istituto dell’accesso non puo" essere utilizzato allo scopo di promuovere la costituzione di nuovi documenti con le informazioni richieste od ottenere informazioni sullo stato di un procedimento.
La ricorrente nella sua istanza ha omesso di indicare alcun documento amministrativo nei cui confronti esercitare l’accesso ma ha chiesto di conoscere e verificare il processo di formazione delle tariffe che, contrariamente a quanto ritenuto, non risulta in alcun atto diverso dalle tariffe stesse come approvata con apposite delibere pubblicate. Pertanto quello che a ben vedere la ricorrente chiede, non è la ostensione di documenti, ma di porre in essere una attività di elaborazione ad hoc di dati del tutto inammissibile.
5. In conclusione l’appello non merita accoglimento.
6. Spese ed onorari del grado tuttavia in relazione alla peculiarità della fattispecie possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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