Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 373/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 140/2009 proposto da MAHMOOD ANSAR, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Balbo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del r. d. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

L’Amministrazione dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco n. 63;

per l’annullamento

del provvedimento cat. A.12/2007/Imm n. 47 emesso il 3 febbraio 2007 e notificato al ricorrente il 5 gennaio 2009, con il quale il Questore di Vicenza ha, in maniera contestuale, revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato accordato allo straniero nel 2006 con validità fino al 25 aprile 2008 e rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero medesimo;

visto il ricorso, notificato il 9 gennaio 2009 e depositato in segreteria il 19 gennaio 2009, con i relativi allegati;

visto il controricorso dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione dell’interno, con l’allegato;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2009. (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Grofcich in sostituzione di Balbo per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Brunetti per la P.A.;

considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe il presidente del collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex articoli 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

1.- premesso in fatto che il ricorrente, cittadino del Pakistan, impugna il provvedimento in epigrafe con il quale il Questore di Vicenza ha, in sintesi, revocato il permesso di soggiorno accordato al Mahmood nel 2006 con scadenza nell’aprile del 2008 e rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo stesso Mahmood;

che, in particolare, nel decreto impugnato il Questore:

-premette che il Mahmood aveva a suo tempo chiesto alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno che in precedenza gli era stato rilasciato con validità fino all’aprile del 2005;

-sottolinea che la domanda di rinnovo presentata nel giugno del 2005 era corredata di: “-dichiarazione di assunzione rilasciata dalla ditta “Job Consul”… dalla quale risultava essere stato assunto in data 1.3.2005; -comunicazione di assunzione relativa alla ditta sopra citata riportante il timbro del Centro per l’impiego di Villafranca”; -“copia di quattro buste paga relative rispettivamente ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2005”;

-soggiunge che il 17 agosto 2005 veniva rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno valido fino al 26 aprile 2006; che successivamente lo straniero si presentava in Questura per il rinnovo del permesso e che attualmente è in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità sino al 25 aprile 2008;

che il Questore rileva quindi che da verifiche eseguite presso l’INAIL di Verona è risultato che lo straniero non è mai stato dipendente della ditta Job Consul e inoltre che in seguito a specifici accertamenti della Polizia tributaria, eseguiti nel corso del 2006, è stata appurata la falsità della documentazione relativa al (fittizio) rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta Job Consul;

che nella motivazione del decreto si soggiunge che lo straniero, in concorso con la legale rappresentante della ditta Job Consul, è responsabile del reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286 del 1998 in quanto, allo scopo di permanere indebitamente nel territorio nazionale, ha coscientemente fatto uso della documentazione attestante il falso approntata dalla responsabile medesima; e si rimarca poi che il permesso di soggiorno era stato rinnovato nonostante la inesistenza di un presupposto essenziale quale era, appunto, un rapporto di lavoro e che non sussistevano le condizioni per il rinnovo del permesso medesimo: di qui la revoca del permesso a suo tempo accordato e il contestuale rigetto della istanza di rinnovo del permesso medesimo;

che avverso il decreto in epigrafe il ricorrente ha formulato due articolati motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;

che l’Avvocatura dello Stato ha prodotto in giudizio una nota dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza con cui si comunica che “questo ufficio in via di autotutela provvederà a ritirare il provvedimento impugnato e procederà al rilascio del permesso di soggiorno”; ciò, “in conformità all’indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dalla terza sezione del Tar per il Veneto, secondo il quale bisogna tener conto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del t. u. n. 286/98 degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell’autorità amministrativa”. La Questura di Vicenza conclude affermando che “può considerarsi cessata la materia del contendere”;

2.-considerato in diritto, in via preliminare, che la costante giurisprudenza subordina la cessazione della materia del contendere al pieno e integrale soddisfacimento dell’interesse del ricorrente, il che non risulta essere (ancora) accaduto nel caso di specie;

che il ricorso può essere dunque definito nel merito e che lo stesso è fondato e va accolto sotto il profilo della insufficienza della motivazione, puntualmente rilevata dalla difesa del Mahmood avendo riguardo al disposto di cui all’art. 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998 secondo cui “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio…”. Ciò supera e assorbe ogni altro rilievo mosso da ricorrente e resistente.

