Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2054

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 6273 del 2009, G.G. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 580 del 23 gennaio 2009 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento dell’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore di maggior generale per l’anno 2001, di cui al foglio datato 21/11/2003; di tutte le operazioni di scrutinio compiute dalla C.s.a.; del provvedimento con il quale l’amministrazione ha approvato la graduatoria di merito; nonchè ogni ulteriore atto connesso e consequenziale.

Dinanzi al giudice di prime cure, il ricorrente, giudicato idoneo ma non iscritto in quadro (punteggio di 27,84; 17° posto in graduatoria), impugnava, in uno con gli atti presupposti, l’esito della rivalutazione del giudizio di avanzamento al grado superiore di maggior generale per l’anno 2001, di cui al foglio datato 21/11/2003. Si doleva sia della mancata iscrizione in quadro che della posizione occupata in ruolo per essergli stati anteposti ufficiali generali che lo seguivano nel ruolo di brigadieri generali.

A motivo del ricorso deduceva violazione degli artt. 25 e 26 della legge n. 1137/1955 ed eccesso di potere sotto vari profili, riservandosi di proporre motivi aggiunti allorquando avrebbeà preso visione di tutti gli atti ed in particolare dei libretti personali degli ufficiali che lo hanno precedono preceduto in graduatoria.

Con motivi aggiunti, l’interessato impugnava inoltre i medesimi atti meglio articolando il dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo nei confronti degli ufficiali promossi e presi a riferimento.

Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva non correttamente costituito il contraddittorio, dichiarando inammissibile il ricorso.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento processuale, evidenziando come la costituzione del rapporto processuale fosse avvenuta in maniera del tutto regolare.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, viene dedotta erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 146, nonché degli art. 138 e sgg del codice di procedura civile; erronea applicazione dell’art. 12 del R.D. n. 642 del 1907; omessa applicazione dell’art. 291 del codice di procedura civile; contraddittorietà e irragionevolezza. Deduce la difesa appellante come la lettura data dal T.A.R. al sistema di notificazioni nei confronti del militare alle armi non abbia tenuto conto dell’applicabilità degli art. 139 e seguenti del codice di procedura civile, espressamente richiamati dall’art. 146 dello stesso testo, e quindi della possibilità della sostanziale equiparazione della notifica a mani proprie con le altre modalità indicate ex art. 139 e sgg..

2.1. – La doglianza è fondata e va accolta.

Il giudice di prime cure, nel rilevare l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica ai sensi dell’art. 146 c.p.c., ha osservato che la detta disciplina impone che la notificazione debba essere eseguita in mani proprie con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti (relative alla notificazione nella residenza, dimora o domicilio), ulteriormente prevedendo che laddove non eseguita in mani proprie, la notificazione va effettuata mediante consegna di copia dell’atto al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Tali norme sono peraltro riproduttive del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, recante il regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In quel testo, l’art. 12 dispone che "Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell’art. 3, e una copia del ricorso e dell’atto di notificazione deve essere inoltre consegnata al Pubblico Ministero presso il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l’autorità dalla quale è emanato l’atto o provvedimento impugnato.

Il segretario della Procura regia rilascia ricevuta della detta copia, e il Procuratore del Re la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in cui detti militari o assimilati prestano servizio, per la consegna all’interessato."

Sulla scorta della lettura di tali norme, il T.A.R. ha quindi affermato la non corretta instaurazione del contraddittorio in quanto il ricorso introduttivo del giudizio non risultava essere stato notificato, in mani proprie, neanche ad uno dei controinteressati, e non si era dato il via alla ulteriore fase di coinvolgimento del pubblico ministero prevista al fine di portare a conoscenza del personale militare gli atti giudiziari che li riguardano. Infatti, la circostanza che gli atti siano stati notificati a diversi familiari conviventi dei militari non è, per il T.A.R. del Lazio, elemento idoneo a far considerare perfezionata l’attività di notifica, dovendosi fare riferimento alle uniche due opportunità sopra richiamate, ossia la notifica a mani proprie ovvero la notifica tramite l’ufficio del pubblico ministero.

2.2. – Osserva tuttavia la Sezione come la detta impostazione non trovi un avallo nella lettura testuale della disciplina citata, e sia sconfessata dai precedenti recenti in termini della giurisprudenza.

È infatti vero che, secondo la prevalente giurisprudenza anche della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 7 ottobre 2005, n. 19655; 11 gennaio 2007, n. 372), il mancato rispetto delle regole contenute nell’art. 146 del codice di procedura civile per le notificazioni a militare in attività di servizio comporta la nullità della notificazione medesima. Tuttavia, anche il giudice ordinario ha escluso che tale grave conseguenza possa derivare allorché la notificazione dell’atto giudiziario viene sia effettuata con modalità alternative, previste dallo stesso codice, come nel caso della notifica tramite servizio postale, vicenda esaminata dalla giurisprudenza in diverse occasioni. Si è così affermato che l’art 146 c.p.c., che impone che la notifica al militare debba avvenire a mani proprie, osservate le norme di cui agli art. 139 ss. del codice di rito o, altrimenti, tramite invio di copia dell’atto al comandante del corpo di appartenenza, per il tramite del P.M., non contiene l’espresso divieto normativo che è il solo idoneo ad essere di ostacolo all’ipotesi di notificazione a mezzo posta, a norma dell’art. 149, comma 1, c.p.c. (Cass. civile, sez. II, 16 febbraio 1996, n. 1202).

In questo senso si è mossa anche la giurisprudenza di questa Sezione (Consiglio di Stato, IV, 17 settembre 2007, n. 4850; id., 18 giugno 2009, n. 3985) evidenziando come tale sistema sia certamente applicabile anche al giudizio amministrativo.

La detta ricostruzione, che espressamente tiene conto della generale alternatività del sistema di notifica tramite servizio postale, prevista dall’art. 149 comma 1 del codice di procedura civile, in assenza di altre norme di legge impeditive, consente di ritenere considerare del tutto illogica la lettura operata dal T.A.R., il quale ha ritenuto non satisfattiva la notifica, operata dall’ufficiale giudiziario, a norma dello stesso art. 139 del codice di procedura civile, ma con consegna a persona di famiglia. In tal modo, infatti, a fronte della generale ammissibilità della notifica tramite servizio postale, viene esclusa la rilevanza diretta di un sistema di maggiore garanzia ed espressamente richiamato dallo stesso art. 143 del codice di procedura civile, relativo alle notifiche ai militari.

Conclusivamente, deve ritenersi che la pronuncia di inammissibilità del giudice di prime cure sia stata errata, non avendo considerato l’utilizzabilità prevista ex lege dello strumento di cui all’art. 139 del codice di procedura civile anche nelle notifiche rivolte a militari in servizio.

3. – La rilevata fondatezza della censura proposta impone l’accoglimento del ricorso in appello. Trattandosi di vicenda che ha inciso sulla corretta instaurazione del contraddittorio, deve quindi disporsi la rimessione al primo giudice, a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo.

4. – L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 6273 del 2009 e per l’effetto dispone la rimessione del giudizio al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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