Giudice di Pace di Salerno del 31.8.2010 Parcheggio, locazione, deposito, circolazione stradale, danni, risarcimento, civile (2010-09-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il Giudice di Pace avv. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8240 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2009

TRA

Tizio Tizio rapp.ta e difesa -giusta procura a margine atto di citazione – dall’avv. Antonio Andria presso il cui studio è el.te domiciliata alla Via Ss. Martiri Salernitani,24 erio Iorio.

ATTRICE

E

S.P.A. Alfa MOBILITA’ con sede in Alfa alla … in persona legale rapp.te pro tempore , rapp.to e difeso dall’avv. Angelo Caramanno in virtù di mandato in calce all’atto di citazione

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese.

Per la s.p.a. Alfa Mobilità: rigetto della domanda .

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 15.9.2009, Tizio Tizio conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Alfa, la s.p.a. Alfa Mobilità allo scopo di ivi sentirla condannare al risarcimento danni riportati dalla propria autovettura … mentre la stessa si trovava in sosta nell’area gestita dalla predetta società convenuta ed ubicata in Alfa alla Piazza ….

Deduceva l’attrice che il giorno 17.9.2007 aveva parcheggiato l’autovettura all’interno dell’area di piazza … e che nel ritirare la medesima si avvedeva che era stata danneggiata alla fiancata posteriore sinistra destra per cui aveva segnalato tale circostanza ad “un responsabile del parcheggio” il quale redigeva l’apposito modulo di segnalazione che allegava agli atti.

Precisava altresì che per la riparazione dei danni era stata preventivata la somma di Euro 1230,50 come da preventivo della ditta Giovanni Sessa depositato in atti.

Si costituiva in giudizio la convenuta Alfa Mobilità s.p.a. la quale nell’impugnare estensivamente l’atto di citazione, eccepiva preliminarmente di essere affidataria di aree di sosta all’interno del territorio comunale di Alfa occupandosi di gestire all’interno delle stesse il solo sistema di tariffazione della sosta e che quindi il rapporto contrattuale che si instaura con l’utenza era limitato alla sola locazione d’area senza obbligo di custodia. Nel merito contestava comunque la fondatezza della domanda.

Successivamente venivano escussi i testi Sabarese Antonio e Botta Enza i quali confermavano che i danni all’autovettura attorea erano stati arrecati all’interno dell’area di parcheggio gestito dalla società convenuta ed in particolare di aver visionato precedentemente l’autovettura che non presentava alcun danno ed i testi Ricci Pietro e Califano Enrico i quali confermavano l’esistenza di un sistema automatizzato di ingresso –uscita senza alcun contatto con il personale della società convenuta e di aver ricevuto la segnalazione del danneggiamento senza confermare la circostanza che il danneggiamento sia avvenuto durante l’orario di sosta non avendo visionato l’autoveicolo prima del parcheggio.

All’udienza del 13.5.2010, dopo la ricostruzione del fascicolo, le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle rispettive difese ed alla documentazione prodotta, e la causa veniva riservata per la decisione con termine per note .

************

La domanda così come proposta nei confronti della convenuta S.P.A. Alfa Mobilità è fondata e va accolta per quanto di ragione.

1.- Nel confermare il proprio orientamento già espresso in una precedente decisione (r.g. 4275/04 ), e richiamando le considerazioni svolte dai giudici della III Sezione Civile della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 1975 del 27/01/2009 , ritiene il giudicante che il contratto atipico di parcheggio de quo vada assimilato a quello di deposito e non già a quello di mera locazione d’area.

Invero la giurisprudenza di legittimità e di merito ha concordemente affermato che “l’immissione del veicolo in un’area di parcheggio a pagamento, gestita in forma automatica, costituisce un contratto atipico stipulato "per facta concludentia", dal quale scaturisce in capo al gestore del parcheggio l’obbligo di custodia del veicolo, il quale non viene meno nemmeno se tale obbligo sia escluso dalle condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa di parcheggio “.

Oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell’ipotesi in cui sussiste la predisposizione di un’area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e prelievo del veicolo, nella specie parcheggio presso un aeroporto), che è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito, è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia (nella specie richiamate nella scheda fornita dagli apparecchi automatici) poiché – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente. ( Cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863).

Nel caso in cui le parti concludano un generico contratto per il pacheggio di autovetture, il tipo negoziale attuato e la relativa disciplina vanno individuati con riguardo alla funzione pratica concretamente svolta dall’operazione e alle modalità di essa. Ne deriva che, qualora manchi la presa in custodia del veicolo, e non sia altresì ravvisabile nè la richiesta nè l’offerta di un servizio di custodia, bensì da una parte, la necessità di reperire rapidamente uno spazio per lo stazionamento dell’autovettura e, dall’altra, l’offerta di tale opportunità, il negozio posto in essere non è quello del deposito, ma quello della locazione di uno spazio. (Tribunale Milano, 5 maggio 2003 Soc. Rota & C. c. Az. trasp. municipali milanese Giur. milanese 2003, 365.)

Al contratto in forza del quale il campeggio è utilizzato quale luogo di parcheggio di una roulotte, nel cosiddetto rimessaggio invernale, si applica la disciplina generale del contratto di deposito, con la conseguente responsabilità ex recepto del gestore del campeggio; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. (Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2002, n. 16079 Ponzo c. Camping Maratea.)

Il contratto atipico di posteggio auto nel parcheggio "lunga sosta" di un aeroporto, con assunzione dell’obbligo di custodia, va qualificato deposito e non locazione di area, sicché il gestore del parcheggio stesso è responsabile dei danni arrecati da ignoti all’automezzo durante la sosta, stante che la clausola posta nel "regolamento", per cui il gestore non risponde dei danni cagionati da terzi, estrinseca una limitazione di responsabilità priva di efficacia giuridica. (Tribunale Roma, 13 gennaio 2001 Trincia c. Soc. Aeroporti Roma Arch. giur. circol. e sinistri 2001, 663 con nota di SANTARSIERE)

Il contratto di parcheggio di autovetture in area recintata e protetta è un contratto atipico la cui disciplina va riferita alle norme sul deposito, con conseguente affidamento del mezzo al gestore del servizio e con l’obbligo per quest’ultimo di custodia e restituzione dell’autovettura o dell’equivalente monetario in caso di furto d’auto. (Corte appello Milano, 1 febbraio 2000 Soc. Cattolica assicur. c. Soc. Sea Parking.)

Il contratto di parcheggio di autovetture in autosili comporta, salva diversa volontà delle parti, l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato. (Corte appello Milano, 29 giugno 1999 Soc. Bertani e altro c. Soc. Schweiz assicur. Gius 1999, 2143)

Il contratto con cui un automezzo è affidato al gestore di pubblico parcheggio è un contratto atipico, per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al contratto di deposito, con conseguente obbligo del gestore di custodire l’automezzo e di restituirlo nello stato in cui gli era stato consegnato. Le obbligazioni di custodia e di restituzione del gestore di pubblico parcheggio si estendono alle singole componenti del veicolo depositato che costituiscano elementi essenziali dello stesso, tali da non poter essere considerate cose trasportate (nella specie: autoradio). (Cassazione civile, sez. III, 23 agosto 1990, n. 8615 Società Sepi c. Barese)

Alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale l’elemento costitutivo preponderante della composita fattispecie è l’affidamento in custodia (c.d. affidamento «finalizzato»), nel quale restano assorbite tutte le altre prestazioni accessorie (come, ad es., la messa a disposizione dell’area pubblica o privata).

Il posteggiatore-depositario, cui il veicolo è affidato, ha l’obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato ed il susseguente obbligo, ove la cosa venga danneggiata o sottratta, al ristoro dei danni se non fornisca la prova dell’inevitabilità dell’evento nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Si tratta di obblighi operanti sia in caso di posteggio in garage o autorimesse, sia in caso di posteggio in luoghi aperti.

