Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-04-2011, n. 2400 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante, dipendente della Regione Calabria in servizio presso l’ufficio del Genio civile di Reggio Calabria con mansioni di autista, con il gravame di primo grado ha chiesto il pagamento di emolumenti relativi allo svolgimento di lavoro straordinario svolto nei giorni di invio in missione.

Il Tar ha respinto il gravame in quanto l’attività lavorativa straordinaria non risultava autorizzata.

Avverso tale decisione l’appellante, oltre ad indicare specificamente, per ciascun mese, le ore svolte in eccedenza nel periodo che va dal 1978 al 1988, ha sostenuto che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa straordinaria deriverebbe dagli incarichi conferiti dalla dirigenza dell’ufficio.
Motivi della decisione

L’appello deve ritenersi infondato.

Preliminarmente, va rilevato che il lavoro straordinario svolto nel corso dell’attività di missione potrebbe essere remunerato solo nella parte eccedente il normale orario di lavoro ma con esclusione dei tempi necessari per recarsi presso la sede di trasferta e per ritornare presso quella di servizio, che sono già remunerati con il trattamento di missione.

Inoltre, "secondo consolidati principi (ex multis Cons. St. Sez. V n. 844/2009;Sez. IV n. 2282/2007;), il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione. Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate.

In circostanza straordinarie l’autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai essere esclusa.

La sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell’ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l’amministrazione era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza (Cons. St. Sez. V, n.3503/2001).

Nel caso in esame, nessun principio di prova è stato addotto relativamente alla presenza di autorizzazione alla prestazioni di lavoro straordinario, sia preventiva che a sanatoria, né sono stati documentati eventi che, a causa della loro straordinarietà, possano ricondursi alla fattispecie dell’autorizzazione implicita." (C.S. n. 1370/10).

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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