Prima di tutto va però chiarito in fatto che, anche se il decreto impugnato pone l’accento, nelle premesse, sul fatto che lo straniero avrebbe commesso il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286/98, da un esame dell’atto nel suo insieme emerge che la revoca e il contestuale rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, rinnovato allo straniero fino all’aprile del 2008, si basano essenzialmente sul fatto che l’odierno ricorrente, per ottenere il rinnovo del titolo, aveva presentato alla Questura documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio: di qui la ritenuta insussistenza delle condizioni per il rinnovo, tenuto conto della indisponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti.

Su questo argomento è appena il caso di richiamare le sentenze nn. 3734, 3733, 2001, 2000, 1940, 1254 e 626 del 2008 e nn. 3367, 3177 e 2588 del 2007, con le quali la sezione ha rammentato che la produzione di documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, se l’interessato è in grado di dimostrare di essere in possesso, al momento dell’adozione del provvedimento sfavorevole da parte della Questura, di adeguato e lecito reddito, non basta per negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il diniego di rinnovo del permesso, infatti, non può farsi derivare direttamente dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286 del 1998, che è norma penale incriminatrice priva di immediata valenza in sede amministrativa; né dall’art. 4, comma 2 del medesimo t. u. , il quale dispone che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”, in quanto si tratta di norma speciale (a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto di ingresso, alla quale non può attribuirsi portata generale, con conseguente applicabilità anche al permesso di soggiorno.

In mancanza di una condanna penale, pertanto –ha soggiunto Tar Veneto, III, con la sent. n. 1254/08- , l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio è la sua inutilizzabilità nel periodo di riferimento, con conseguente mancata dimostrazione del possesso del requisito concernente il reddito.

In base a un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento, fatto proprio anche da questa sezione (cfr. Tar Veneto, III, sentenze nn. 3734, 3733, 2001/08, 2000/08, 3177/07, 2588/07 e altre; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze nn. 1990/08, 2988/07 e 2594/07) bisogna tenere conto , ai sensi dell’art. 5, comma 5, del t. u. n. 286/98 , degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell’autorità amministrativa, per verificare se sussistano le condizioni per consentire di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti.

La valutazione sui requisiti richiesti va riferita al momento in cui l’autorità amministrativa si pronuncia, occorrendo considerare le condizioni attuali dello straniero (sul punto cfr. Cass. Civ., 3 febbraio 2006, n. 2417).

Nella materia dei permessi di soggiorno, infatti, è lo stesso legislatore che dà rilievo alle sopravvenienze (cfr. art. 5, comma 5, cit.).

Nel caso in esame il ricorrente, nello sviluppare la censura sub 1.3., relativa alla violazione del citato art. 5, comma 5, ha correttamente sottolineato di avere conseguito una stabile situazione lavorativa dal febbraio del 2006, come parrebbe comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio. Ciò costituisce nuovo elemento sopraggiunto sulla rilevanza del quale la Questura di Vicenza dovrà pronunciarsi. In particolare, il ricorrente ha prodotto in giudizio lettera di assunzione e buste paga relative al periodo 2006 -2008 ( v. allegato 4 fasc. ric. ).; lettera e buste paga non contestate dalla difesa della P. A. . Il fatto che si tratti, in parte, di documentazione anche successiva alla emanazione del decreto impugnato non ne esclude la rilevanza ai fini del decidere, dal momento che si tratta di documenti anteriori alla comunicazione del diniego impugnato allo straniero.

In definitiva, il ricorso è fondato e, assorbito ogni profilo di censura ulteriore, non esplicitamente esaminato, va accolto con riferimento agli aspetti di violazione di legge e di difetto di motivazione che attengono alla omessa considerazione della sopraggiunta condizione lavorativa dello straniero al momento della adozione (e della comunicazione) del decreto “de quo”.

Da ciò consegue l’annullamento del decreto e la dichiarazione dell’obbligo, per la Questura di Vicenza, di rideterminarsi sulla domanda di rinnovo del permesso, entro 30 giorni, conformandosi alle statuizioni contenute nella presente sentenza con riferimento al vincolo di vagliare la sufficienza dei mezzi di sussistenza dello straniero.

In particolare l’Amministrazione, nell’eseguire la sentenza, dovrà valutare, alla luce della norma su citata, l’intensificarsi della attività lavorativa del ricorrente –stando almeno ai documenti prodotti in giudizio- a partire dal febbraio del 2006.

Nonostante l’esito del ricorso, le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati, in considerazione delle peculiarità della vicenda e dell’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali, all’interno della sezione, sulla materia trattata, tra decisioni adottate in sede cautelare e sentenze pronunciate nel merito.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 140/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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