Per consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la consegna e la contestuale ricezione delle chiavi del veicolo da parte del custode non costituiscono elementi essenziali ed imprescindibili ai fini del perfezionamento del contratto de quo e del sorgere delle relative obbligazioni.

Ciò che unicamente rileva è che la cosa sia ricevuta dal depositario nell’ambito della sua sfera di custodia e di controllo, con la contemporanea assunzione da parte del medesimo soggetto dell’obbligo di vigilare e di conservarla integra, onde restituirla al depositante su semplice richiesta o alla scadenza di un determinato termine.

È agevole osservare, in proposito, che «nel caso in cui si deponga un bene in luogo che sia in detenzione o sotto il controllo dell’ accipiens, questi consenziente, il tradens non potrà rientrare in possesso dell’oggetto, se non mediante la collaborazione dell’accipiens, in quanto il suo atto ha trasferito la situazione possessoria di fatto a quest’ultimo.

Pertanto il semplice atto di immissione del bene in un luogo controllato da un altro soggetto, unitamente al consenso, sia pur tacito, di questi, costituisce una consegna: non è dunque necessario a questo fine che all’atto sia unita la consegna delle chiavi».

In caso di predisposizione di apposite aree per il parcheggio delle vetture con l’installazione dei parchimetri e l’indicazione del prezzo da versare per fruire del servizio, il negozio si perfeziona mediante l’introduzione, negli appositi meccanismi, della quantità di monete richieste ad opera dell’automobilista interessato.

In tale ipotesi, l’affidamento del veicolo ad una persona fisica non è necessario, e la consegna si realizza mediante l’immissione dell’autoveicolo nell’area allestita.

Non richiedendo particolari formalità, l’atto di affidamento della cosa al depositario può compiersi in qualsiasi modo idoneo a produrre l’effetto reale voluto dalla legge, in qualsiasi modo idoneo, cioè, ad attribuire al posteggiatore la detenzione del veicolo. ( Cfr. Francesco Alonzo in Giur. merito 2003,5,894)

Affinché si realizzi il trasferimento della detenzione, è sufficiente che il conducente posteggi l’auto, con l’assenso del custode, nell’area predisposta dall’ente che gestisce il parcheggio»; da questo momento sorgono il vincolo contrattuale ed i relativi obblighi del depositario.

Al riguardo, la consegna delle chiavi, se, da un lato, non influisce – come detto – sul trasferimento della detenzione del bene, dall’altro lato, può influire sulla determinazione dell’oggetto della custodia che, nel caso di rilasciata autorizzazione all’ingresso nel veicolo, può estendersi anche al contenuto di esso ed essere diretta alla prevenzione non solo dai pericoli derivanti dall’esterno, ma anche da quelli relativi all’interno dell’abitacolo (ad es., perdite che possano danneggiare la tappezzeria).

In ipotesi di difetto di vigilanza che provochi un danno, sorge a carico dell’obbligato la responsabilità per inadempimento contrattuale. Responsabilità, questa, per nulla eliminata e/o attenuata dalla mancata preventiva individuazione dei beni contenuti nel mezzo da vigilare.

Per completezza espositiva non va sottaciuto che parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che vi sia l’assunzione dell’obbligo della relativa custodia anche in assenza di corrispettività e/o di onerosità , come ad esempio, in caso di autorizzazione a mero titolo di cortesia al posteggio di un autoveicolo in uno spazio privato.

