Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2061 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dott. G.F. ha proposto, con atto notificato il 29 e 30 aprile 2010 e per i motivi in esso dedotti, appello teso alla riforma della sentenza n. 8149/2009 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso avverso la nomina della controinteressata dott. A.M.D. quale coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di Bari.

Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero intimati, nonchè la predetta controinteressata ed il dott. G.G..

Con atto datato 9.12.2010 i procuratori dell’appellante hanno dichiarato, riferendo che il proprio assistito è stato nominato, con provvedimento del 19.11.2010, coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di Modugno, che è sopravvenuto il difetto di interesse del proprio assistito a coltivare il giudizio.

L’appello è stato posto in decisione all’udienza del 18.01.2011.

Il Collegio, dato atto di quanto sopra, non può che rilevare come nelle more del giudizio sia venuto a mancare un presupposto per la relativa definizione nel merito e, conseguentemente, dichiarare improcedibile l’appello.

Si ravvisano, stante l’esito, giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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