Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-04-2011, n. 13665 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.R. interpone personalmente ricorso avverso l’Ordinanza (del 21.12.2009) della Corte d’Appello di Milano che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione da questi presentata avverso il Giudice di pace di Milano, V.A. dolendosi:

– dell’inosservanza della legge processuale perchè, pur entrando nel merito della istanza (e non rimanendo ad un mero giudizio di ammissibilità), la decisione ha preso in esame il parere del PG. presso la Corte d’Appello di Milano, senza rispetto del contraddittorio;

– dell’erronea considerazione dei presupposti della istanza che non si ridussero alla mera appartenenza allo stessa categoria professionale, bensì al comportamento partigiano e scorretto del giudice che impedì un sereno svolgimento della procedura, ridotta a mera farsa che ha portato ad un clamoroso errore giudiziario.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e la Memoria difensiva risulta tardiva ai sensi dell’art. 611 c.p.p..

Come già statuito da questa Corte, "non sussiste l’inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice ( art. 36 c.p.p., comma 1, lett. d), qualora essa sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, le quali riguardano aspetti interni al processo, che possono essere risolti con il ricorso ai rimedi apprestati dall’ordinamento processuale e non già con l’istituto della ricusazione, azionata sotto il profilo della grave inimicizia, la quale deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno" (Cass. pen., sez. 5, 26.2.2010, n. 11968, Querci, Ced Cass., rv. 246557). Profili che non sono presenti nell’attuale vicenda, residuando la censura verso una condotta processuale meramente sgradita e, dunque, insufficiente a ravvisare le cause dettate dall’art. 37 c.p.p..

Inappuntabile, inoltre, è il giudizio di inammissibilità ove la causa della denuncia di ricusazione riposi soltanto sulla comunanza di professione tra giudice e difensore, per l’evidente carenza di prova dell’inimicizia grave pretesa dalla norma processuale.

In ogni caso, è comunque intempestiva – come esattamente rilevato dalla Corte territoriale – la dichiarazione di ricusazione presentata dopo la deliberazione dell’atto da parte del giudice assunta all’esito di udienza (a nulla rilevando la mancata conoscenza, da parte dell’istante, della esatta identità persona fisica del giudice) ove la ragione della doglianza fosse quella della condotta processuale del medesimo, comportamento che risulta immediatamente noto a chi presenzia all’udienza.

Non si ravvisa violazione dei diritti di contraddittorio processuale, innanzitutto, poichè lo scrutinio dei giudici milanesi si è fermato al vaglio dell’ammissibilità, sia con riguardo alla tempestività della dichiarazione, sia in relazione alla manifesta infondatezza della medesima. Inoltre, relativamente all’asserita assenza di integrale contraddittorio nella procedura in esame, non è dato rilevare scompenso effettivo tra le parti, poichè – se è vero che è stato richiesto parere al riguardo al Procuratore Generale e non viene consentito alla difesa di interloquire sullo stesso – è del pari certo che l’iniziativa processuale in questa vicenda è stata assunta dalla parte privata: assegnare nuovo diritto all’interlocuzione di quest’ultima, dopo l’espressione del detto parere, si concreta in una indefinita e permanente ricerca di "pari opportunità", priva di ragionevolezza.

Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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