L’affidamento in custodia di cose site in luogo pubblico da parte di chi deve allontanarsi e la corrispondente assunzione dell’incarico di custodirle, valgono a configurare un rapporto obbligatorio di custodia, pur se l’incarico sia assunto senza un interesse proprio e diretto, e con il solo animo di fare cosa grata all’altra parte. Esistono, infatti, degli obblighi, i quali – per l’apprezzamento comune o per il costume di date società (compresa la nostra) – sono tali, che, quando vengono assunti dai soggetti, non possono rimanere relegati nella sfera del costume sociale, ma devono necessariamente sboccare in quella del diritto. Fra questi obblighi, per il carattere tipicamente economico che deve esserle riconosciuto, non può non rientrare la custodia; cosicché nel ricevere una cosa per custodirla, si deve necessariamente vedere l’intento di contrarre un vincolo giuridico, salvo l’esistenza di chiare riserve note alla controparte. [Al riguardo, cfr. Cass. 14 luglio 1952, n. 2188, in Foro it., 1952, I, c. 1508.. Cass. 27 gennaio 1975, n. 315; Cass. 18 febbraio 1960, n. 271; App. Bologna 4 febbraio 1954, in Giur. compl. Cass. civ., 1954, I, 669; Pret. Milano 4 febbraio 1954, in Foro it., 1954, I, c. 430.ed in dottrina Dalmartello, Portale, Deposito (diritto vigente), in Encicl. dir., XII, Milano, 1964, 273; sul punto, cfr. anche Zaccaria, Art. 1766, in Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 1997, 1679; Funaioli, Deposito, in Grosso, Santoro Passarelli (a cura di), Trattato di diritto civile, Milano, 1961, 12; De Martini, Deposito (diritto civile), in Noviss. D.I., V, Torino, 1960, 512; sul deposito di cortesia, v. Ruberto, Natura giuridica del deposito a titolo di cortesia, in Nuovo dir., 1955, I, 116; Forchielli, Deposito di cortesia o deposito gratuito?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1953, 290; Carresi, Sulla pretesa configurabilità di un deposito di cortesia, in Giur. compl. Cass. civ., 1953, I, 114.]

In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, può agevolmente ritenersi che nel caso di specie si verta in tema di contratto atipico di parcheggio e che ad esso si applichi la disciplina di cui agli artt. 1766 ss. c.c. ed in particolare quella dettata per il deposito oneroso, facendo riferimento alla circostanza che la consegna dell’autoveicolo dell’attrice al gestore era avvenuta con la sua immissione nell’area recintata di Piazza … previo superamento di una sbarra, che poteva avvenire solo dopo il rilascio di un biglietto rilasciato da un apposito dispositivo, e che lo stesso conducente poteva uscire solo dopo aver pagato, il corrispettivo dovuto e dopo l’immissione del biglietto in una macchina per la conferma dell’eseguito pagamento.

La stessa Corte ha altresì evidenziato la circostanza che l’eventuale avviso affisso prima dell’ingresso nell’area di parcheggio da cui risultava che l’azienda non rispondeva, tra l’altro, per il furto totale o parziale del veicolo, ha giustamente considerato tale limitazione di responsabilità affatto inefficace, in quanto non approvata specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., dovendosi essa ritenere quale condizione generale di contratto ed essendo il suddetto avviso assimilabile a tutti gli effetti ad un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (v. Cass. civ., 15 novembre 2002, n. 16079).

Anche sull’elemento essenziale per la configurabilità del contratto atipico di parcheggio come assimilabile, quanto alla disciplina giuridica applicabile, al deposito, e cioè l’obbligo di custodia da parte del depositario (art. 1766 c.c.), deve rilevarsi come non sia affatto necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può materialmente realizzarsi attraverso la sua immissione nell’area a ciò predisposta, previo perfezionamento del contratto mediante introduzione di monete nell’apposito meccanismo, ben potendo l’obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificatamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza e bastando all’uopo diverse ed equipollenti modalità, quali appunto l’adozione di sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio.

Infine , per completezza di motivazione, non va trascurato, nel corso dello svolgimento dell’iter logico-argomentativo in ordine alla qualificazione giuridica del contratto di parcheggio, di prendere in considerazione il contenuto dell’art. 7, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 285/1992.

Deve escludersi l’applicabilità nel caso di specie della norma suddetta, atteso che quest’ultima riguarda la destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, e cioè in sostanza la sola sosta dei veicoli nella pubblica via, mentre nella specie si è trattato di parcheggio entro un’area recintata, al cui ingresso risultava apposto l’avviso sopra menzionato mediante il quale il gestore del parcheggio stesso effettuava un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.-

2. Nel merito,in ordine all’an, i testi escussi hanno confermato in buona sostanza i fatti così come descritti in atto di citazione e cioè che l’attrice aveva parcheggiato la propria autovettura integra nel parcheggio gestito dalla convenuta e che al momento del ritiro presentava danni alla fiancata posteriore sinistra e che tale circostanza era stata denunciata al preposto della società che aveva redatto il verbale di denuncia allegato in atti.

