Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La sig.ra G., odierna ricorrente, è proprietaria di un immobile sito in Carloforte, corso Cavour n. 55, confinante con la proprietà del controinteressato sig. S.L..
In data 18 novembre 2010 presentava agli uffici comunali un’istanza con la quale chiedeva di accedere ai documenti amministrativi inerenti la pratica di richiesta della concessione edilizia – pratica n. 352, prot. 9960 del 12.10.2010, avviata dal vicino per la realizzazione sul suo fondo di opere edilizie, deducendo i seguenti motivi: diritti di terzi e verifica distanze.
Sennonchè, con nota n. 11537/P del 19 novembre 2010, l’Amministrazione comunale adita le comunicava il rigetto della sua richiesta in quanto "l’iter procedimentale è tuttora in corso e l’accesso può riguardare il solo provvedimento finale".
Di qui il ricorso in esame, con il quale la ricorrente ha chiesto la declaratoria del suo diritto di accesso ai documenti richiesti e la condanna del Comune di Carloforte alla loro esibizione, con vittoria delle spese.
Il Comune di Carloforte non si è costituito in giudizio, ma in data 15 febbraio 2011 ha inoltrato al Tribunale, via fax, la nota n. 1762/P del 15 febbraio 2011, con la quale, in relazione al ricorso in esame, ha ribadito la correttezza del suo operato anche in relazione all’orientamento già espresso, in termini conformi, dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio, Sez. II, n. 819/1995).
Alla camera di consiglio del 2 marzo 2011, sentito il legale della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Anzitutto, in punto di legittimazione, il Collegio osserva che l’interesse per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto" (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato 27 ottobre 2006 n. 6440).
A maggior ragione, con riguardo al caso di specie, se, come ormai da consolidata giurisprudenza, al proprietario confinante viene riconosciuta la legittimazione a proporre gravame in sede giurisdizionale contro atti concessori riguardanti i vicini, non può non essergli riconosciuto anche l’interesse particolare, funzionale al primo, di accesso alla relativa documentazione in possesso dell’amministrazione.
La legittimazione all’accesso, del resto, non è subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa sostanziale a tutela della quale esso è preordinato, ma richiede unicamente che la conoscenza del documento sia funzionale alla tutela di un interesse giuridico protetto dall’ordinamento, e dunque differenziato rispetto all’interesse generico di ogni cittadino a conoscere l’attività dei pubblici poteri.
Nel merito il ricorso è fondato.
L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa e può subire limitazioni soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 22, commi 2 e 3 L. 241/90 e s.m.i.).
L’impianto della legge 7 agosto 1990, n. 241, come emendato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, nella parte che ci occupa, appare preordinato ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, garantendo l’accesso ai documenti amministrativi al soggetto che sia riconosciuto titolare del relativo diritto.
Un’attenta lettura degli articoli 22 e seguenti della vigente disciplina del procedimento amministrativo, induce a ritenere che la voluntas legis sia volta a fornire un preciso quadro normativo di riferimento per la regolamentazione del diritto di accesso, mediante la definizione del contenuto e dei limiti di tale diritto e con la previsione anche dei casi di esclusione, ma con l’intento di assicurare sempre, ove possibile, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i loro interessi giuridici.
In tale contesto si inserisce, ad avviso del Collegio, la vicenda di cui è causa, ove si consideri che la ricorrente agisce in veste di soggetto titolare di un interesse qualificato e fa valere una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, a tutela del suo diritto di proprietà potenzialmente pregiudicato dall’attività edificatoria di imminente realizzazione sul fondo vicino.
Se, invero, si esamina il contenuto della richiesta di accesso avanzata dal ricorrente, si comprende agevolmente come l’obiettivo perseguito nella circostanza sia pienamente conforme alla finalità di verificare il rispetto della disciplina urbanistica vigente dal parte del sig. Leoni.
A tale scopo non è inutile rammentare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha statuito che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, sono soggette all’accesso tutte le tipologie di attività delle Pubbliche Amministrazioni, e, quindi, anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell’attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell’imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell’attività disciplinata dal diritto privato.
Sicché, nel concetto ampio di documento amministrativo, che può formare oggetto di accesso, rientrano anche gli atti provenienti da soggetti diversi dalla P.A. procedente, nonché quelli di diritto privato, perché correlati al perseguimento degli interessi pubblici affidati alla cura della stessa Amministrazione e da questa detenuti.
Pertanto, la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi ha il medesimo ambito di applicazione dell’art. 97 Cost. e riguarda, quindi, gli atti dell’amministrazione in quanto tali, a nulla rilevando, ai fini dell’accesso, la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa (cfr. Cons. Stato, A.P., 22 aprile 1999, n. 4; Sez. V, 26 settembre 2000, n. 5105).
Sembra, pertanto, al Collegio che all’odierno ricorrente debba essere riconosciuto, nel caso di specie, il diritto di accesso agli atti de quibus.
Non vale a convincere del contrario, infatti, l’argomento secondo il quale il diniego all’accesso troverebbe il suo fondamento nel mancato completamento dell’iter procedimentale e, dunque, nella mancata adozione di un atto amministrativo.
Oltre quanto sopra evidenziato, non può non rilevarsi, in un’ottica di economia dei mezzi giuridici, che l’accesso agli atti procedimentali anche prima dell’adozione del provvedimento finale rende possibile una tutela anticipata degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa, attraverso una concreta possibilità di partecipazione alla formazione dell’atto di gestione dell’interesse pubblico, con verosimile effetto deflattivo del contenzioso amministrativo.
In ragione di quanto sopra il ricorso merita accoglimento.
L’amministrazione intimata dovrà, pertanto, esibire gli atti richiesti con l’istanza del 18 novembre 2010, nelle forme di legge, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o pubblicazione della presente sentenza.
In relazione alla non agevole interpretazione del quadro normativo di riferimento, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Carloforte di esibire gli atti richiesti con l’istanza del 18 novembre 2010, nelle forme di legge, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o pubblicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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