Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
causa;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Premette il Signor C. V., sottufficiale delle Guardia di finanza, di aver conseguito il grado di maresciallo in data 7 aprile 1997.
Riferisce di aver svolto il servizio sempre con la massima abnegazione e puntualità tanto che è stato incluso nelle aliquote di valutazione determinate alla data del 31 dicembre 1999 per l’avanzamento al grado di maresciallo ordinario.
Soggiunge che in data 17 aprile 2000 gli veniva contestato che qualche giorno prima (l’11 aprile 2000) aveva parcheggiato la propria autovettura nell’adibita area della caserma ove prestava servizio utilizzando un’autorizzazione non più valida perché scaduta, cercando di fuorviare un suo superiore nel corso di un’ispezione. Aggiunge che per tale episodio, nonostante l’immediata ammissione di responsabilità e le giustificazioni addotte, gli veniva inflitta la punizione di quattro giorni di consegna con nota n. prot. 1451 del 10 maggio 2000 del Comando nucleo regionale polizia tributaria Toscana.
Lamenta che in data 22 dicembre 2000 gli veniva notificata la nota 106630/1230 del 15 dicembre 2000 con la quale il Comando regionale Toscana della Guardia di finanza, richiamando la nota n. 373673 del 6 dicembre 2000 della commissione permanente di avanzamento sottufficiale riferiva all’odierno ricorrente che detta commissione lo aveva giudicato inidoneo all’avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario con riferimento alle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 1999 in quanto "non possiede i requisiti morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore".
Riferisce ancora il Signor V. che, appreso che la ragione principale della valutazione negativa di cui sopra si concentrava nella sanzione disciplinare inflittagli e della quale sopra si è detto, egli proponeva ricorso al TAR del Lazio nei confronti dell’atto con il quale il Comando aveva espresso il suo giudizio di inidoneità che veniva accolto con sentenza di questa Sezione n. 603 del 2007 con annullamento del ridetto atto "ritenendo che nel caso specifico nessun bilanciamento fosse stato compiuto dalla Commissione tra gli elementi positivi emergenti dalla documentazione caratteristica e l’unico elemento negativo" (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto introduttivo del presente ricorso).
Si duole ora il Signor V. della nuova circostanza che, avendo il Tribunale accolto il ricorso "con salvezza delle ulteriori determinazioni della competente autorità", la commissione si riuniva in data 27 marzo 2007 e, riesaminata ai fini dell’avanzamento ad anzianità la sua posizione, lo giudicava ancora una volta non idoneo perché "non possiede i requisiti morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore".
Avendo la commissione ripetuto, apparentemente al fine di ottemperare alla sentenza del TAR Lazio, lo stesso identico giudizio negativo già ritenuto illegittimo dal Tribunale, il Signor V. ne chiede nuovamente il giudiziale annullamento, atteso che la commissione ha operato una valutazione pressoché acritica della sua posizione con riguardo al giudizio di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario confermando, sostanzialmente, il precedente esito già dichiarato illegittimo dal Tribunale.
2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza di merito del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. – Il ricorso si presta ad essere deciso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., atteso che l’esito del presente contenzioso si concentra sulla soluzione di un principale ed unico punto nodale e cioè se la commissione, tenendo conto delle indicazioni offerte dalla sentenza di questa Sezione 29 gennaio 2007 n. 603, ha effettivamente proceduto ad una nuova valutazione della posizione dell’odierno ricorrente ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo tenendo conto di tutti gli elementi utili per svolgere un completo ed adeguato giudizio senza sopravvalutare, immotivatamente, l’unico episodio disciplinare negativo che ha visto protagonista il militare nel 2000, circostanza questa che aveva dato luogo all’annullamento giudiziale dell’atto con il quale era stato espresso il primo giudizio valutativo.
Il ricorrente sostiene che, esaminando il provvedimento qui impugnato nel quale si sintetizza il nuovo scrutinio della commissione, emerge una piena ripetizione di quella valutazione ritenuta illegittima dal TAR Lazio, senza che la commissione abbia effettivamente realizzato il bilanciamento tra tutti gli elementi valutativi relativi alla posizione del militare a disposizione della commissione di avanzamento per come era stato suggerito dal Tribunale nella sentenza n. 603 del 2007.