Nella fattispecie in esame , la responsabilità della società convenuta è dettata dall’art. 2051 c.c per cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”.

Tale responsabilità non richiede la intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia e pertanto trova applicazione anche nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla res in sé, ma da un comportamento, anche omissivo, del detentore della cosa.

La responsabilità ex art. 2051 c.c è notoriamente diversa da quella ex art. 2043 c.c tra l’altro giacchè quest’ultima impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano arrecare danni a terzi, mentre la prima obbliga una determinata categoria di soggetti – i custodi -, ad attivarsi perché della cosa custodita non derivino danni a terzi.

Nell’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c il dovere di agere è destinato ad esplicarsi non solo riguardo alle cose pericolose, ma anche a quelle che possono in presenza di altri fattori casuali divenire tali essendo imposto al custode di mantenere la cosa in condizioni tali da non nuocere a terzi.

In ogni caso il convenuto, nel corso del procedimento non ha dimostrato che il danno è derivato da caso fortuito.

Dalla documentazione prodotta risulta altresì provata la legittimazione attiva ( libretto di circolazione e certificato di proprietà PRA)

La legittimazione passiva della Alfa Mobilità risulta dalla prova testimoniale e comunque non è contestata.

Per la liquidazione del risarcimento per i danni al veicolo Lancia , l’attore ha depositato un preventivo dell’autocarrozzeria Giovanni Sessa per Euro 1230,50 formulando una richiesta nei limiti della competenza per valore di Euro 1110,00, ma non ne ha dato piena prova.

Non può riconoscersi,infatti,piena rilevanza probatoria alla quantificazione del preventivo prodotto in atti: si tratta,invero, di documentazione non impegnativa per colui che la rilascia, la quale peraltro tende ad inserire nel giudizio civile una valutazione tecnica che ha la sua forma propria nella consulenza tecnica di ufficio.

Tuttavia In fase istruttoria sono, emersi elementi idonei a suffragare una valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civile.

Elementi che possono trarsi dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi , anche in ordine all’entità dei danni effettivamente subiti dal veicolo .

In definitiva questo Giudice ritiene che per i danni riportati dal veicolo nell’incidente per cui è causa , tenuto conto dei particolari da non sostituire, del tempo occorrente per la riparazione, della vetustà del veicolo, e secondo dati di comune esperienza sia conforme a giustizia liquidare in via EQUITATIVA la somma di Euro 600.00 comprensiva del risarcimento per sosta tecnica.-

A detto importo devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dall’evento e sino al soddisfo.

In definitiva , la domanda attrice va accolta nei confronti della S.p.a. Alfa Mobilità e quindi quest’ultima va condannata al pagamento del risarcimento in favore dell’attore di Euro 600,00 oltre interessi legali dall’evento al soddisfo.

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Alfa dott. Luigi Vingiani ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti , così provvede:

a) dichiara la esclusiva responsabilità della s.p.a. Alfa Mobilità nella produzione del danno di che trattasi;

b) condanna per l’effetto la s.p.a. Alfa Mobilità in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dell’attrice Tizio Tizio della somma complessiva di Euro 600,00 oltre interessi legali, a partire dal fatto e sino all’effettivo soddisfo;

c) condanna la stessa convenuta S.P.A. Alfa MOBILITA’ alla refusione in favore dell’attrice Tizio Tizio delle spese del giudizio , che liquida in complessive Euro 900,00 di cui euro 100,00 per spese Euro 450,00 per diritti, euro 350,00 per onorario, oltre rimborso forfettario sulle spese generali nella misura del 12,5% ex art. 15 L.P., oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Alfa , in data 31.8.2010.

Il Giudice di Pace

Avv. LUIGI VINGIANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *