T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 285 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La signora S.M. riferisce in ricorso di essere proprietaria di una casa di civile abitazione, nella via Cesare Cantù del Comune di Monserrato, nella quale ha eseguito dei lavori edilizi, sanzionati con i provvedimenti impugnati.

In particolare con l’ordinanza n. 360 del 18.11.1994 (indicata al n. 3 dell’epigrafe) il Sindaco di Monserrato ha ordinato la demolizione delle opere di "riedificazione, sopraelevazione e modifiche del fabbricato", perché realizzate in assenza di concessione edilizia. L’ordine di demolizione è seguito all’ordine di sospensione dei lavori disposto con la precedente ordinanza n. 172 del 27.1.1994.

Con la nota prot. n. 437 del 16.1.1995 (sub 4 dell’epigrafe) il tecnico del Comune ha comunicato, precisa la ricorrente, che l’istanza del 5.12.1994 non poteva essere presa in considerazione in quanto la legge regionale 20/91 "vieta le opere di demolizione e di ricostruzione, senza l’approvazione del relativo piano attuativo che interessi tutto l’isolato".

A detti atti è seguito il provvedimento prot. n. 2952 del 21.2.2001 (sub 1 dell’epigrafe) con il quale il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune ha comunicato la data di immissione in possesso sull’immobile di via Cesare Cantù n. 26. Questo atto, pur contenendo nelle premesse l’indicazione dell’ordinanza di demolizione n. 360/94, richiama anche, per mero errore materiale, l’ordinanza n. 101 del 10.7.1995, che la ricorrente tuzioristicamente impugna.

A sostegno del ricorso l’interessata fa valere le seguenti censure:

1) eccesso di potere per falsità e/o erroneità dei presupposti;

2) violazione di legge;

3) eccesso di potere per difetto di motivazione;

4) violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 3 della L.R. n. 20 del 1991; eccesso di potere per travisamento dei fatti; erronea applicazione ed interpretazione dello strumento urbanistico;

5) violazione e mancata applicazione della legge regionale 13.10.1998, con specifico riferimento all’art. 5; eccesso di potere per carenza dei presupposti; difetto di motivazione;

6) violazione di legge; eccesso di potere; indeterminatezza dei beni da acquisire;

7) eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti; violazione di legge.

Il Comune di Monserrato, con la memoria di costituzione depositata il 9.5.2001, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; con successivo atto, depositato il 12.2.2007, il difensore del Comune ha dichiarato di rinunciare al mandato conferitogli dal Comune.

Alla pubblica udienza del 2.3.2011 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Va preliminarmente osservato che la rinuncia al mandato da parte del difensore del Comune non preclude la definizione del giudizio all’esito dell’odierna udienza pubblica.

La rinuncia al mandato del difensore di una delle parti in causa non determina, infatti, effetti né interruttivi né sospensivi del processo (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1457).

Il ricorso è in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte fondato.

Inammissibile si rivela l’impugnativa dell’ordinanza di demolizione n. 101 del 1995, non attenendo la stessa alla costruzione della ricorrente, ma a quella della signora Floris Angela ubicata in via G. D’Annunzio n. 13. Da ciò emerge che il richiamo ad essa operato dal provvedimento del 2001, appare frutto di un mero errore materiale.

Fondati si rivelano i motivi di cui ai numeri 2 e 4.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che successivamente alla notifica dell’ordinanza di demolizione n. 360 del 18.11.1994, la ricorrente ha presentato domanda di accertamento di conformità, e che la stessa ha comportato la perdita di efficacia dell’ordinanza medesima.

La difesa del Comune non ha replicato alla censura.

Com’è noto con la presentazione della domanda di sanatoria o di accertamento di conformità, viene ad instaurarsi un nuovo procedimento che può culminare con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria o con il rigetto della nuova domanda. In ambedue i casi viene meno la precedente situazione litigiosa perché essa verrà superata dal nuovo provvedimento del Comune che conclude il procedimento di sanatoria.

Da esso conseguirà, infatti, o la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, qualora venisse rilasciata la concessione in sanatoria, o l’instaurarsi di una nuova situazione litigiosa (con possibili diversi connotati) qualora venisse respinta la domanda di sanatoria (cfr. TAR Sardegna 8.6.1995 n. 1054 e 26.4.1997 n. 535).

L’impugnata ordinanza di demolizione è venuta, quindi, a perdere la portata lesiva, non potendo più essere eseguita, per inconciliabilità con il nuovo procedimento apertosi a seguito della predetta istanza della società ricorrente.

La perdita di efficacia dell’ordinanza di demolizione impedisce che la stessa possa essere utilizzata come atto presupposto rispetto al provvedimento di acquisizione. Ciò comporta l’illegittimità, per difetto di presupposto, del provvedimento prot. n. 2952 del 21.2.2001.

Fondato si rivela anche il 4 motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1991, sul rilievo che l’area della ricorrente si troverebbe in zona A2 per la quale non sussisterebbe l’obbligo dello strumento attuativo previsto invece per la zona A1.

La difesa del Comune, nella memoria di costituzione, non ha replicato alla censura.

In assenza di contestazioni in ordine all’affermazione contenuta in ricorso circa l’assenza di caratteristiche di centro storico della zona A2, non può che essere accolta la censura, in quanto l’articolo 3, comma secondo, della legge regionale 1.7.1991 n. 20, vigente alla data dell’adozione dell’impugnato diniego di accertamento di conformità, riguarda propriamente le zone omogenee del centro storico.

Proprio perché la zona A2 non aveva le caratteristiche di centro storico, il Comune di Monserrato, afferma la ricorrente, ha rilasciato "numerose concessioni di demolizione e successiva ricostruzione…a favore di edifici e lotti ricompresi in sona A2".

Il ricorso va pertanto in parte dichiarato in parte inammissibile e improcedibile, rispettivamente con riferimento alla domanda di annullamento delle ordinanza di demolizione n. 101/95 e n. 360/94, ed in parte accolto con riferimento agli altri atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

In parte dichiara inammissibile e improcedibile ed in parte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in esame e, per l’effetto annulla i provvedimenti descritti ai punti 1 e 4 dell’epigrafe.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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