Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15557 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21 dicembre 2006 il sig. L.A. proponeva gravame dinanzi alla Corte d’appello di Firenze avverso la sentenza 27 ottobre 2006 del Tribunale di Livorno che aveva pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora C.P., determinando in favore di quest’ultima un assegno divorzile di Euro 516,46 al mese, oltre la rivalutazione secondo gli indici Istat e con compensazione delle spese di giudizio.

Chiedeva la revoca, o in subordine la riduzione, dell’assegno, in considerazione delle mutate condizioni economiche del coniuge che percepiva ora un canone di locazione di un appartamento di sua proprietà.

Costituitasi ritualmente, la signora C. chiedeva il rigetto del gravame.

Con sentenza 29 marzo 2007 la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento parziale dell’impugnazione, riduceva ad _ 350,00 l’ammontare dell’assegno divorzile e condannava l’appellata alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.

Avverso la sentenza la C. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi e notificato il 2 novembre 2007.

Deduceva:

1) la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per omesso rilievo dell’inammissibilità, per novità, della domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento;

2) la carenza di motivazione in relazione alla riduzione della somma attribuita.

Il L. non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 24 maggio 2011, dopo che il difensore della ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a seguito del decesso del sig. L., in assenza di figli, il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il decesso della parte resistente, nelle more del processo, in mancanza di figli, rende inammissibile il ricorso della C. per carenza sopravvenuta di interesse, dichiarata dal difensore in udienza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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