Sezione prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n°1680/97 proposto dalla sig.ra Liliana Tocco, rappresentata e difesa dall’avv. Ugo Di Pirro, presso il cui studio, in Cagliari, via Trentino n°13, è elettivamente domiciliata;
contro
l’Università degli studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici, in Cagliari via Dante n°23, è legalmente domiciliata;
l’INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Doa, dell’ufficio legale dell’ente, presso la sede del quale in Cagliari, via Delitala n°2, è elettivamente domiciliato;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente a percepire rivalutazione ed interessi sulla somma a suo tempo corrispostale a titolo di indennità di buonuscita;
e per la condanna
dell’intimato ateneo al pagamento di quanto a tale titolo dovuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avvocato U. Di Pirro per la ricorrente e l’avvocato A. Doa per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
a) che parte sostanziale dei rapporti concernenti il pagamento di somme reclamate a titolo di indennità di buonuscita (siano esse relative al capitale spettante siano esse relative ai compensi accessori) è soltanto l’INPDAP, mentre nessuna legittimazione spetta all’amministrazione di appartenenza (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV Sez., 19/2/2007 n° 879 e 21/6/2007 n° 3365, TAR Lazio – Roma, III Sez., 6/12/2006 n°13916);
b) che la ricorrente, pur evocando in giudizio anche l’INPDAP, ha esplicitamente rivolto le domande di accertamento e di condanna proposte con l’odierno ricorso soltanto nei confronti dell’Università degli studi di Cagliari;
c) che, giusta quanto più sopra rilevato, l’Università degli Studi di Cagliari è, nell’odierna controversia, priva di legittimazione passiva;
d) che alla luce di quanto esposto il ricorso risulta manifestamente infondato, circostanza questa che ne consente la definizione con sentenza in forma semplificata;
i) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione I. con l’intervento dei signori magistrati:
Paolo Numerico, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere estensore.
Depositata in segreteria il 31/01/2009
Il Segretario Generale
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it