T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 333 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone che, con decreto n. prot. 1121/2009 emesso dal Questore di Torino, notificato al ricorrente in data 26 novembre 2009, veniva opposto nei suo confronti il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato.

Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:

1 – Illegittimità del provvedimento adottato dal Questore per carenza dei presupposti di legge.

2 – Assenza di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e necessario contraddittorio tra l’Amministrazione e il destinatario del provvedimento.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza di questa sezione n. 408 del 10 giugno 2010, veniva respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011, il ricorso veniva posto in decisione.
Motivi della decisione

Rileva il Collegio, che il ricorrente, entrato clandestinamente in Italia in data imprecisata, nel 2002 otteneva il rilascio del primo permesso di soggiorno ai sensi della L. 2222002, successivamente rinnovato fino al 2007; in occasione dell’ultima domanda di rinnovo, emergeva che lo straniero era stato condannato, in data 8.5.2008, dal Tribunale di Pinerolo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In ragione di questa sentenza di condanna veniva emesso il decreto impugnato.

Come ha già più volte statuito questa Sezione, sia in sede cautelare, sia in sede di merito, tanto per il rilascio quanto per il rinnovo del permesso di soggiorno, l’Autorità di P.S. debba verificare l’assenza di condanne.

Infatti, la condanna subita dal ricorrente è successiva all’entrata in vigore della L. 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il testo dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 281998, introducendo disposizioni più restrittive rispetto al passato, in materia di ingresso dello straniero nel territorio detto Stato; in particolare, fra le cause impeditive al rilascio del permesso di soggiorno, e quindi anche al suo rinnovo, in base alle disposizioni dI cui all’art. 5, commi 4e 5, del T.U. 2861998, è compresa la condanna, anche a seguito di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Conseguentemente, le nuove disposizioni ostative trovano applicazione nell”ambito del suddetto procedimento di rinnovo del permesso dl soggiorno, in presenza di condanne per i reati indicati dalla norma de qua intervenute dopo l’entrata in vigore della L. n. 189/2002, come avviene nella fattispecie in esame e come puntualmente contenuto nel provvedimento impugnato.

Poiché, pertanto, il precedente penale richiamato dal provvedimento impugnato è successivo all’entrava in vigore della citata L. n. 1892002, si determina automaticamente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, anche nel caso di conversione del soggiorno da lavoro in motivi di famiglia, non potendo tollerare l’ordinamento nazionale la presenza sul suo territorio d soggetti criminali condannati per reati gravi come quello in oggetto, specificati in via generale, come detto, dal legislatore nel suddetto T.U. Immigrazione.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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