Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2010) 01-07-2010, n. 24770 RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il difensore di P.L. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di ricettazione di un telefono cellulare compendio di furto (art. 648 cpv. c.p.). Deduce violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento della prova essendo stata omessa "una disamina specifica e globale di tutti gli elementi processuali" ed in particolare delle deposizioni testimoniali di I.W. e di L.S.O., deposizioni concordanti nel contenuto con le giustificazioni rese dal prevenuto in ordine al ritrovamento del cellulare rotto in un cassonetto della spazzatura. Con altro motivo deduce violazione di legge in ordine al diniego di concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Il ricorso è manifestamente infondato. Le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). E’ quindi inammissibile un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito. Nè la rispondenza delle valutazioni probatorie può essere oggetto di analisi ai fini del riconoscimento del vizio del travisamento del fatto, vizio che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in quanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e); l’accertamento di detto vizio richiede pertanto la dimostrazione da parte del ricorrente della avvenuta rappresentazione al giudice di merito degli elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicchè la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati valutati (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207945). Il giudizio di legittimità ha per oggetto l’accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verifica re se i risultati della interpretazione delle prove costituenti i fondamenti della decisione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. 1, 10.2.00 n. 94, c.c. 10.1.00, rv. 215336; Cass. 2, 20.9.94 n. 3695, c.c. 13.9.94, rv. 198818). Nella concreta fattispecie il ricorrente lamenta una non consentita diversa valutazione del materiale probatorio, sostenendo che la Corte non ha valutato la deposizione dei due testi dei quali peraltro ha non illogicamente rilevato la non attendibilità stante la prossimità temporale tra furto ed utilizzo del cellulare da parte dell’imputato che conseguentemente non poteva averlo rinvenuto non funzionante tra i rifiuti.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso deve qualificarsi corretta la decisione della Corte territoriale di non dovere concedere le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 4 in quanto l’elemento del danno è stato già valutato ai fini del riconoscimento del capoverso dell’art. 648 c.p..

Infatti l’attenuante di avere cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata della ricettazione, perchè ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2 (Cass. 4, 7.6.04 n. 25321, Cascalisci; Cass. 2, 14.1.03 n. 5895, ud. 14.1.03, rv. 223482; Cass. S.U. 11.10.89 n. 13330, ud. 26.4.89, rv. 182221).

Il medesimo elemento non può infatti essere tenuto due volte in favorevole considerazione indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato e l’altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato. L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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