Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il tribunale di Milano, con sentenza 11.7.06, ha assolto F. L. dal reato di falsificazione di un testamento olografo, datato 30.12.1999, a firma apparente di Q.L., con il quale venivano nominati eredi, in parti uguali, il F. e A. R. – nel frattempo deceduta – dell’intero patrimonio e inoltre venivano istituiti legati in favore di M.B., C. C. e D.A.I..
Il tribunale, accertata a mezzo perizia grafologica, la apocrifia della firma della Q., nonchè la non raggiunta prova della responsabilità del F., ha assolto quest’ultimo e, ha dichiarato la falsità del testamento, ex art. 537 c.p.p., e ha ordinato la totale cancellazione della firma di Q.L..
Contro la sentenza venivano proposti appello dalla A. e ricorso per cassazione dal F., in riferimento alla statuizione della cancellazione, ex art. 537 c.p.p.. La corte di appello dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione e ordinava la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, che, con sentenza 7.5.08, convertiva in appello il ricorso di F..
Con sentenza 9.11.09, la corte territoriale ha confermato la sentenza del primo giudice.
Il difensore del F. ha presentato ricorso avverso la declaratoria di falsità del testamento olografo per i motivi formulati nell’originario ricorso, poi convertito in appello, che sono confermati e ribaditi:
1. violazione dell’art. 192 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità e travisamento di prove decisive nella valutazione della scrittura di comparazione e sulla tempistica della asserita contraffazione;
2. mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla cartella clinica dell’ospedale (OMISSIS), in cui era la firma del consenso informato, apposta dalla Q. in data 26.5.1999 e quindi contestuale alla data del testamento, 30.12.1999, e quindi estremamente utile per una comparazione tra le due firme. La cartella clinica è stata poi ritenuta dal perito grafico a dir poco fondamentale per conoscere scrupolosamente le esatte condizioni psicofisiche della de cuius al momento della data del testamento;
3. violazione di legge in riferimento all’art. 537 c.p.p.. Questa disposizione al comma 2 prescrive che la cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non sono ordinate quando possono essere pregiudicati interessi dei terzi non intervenuti come parti nel procedimento. La corte di merito ha ritenuto che la doglianza sulla illegittimità della cancellazione – in presenza dell’interesse dei legatali – è inammissibile, poichè il F. sarebbe privo di interesse, essendo tutt’al più l’ufficio del p.m. legittimato ad impugnare, per questa violazione di legge.
Questa posizione non tiene conto della sentenza S.U. n. 20 del 27.10.1999, secondo cui l’imputato non ha interesse a far valere ex 537 c.p.p. i vizi della decisione in luogo di terzi estranei al processo, ma ha subordinato l’efficacia di questo principio all’assenza di "alcun effetto pratico a favore degli imputati".
Questo interesse concreto ed attuale va riconosciuto al F., per i seguenti motivi:
a) egli subirebbe direttamente i riflessi negativi della declaratoria di falsità e ancor più dell’ordine di cancellazione, atteso che sarebbe legittimato passivo della petitio hereditatis;
b) conseguenze negative deriverebbero anche dai rapporti fra lui e i legatari;
c) l’interesse concreto ed attuale alla corretta applicazione delle regole processuali ex art. 357 c.p.p. emerge dalla presentazione dei suindicati motivi.
La sentenza della corte di merito, a fronte delle osservazioni critiche espresse nei motivi di appello sull’ordine di cancellazione, si è limitata a un richiamo degli argomenti del tribunale, indicati alle pagine 7 e 8 della prima sentenza, senza specificare le ragioni per le quali ha affermato l’inconsistenza o la non pertinenza dei motivi dell’impugnazione. Si tratta quindi non di una motivazione per relationem, bensì dell’elusione dell’obbligo di motivazione, previsto a pena di nullità dall’art. 125 c.p.p..
La difesa ha depositato memoria il 25.10.10, in cui ha ribadito l’interesse del F. all’impugnazione, nel caso venisse confermata la dichiarazione di falsità e l’ordine di cancellazione, richiamando una decisione di questa sezione n. 17411 dell’8.3.07, in cui si afferma la sussistenza dell’interesse, quando l’impugnazione è volta all’eliminazione di un atto o di un pronunciamento lesivi della sfera giuridica dell’interessato, anche se involgenti effetti extrapenali.
I motivi dell’impugnazione sono manifestamente infondati.
Quanto al primo, esso propone un serie di censure nei confronti di valutazioni fattuali, formulate dai giudici di merito, attraverso sentenze che, in virtù del conforme apparato logico argomentativo, costituiscono un inscindibile unicum decisionale. Le censure sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata sono quindi del tutto inconsistenti. Le valutazioni delle decisioni sono poi assolutamente non sindacabili in sede di giudizio di legittimità, in virtù della loro stretta fedeltà alle risultanze processuali e del rigore razionale, concernenti i criteri di esame e di giudizio sulla non autenticità della sottoscrizione apposta sul testamento olografo.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente contesta ugualmente l’iter valutativo seguito dai giudici di merito, all’esito del quale essi hanno deciso sulla piena ed esaustiva dimostrazione della falsità della firma, senza che fosse necessaria ulteriore indagine peritale.
Come è stato più volte ribadito, non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva, quando si tratti, come nel caso di specie, di ulteriore accertamento tecnico, che dovrebbe essere valutato e confrontato dialetticamente con gli altri elementi di prova già acquisiti, per giungere a una diversa conclusione argomentativa. Quanto al terzo motivo, l’orientamento interpretativo, fondato sulla decisione delle Sezioni unite n. 20/1999 (in Cass. Pen. 2000, n. 687), concernente l’interpretazione dell’art. 537 c.p.p., comma 2, va richiamato, partendo dalla sua intera lettura e quindi dalla netta distinzione, testuale e logica, effettuata tra:
a) dichiarazione di falsità dell’atto (conseguenza necessaria ed ineludibile del sua accertamento);
b) provvedimenti cd. riparatori (cancellazione parziale o totale, ripristinazione innovazione, riforma), volti a realizzare la restituito in pristino dell’atto o del documento su cui è caduta la falsificazione. Queste conseguenze hanno carattere soltanto eventuale, nel senso che incontrano il limite, esplicitamente indicato nella disposizione, e quindi non possono essere adottati quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
Alla luce di questa originaria distinzione tra conseguenze necessarie e conseguenze eventuali, va valutato, secondo la S.C., l’asserito interesse – avente i necessari caratteri di concretezza e attualità – del ricorrente a denunciare la mancanza o manifestamente erronea motivazione del giudice di merito, laddove questi disconosce la sussistenza della condizione negativa per la cancellazione. La decisione delle S.U. è netta e del tutto convincente sul punto: "a riprova dell’inammissibilità della doglianza è sufficiente osservare che l’eventuale accoglimento del ricorso non determinerebbe alcun effetto pratico a favore degli imputati, nei confronti dei quali resterebbe ferma e farebbe comunque stato la dichiarazione di falsità, e si risolverebbe in una mera declaratoria sulla esattezza teorica della decisione impugnata (cfr. Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino)". Eventuali doglianze di terzi, possono essere fatte valere in sede di incidente di esecuzione. Non sono rinvenibili allo stato argomenti idonei a discostarsi dal suindicato indirizzo interpretativo, fissato dalle S.U..
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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