Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2010) 01-07-2010, n. 24778 APPELLO PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28/05/2008, la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza pronunciata in data 25/01/2002 dal tribunale di Tolmezzo con la quale D.A. era stato ritenuto responsabile dei delitti di riciclaggio di un’autovettura e di contraffazione del sigillo del notaio C. e condannato alla pena di anni quattro, mesi uno di reclusione ed Euro 1.652,00 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 507 c.p.p. per difetto di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non aveva ritenuto di dover acquisire la testimonianze del sign. F.G.;

2. violazione degli artt. 192 e 197 bis c.p.p. per difetto di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto provata la penale responsabilità di esso ricorrente per i reati ascrittigli.

Motivi della decisione

3. violazione dell’art. 507 c.p.p.: non è vero che la Corte territoriale non abbia motivato in ordine alla rinnovazione del dibattimento. Infatti, nell’ultima pagina della motivazione, dopo che la Corte aveva esaminato tutti gli elementi a carico dell’imputato, è scritto: "alla stregua di tali assorbenti rilievi, si ritiene superflua la richiesta rinnovazione del dibattimento per l’esame del F., apparendo pienamente provato il consapevole apporto compartecipativi del prevenuto al reato a lui ascritto".

La Corte ha quindi ampiamente spiegato, con motivazione congrua, adeguata e logica e, quindi, non censurabile, le ragioni per le quali non aveva ritenuto di esaminare il teste F..

4. violazione degli artt. 192 e 197 bis c.p.p.: la Corte territoriale, dopo avere preso in esame la tesi difensiva, l’ha ampiamente disattesa con motivazione congrua, adeguata e logica agli evidenziati elementi fattuali (cfr pag. 3-4 motivazione).

In particolare, la Corte territoriale ha fondato la responsabilità dell’imputato oltre che sulle dichiarazioni del coimputato K. (ritenute attendibili non peraltro perchè le dichiarazioni dell’ A. erano credibili alla luce dello svolgimento dei fatti) anche e soprattutto sulla base di oggettivi riscontri probatori: era stato l’imputato, infatti, ad acquistare l’auto (un’Alfa 164) le cui targhe e numero di telaio servirono per riciclare l’auto dello stesso tipo e marca rubata dopo pochi mesi a M.A..

Le censure, quindi, riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo la ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile: il che precludere la declaratoria di estinzione del reato sub b (art. 468 c.p.) maturata dopo la sentenza di appello.

5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’ari. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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