Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 13-04-2011, n. 14998

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna di Bologna, con sentenza 9.02.2010, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.M. in ordine al reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7, esclusa l’aggravante contestata, per remissione di querela.

All’imputato era stato contestato di essersi impossessato di un I-POD e della somma di 3 Euro appartenenti ad H.A.M. sottraendoli dallo spogliatoio della palestra della scuola " (OMISSIS)" in (OMISSIS); con l’aggravante di aver agito su beni presenti in un edificio pubblico.

Il Tribunale osservava che non poteva ritenersi sussistente l’aggravante contestata, non potendo "qualificarsi beni esistenti in un edificio pubblico gli effetti personali lasciati incustoditi all’interno degli spogliatoi di una palestra, sia pure di una palestra ubicata all’interno di una scuola elementare" (così testualmente a pag. 2 della sentenza).

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna denunciando violazione di legge. Il ricorrente, richiamando taluni precedenti della giurisprudenza di legittimità, deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell’aggravante contestata, avendo il legislatore previsto detta aggravante "in funzione della necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici a prescindere dall’appartenenza dei beni allo stesso ufficio o stabilimento pubblico ovvero a persone che frequentano tali luoghi pubblici" (così testualmente a pag. 1 del ricorso); il ricorrente sostiene, ancora, che ci si troverebbe comunque in presenza di un’ipotesi di furto aggravato avendo l’imputato commesso il fatto su oggetti lasciati nello spogliatoio per consuetudine o per necessità.

Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Va osservato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante contestata al P. – come precisato da questa Corte – è sufficiente che la cosa sottratta, anche se non inerente alla funzione od attività svolta nell’ufficio pubblico, si trovi, comunque, in tale luogo, in quanto la ragione della stessa consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano in pubblici uffici (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 5, n. 13099 del 04/03/2008 Ud. – dep. 27/03/2008 – Rv. 239390; conf., Sez. 2A, 7.10.1975 n. 2110); l’aggravante stessa, inoltre, ricorre non solo se la cosa appartiene ai predetti uffici o ai dipendenti degli stessi, ma anche se essa sia di proprietà di terzi e si trovi, per qualunque motivo, in detti luoghi (in termini, tra le tante, Sez. 2A, n. 2213 del 1984, RV. 163088): a tale condivisibile giurisprudenza si è evidentemente ispirato il ricorrente.

E’ stato peraltro altresì precisato, da questa stessa Corte (Sez. 4, n. 20022/08), che il luogo del furto deve qualificarsi come "pubblico" soltanto se destinato all’estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo Stato o altro ente pubblico (la Pubblica Amministrazione) persegua, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da esso gestito: nel caso oggetto della sentenza appena citata, si trattava di fattispecie concernente un furto avvenuto nel locale adibito a spogliatoio degli avvocati all’interno di un palazzo di giustizia, e nella circostanza questa Corte ha ritenuto che detto locale-spogliatoio non potesse qualificarsi come "pubblico" nel senso anzidetto.

Appare pertanto necessario un più approfondito accertamento in fatto, in base all’esame degli atti non consentito in questa sede (non vertendosi in ipotesi di denuncia di "errar in procedendo"), in ordine alle caratteristiche ed alle modalità di utilizzo dello spogliatoio in cui è avvenuto il furto in questione, nonchè alla possibilità di accesso allo stesso ed alla sua indispensabilità (stretta strumentalità) per il concreto esercizio dell’attività fisica degli scolari nella palestra: circostanze, queste, non rilevabili dall’impugnata sentenza; e ciò, al fine di stabilire se lo spogliatoio in argomento possa ritenersi o meno "ufficio pubblico" secondo la nozione di cui sopra.

Quanto poi alla tesi prospettata dal P.G. ricorrente – secondo cui "la sottrazione di effetti personali lasciati nello spogliatoio di un impianto sportivo di una scuola rileva agli effetti della norma citata anche per il motivo che trattasi di fatto imposto da consuetudine o ancor più da necessità" (cosi si legge testualmente nel ricorso) – trattasi di censura enunciata in termini generici, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione in rito circa la contestazione della diversa circostanza all’imputato ed alla possibilità per quest’ultimo di esercitare al riguardo, in concreto e pienamente, il diritto di difesa anche nel corso delle indagini preliminari.

L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio, per nuovo esame, ai fini sopra indicati.

Nella concreta fattispecie, trattandosi di ricorso "immediato" proposto avverso sentenza di proscioglimento pronunciata all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato (per reato punito con pena congiunta della reclusione e della multa), da una parte (il Procuratore Generale) che aveva diritto di appellare (art. 443 sentenza n. 320 del 2007 della Corte cost., 570 e 593 c.p.p.) – e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’art. 604 c.p.p. (cfr. art. 569 c.p.p., comma 4) – l’impugnata sentenza deve essere annullata, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., commi 1 e 4, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna – Sez. per i Minorenni – che delibererà attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello sezione per i minorenni di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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