Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2010, n. 16073 IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte di successione conseguente alla determinazione con il metodo automatico del valore finale di alcuni cespiti immobiliari per i quali di tale metodo era stata richiesta l’applicazione.

La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso per mancata spedizione all’Ufficio della copia prevista dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17. L’appello dei contribuenti era accolto con la sentenza in epigrafe, la quale, ritenuta raggiunta in giudizio la prova della conseguenza all’Ufficio della copia del ricorso, ordinava la rideterminazione del calcolo dell’imposta sulla base delle rendite catastali definitivamente stabilite dalla sentenza che aveva pronunciato sull’autonomo ricorso degli stessi contribuenti avverso il provvedimento di determinazione delle rendite.

Avverso tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per Cassazione con due motivi, illustrato anche con memoria. Resistono i contribuenti con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente non può essere accolta, in assenza di una qualsiasi dichiarazione nello stesso senso da parte dell’amministrazione, la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dai contribuenti, stante il fatto che l’esecuzione del disposto della sentenza di primo grado non può legittimamente interpretarsi come acquiescenza in presenza di un atto di impugnazione che tende ad ampliare il riconoscimento della fondatezza della pretesa tributaria, oltre i limiti segnati dalla sentenza di prime cure.

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito di ammettere la produzione in appello della ricevuta comprovante documentalmente l’invio all’Ufficio della copia, la cui mancanza era stata posta alla base della pronuncia di inammissibilità del ricorso originario in primo grado.

La censura non è fondata in quanto "nel processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteggiantesi come tipico procedimento documentale, alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo dall’art. 1 – in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima -, non può trasferirsi tout court l’esegesi, in tema di produzione di documenti in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei "nuovi mezzi di prova" e, quindi, anche delle produzioni documentali. L’art. 58 del nuovo processo tributario, infatti, oltre a consentire al giudice d’appello di valutare la possibilità di disporre "nuove prove" (comma 1), fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti" (comma 2) (Cass. n. 3611 del 2006; v. anche Cass. n. 1915 del 2007).

Con il secondo motivo, l’amministrazione denuncia sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito di ritenere applicabili le rendite catastali successive al 1 gennaio 1992 e non quelle vigenti fino al 31 dicembre 1991, sulla cui base era stata calcolata l’imposta di successione, essendosi quest’ultima aperte appunto nell’anno 1991.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo riportato nel ricorso alcun elemento testuale che consenta al giudice di legittimità di verificare direttamente, da un lato, che le rendite sulla cui determinazione si era formato il giudicato di cui ha poi fatto applicazione la sentenza impugnata siano quelle successive al 1 gennaio 1992 e, dall’altro, che sulle rendite precedentemente in vigore non vi fosse stata alcuna contestazione da parte dei contribuenti.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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