All’opposto la difesa erariale ha precisato, a conforto del corretto comportamento mantenuto dalla commissione, "che la documentazione caratteristica del ricorrente, sebbene di segno positivo, risulta costantemente caratterizzata da un rendimento "superiore alla mediadistinto" l’interessato, quindi, nel citato periodo, non ha mai ottenuto le superiori qualifiche di "superiore alla mediapieno e sicuro" ovvero di "eccellente" conseguite, viceversa, da molti dei valutandi. Nel caso di specie si è pertanto in presenza di un profilo di carriera non connotato, nel complesso, da componenti positive particolarmente apprezzabili alle quali si contrappone, come rilevato, un elemento negativo di assoluta valenza ai fini dell’espressione del giudizio per l’avanzamento al grado superiore, costituito dalla "consegna" riportata" (così, testualmente, a pag. 11 della memoria di parte resistente)
4. – Orbene dall’esame dell’atto qui impugnato, vale a dire il verbale della commissione riunitasi il 27 marzo 2007 e gli atti dell’Amministrazione che lo hanno ratificato pianamente determinando il nuovo giudizio di inidoneità a carico del Signor V., emerge che la commissione:
a) (in particolare l’Ufficiale superiore che ha riferito in commissione quale relatore) prende atto che il TAR Lazio ha annullato il primo giudizio negativo nei confronti del V. "in parte (…) ravvisandovi un vizio materiale (non coerenza, contraddittorietà), ma facendo tuttavia salve le ulteriori determinazioni della competente Autorità";
b) preso atto di quanto riferito dal relatore "ha proceduto a riesaminare – ai fini dell’avanzamento ad anzianità – la posizione del Maresciallo (ora Maresciallo ordinario) V.C. "950332A" con riferimento all’aliquota di ruolo determinata al 31 dicembre 1999, in ottemperanza alla richiamata sentenza";
c) ha considerato, sotto un primo profilo, che il V., "è stato punito con 4 giorni di consegna, con decorrenza 11 maggio 2000, per aver: alterato un’autorizzazione di accesso in caserma per l’autovettura privata; conseguentemente addotto chiarimenti mendaci – per ben due volte – oralmente, ad un superiore Ufficiale, circostanza, questa, verificatasi anche alla presenza di altri militari; per iscritto, adducendo futili motivi";
d) ha ancora considerato, sotto un secondo profilo, che il V. "ha riportato valutazioni caratteristiche positive";
e) ha constatato "che la vicenda, oggetto di sanzione disciplinare (giorni 4 di consegna su un massimo di 7 giorni previsti dal Regolamento di disciplina militare) ha evidenziato uno scarso senso di responsabilità da parte del valutando coniugato ad una limitata coscienza dell’intrinseca gravità della condotta posta in essere, comportamento, questo, peraltro ulteriormente aggravato dalle mendaci ed evasive dichiarazioni rese al riguardo dall’interessato".
5. – Appare, dunque, evidente che anche in occasione del riproposto intervento valutativo da parte della commissione, quest’ultima abbia solo proclamato di voler eseguire la sentenza del TAR che aveva annullato il primo giudizio di idoneità procedendo alla rivalutazione della posizione del V. secondo quel bilanciamento tra elementi richiesto dal Tribunale, ma che, nella realtà, essa ha acriticamente attribuito una valutazione assoluta all’episodio disciplinare non ponendolo affatto a confronto con le considerazioni positive della "storia" militare del valutato, che peraltro ha manifestato di ben conoscere avendone fatto esplicitamente cenno, come sopra si è riportato.
La commissione, dunque, nella riunione del 27 marzo 2007 non ha affatto svolto una completa operazione di bilanciamento tra tutti gli elementi scrutinabili e relativi alla posizione del sottufficiale, ma ha pianamente riproposto il metro di giudizio che già aveva applicato per svolgere la prima valutazione che, proprio per quel metro di giudizio utilizzato, era stata considerata illegittima dal Tribunale.
Ciò appare ancor più evidente se ci si concentra su due passaggi essenziali del verbale nel quale è stato riproposto il giudizio di inidoneità. La commissione infatti:
A) per un verso, ha precisato "che gli elementi rilevabili dall’episodio censurato risultano particolarmente significativi, in ragione della maggiore attualità rispetto agli altri casi di interesse, ai fini del giudizio de quo";
B) per altro verso, ha solo affermato di aver "operato un bilanciamento tra gli elementi positivi, rilevati dalla documentazione caratteristica, con quelli negativi, evidenziati specificamente attraverso la condotta sanzionata disciplinarmente".
In altri termini, la commissione ha perso l’occasione (resa doverosa dal giudicato della sentenza che ha affermato di voler eseguire) per porre a confronto ciascun elemento "positivo" della carriera del sottufficiale con ciascun elemento "negativo" evidenziato dal suo curriculum professionale per poi giungere ad esprimere un avviso conclusivo frutto di un effettivo bilanciamento in termini di preponderanza consapevole degli elementi – positivo o negativo che siano – prevalenti, non necessariamente sotto il profilo numerico ma anche in ragione del loro peso specifico in relazione ad un giudizio di avanzamento di un sottufficiale del Corpo della Guardia di finanza.
Di tutto ciò non v’è traccia nel provvedimento qui impugnato.
6. – Semmai, seppur solo evocato, un tentativo di operare un giudizio di valore completo e che non escluda il peso degli elementi positivi è contenuto nella memoria difensiva dell’Amministrazione ma non era quella la sede per esprimere il giudizio di valore nei confronti del sottufficiale, competendo esso alla commissione che lo avrebbe dovuto esprimere "manifestamente" nel verbale.
L’intervento della difesa erariale, quindi, va catalogato come tentativo di aggiungere una motivazione postuma al provvedimento di competenza dell’Amministrazione, operazione che, come è noto, non è influente ai fini di trasformare in legittimo l’atto impugnato che sia affetto da tale vizio, giacché la motivazione deve precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo ed individuandosi il fondamento della illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nella esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (cfr., da ultimo e con riferimento ad una ferrea giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2010 n. 8040).
7. – In ragione di tutto quanto si è sopra esposto il Collegio reputa fondate le censure dedotte in giudizio, di talché il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato, facendo pur sempre salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione vorrà adottare in merito.
Le spese seguono la soccombenza, in applicazione dell’art. 26, comma 1, c.p.a., liquidandosi nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00), come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente, Signor C. V., che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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