Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2010) 01-07-2010, n. 24758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17 marzo 2009, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma il 16 gennaio 2008 nei confronti di G.R. alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multe, nonchè al risarcimento del danni e al pagamento di una provvisionale di Euro 50.000,00 in favore della parte civile. Secondo la contestazione ex art. 629 c.p., il G., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, costringeva D.V.A. – ponendo in essere nei confronti della stessa una condotta intimidatrice e violenta e approfittando, altresì, dei sentimenti che la stessa nutriva nei suoi confronti – la consegnargli, in più occasioni e nonostante i tentativi di resistenza frapposti dalla stessa, somme di denaro.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo mancanza, manifesta contraddittorietà ed illogicità delle motivazione.

Le argomentazioni a sostegno della sentenza farebbero configgenti con lo specifico tenore di taluni atti acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, in particolare:

1) la deposizione della D.V. e la documentazione medica prodotta, che non riscontrerebbe le lesioni patite, ma si limiterebbe a reiterare la versione della persona offesa che riferisce di avere subito un trauma alla mammella destra;

2) la denuncia di smarrimento di assegno presentata dal fratello dell’imputato, la quale dimostrerebbe che quest’ultimo non era debitore dello stesso fratello, come invece ritenuto in sentenza per dimostrare che l’imputato aveva commesso azioni violente per ottenere quanto necessario al pagamento dei suoi debiti.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l’esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste; non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere tana inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, basato non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche sull’elenco degli assegni rilasciati in quel periodo dalla donna al G., sulla dichiarazione scritta rilasciata dal G. a lei, sulla testimonianza della collaboratrice domestica della persona offesa, nonchè sul referto medico che ha riscontrato le modalità di violenza riferite dalla D. V..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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