Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Camerino ha, con sentenza del 10.11.2009, confermato la condanna di T.E. quale colpevole di lesioni personali in pregiudizio di B.L., inflitta dal Giudice di Pace di Camerino il 19.12.2008.
Il ricorso interposto dalla difesa del T. si duole della carenza della motivazione nella parte in cui non tiene conto delle incongruenze derivanti dalla certificazione medica (che taceva sulla presenza di sangue raggrumato) rispetto alla narrativa della persona offesa e dei testimoni di accusa.
Come premesso nella parte espositiva, all’odierna udienza la difesa ha esibito un verbale di accettazione della remissione di querela avanzata dalla persona offesa, remissione di cui non era traccia in atti.
Motivi della decisione
La Corte – previo accertamento presso la Stazione di Visso – ha acquisito la dichiarazione di remissione di querela, assente in atti.
Valutata la regolarità sia dell’atto remissione sia dell’accettazione da parte del querelato dichiara l’estinzione del reato ascritto al ricorrente.
Nulla essendo in detti atti disposto per ciò che attiene alle spese, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., comma 4, si addebitano le medesime al querelato T..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato T. alle spese processuali.
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