Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15747 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 11 giugno 2009, il GIP del Tribunale di Torino disponeva l’archiviazione del procedimento iscritto a nome di D. C.S. e M.A. per il delitto di cui all’art. 643 c.p..

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la querelante D.C.B., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione degli artt. 409 e 127 c.p.p. per essere stato il decreto emesso senza che la denunciante venisse avvisata della richiesta proveniente dal P.M., pur avendone fatto espressa domanda nel verbale di ratifica della querela.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, perchè proposto da soggetto non legittimato, non potendo essere qualificata come persona offesa la figlia di colui che sarebbe stato vittima della circonvenzione. Per individuare il soggetto passivo del reato di circonvenzione di persone incapaci, titolare del diritto di querela nei casi di cui all’art. 649 cpv. c.p. (fatto commesso a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivono con l’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi), si deve avere riguardo, soltanto alla persona che abbia subito la circonvenzione, quale portatrice dell’interesse tutelato dall’art. 643 c.p.. – il terzo che abbia patito o possa patire un danno per effetto degli atti posti in essere dall’incapace circonvenuto, non è soggetto passivo del reato, bensì persona danneggiata dal reato stesso, e cioè’ una figura ben distinta dalla prima e come tale non legittimata ad esercitare il diritto di querela bensì soltanto l’azione civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche nello ambito del processo penale se il reato sia perseguibile d’ufficio o vi sia querela della persona offesa. (Cass. Sez. 2, 25.2-26.7.1985 n. 7417; conf.Mass n.160902; conf.mass n.131427).

Va quindi ribadito il canone ermeneutico secondo il quale: "in tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall’incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all’incapace circonvenuto, e pertanto non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione (Cass. Sez. 2, 17.1-14.2.2008 n. 7192; in senso conforme argomenta anche da Cass. Sez. 2, 15.1-4,2.2010).

A norma dell’art. 408 c.p.p., comma 2 unico destinatario della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione può essere solo la persona offesa.

La ricorrente deve essere in conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali e della somma che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili dei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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