Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 8.4.10, la corte di appello di Bari ha confermato la sentenza 17.10.06 del tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con la quale D.S.F. è stato condannato,previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 600 di multa al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuto responsabile del reato di diffamazione, in danno di I.L.. Il D.S., in qualità di direttore responsabile,è accusato di aver divulgato, il 25.10.03, attraverso il periodico telematico "(OMISSIS)" la notizia che l’avvocato I.L. era stato rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento, in contrasto con il reale svolgimento del procedimento, in cui vi era stata la preliminare richiesta di rinvio a giudizio, da parte del p.m..
Il D.S. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 236 e 238 bis c.p.p. e art. 595 c.p..
La dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di diffamazione è stata desunta dal precedente giudiziario, costituito da una sentenza, emessa nel 1999 dal tribunale di Trani, con la quale l’imputato, in qualità di direttore responsabile di un quotidiano a stampa, era stato condannato, ex art. 57 c.p., in quanto era stata diffusa la notizia del rinvio a giudizio di un cittadino, nei cui confronti era stata formulata solo la preliminare richiesta, da parte del p.m. grazie a questa produzione documentale, i giudici di merito hanno risolto il quesito sulla capacità del D.S. di rendersi conto della differenza intercorrente tra i due atti giudiziari, nel senso che hanno considerato irrealistico che egli, già condannato nel 1999 per aver erroneamente sostituito un termine con un altro (rinvio a giudizio, invece di richiesta di rinvio a giudizio), nel 2003 avesse dimenticato la lezione di diritto processuale e abbia confuso nuovamente, in buona fede, richiesta e rinvio a giudizio.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non hanno tenuto conto che nei gradi successivi il D.S. è stato assolto. Se avessero considerato l’episodio della sua biografia giudiziaria nel suo complesso, i giudici non sarebbero giunti alla conclusione sulla "lezione di diritto processuale", ritenendo che l’episodio sarebbe rimasto impresso nella memoria dell’imputato – unitamente alla differenza tra i due atti giudiziari – solo nel caso di conferma e di irrevocabilità della condanna. La sentenza ha poi errato nell’utilizzare la sentenza di condanna, sebbene non irrevocabile. Le sentenza penali non irrevocabili sono utilizzabili ai fini probatori solo alla scopo di provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento in ordine a un reato, mentre non può essere utilizzata per provare la verità dei fatti in essa affermati Secondo l’art. 238 bis c.p.p., le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell’art. 187 c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 3.
Raffrontando l’uso che è stato fatto della suindicata sentenza non irrevocabile, ai fini della dimostrazione dell’elemento psicologico del reato, e l’uso limitato che può esser fatto di una sentenza irrevocabile, si deve concludere che la corte ha valorizzato il mero dato storico della sentenza non definitiva in maniera maggiore di come avrebbe potuto fare se quella decisione fosse stata coperta dalla intangibilità del giudicato.
2. vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p.:
l’istruttoria dibattimentale non ha consentito di accertare chi sia l’autore dell’articolo e se il direttore, in concorso con una persona non identificata, abbia posto in essere un accordo a fini diffamatori. La responsabilità del D.S. come autore o come coautore è stata ritenuta dimostrata in base all’affermazione di una collaboratrice del periodico S.M., secondo cui era il direttore in generale a gestire gli articoli da pubblicare sul sito telematico. In tal modo non è stata correttamente valutata questa affermazione, in quanto essa non riguarda lo specifico articolo incriminato. La sentenza inoltre è contraddittoria, perchè riconosce la responsabilità in ordine al reato di diffamazione ,sul presupposto che "le già dette dichiarazioni dei suoi tre collaboratori di redazione fanno convergere su di lui la responsabilità diretta della gestione della notizia". Non si comprende come per l’articolo non firmato e gestito dal direttore del periodico, lo stesso debba rispondere del reato ex art. 595 c.p.. e non del reato ex art. 57 c.p.. In definitiva, acclarato che il D. S. era il direttore del periodico, lo stesso avrebbe dovuto rispondere,nell’assenza del nome dell’articolista, dello specifico reato di omesso controllo.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla censura sull’irrituale utilizzazione della sentenza, emessa il 14.10.1999 dal tribunale di Trani, va rilevato che tale documento non è stato acquisito per utilizzarne il contenuto, ai fini della dimostrazione che il D.S., quale direttore responsabile del periodico "(OMISSIS)", avesse commesso un fatto analogo a quello contestato nel presente procedimento (l’imputato era stato accusato di aver omesso il controllo su un articolo diffuso con il mezzo della stampa, in cui era stato erroneamente narrato che il Gip aveva emesso,nei confronti dell’indagato, il decreto di citazione, mentre era stata solo formulata richiesta, da parte del p.m.). Correttamente i giudici di merito hanno affermato che la sentenza è stata acquisita, al di fuori dell’ipotesi ex art. 236 c.p.p., al limitato scopo di dimostrare un incontestabile fatto storico, costituito dal coinvolgimento del D.S. "in una sovrapponibile vicenda giudiziaria", a consequenziale riprova "di un approccio consapevole alla notizia in esame sul piano tecnico-giuridico".
I giudici hanno rilevato la differenza – chiara e notoria per gli addetti ai lavori e per i redattori di cronaca giudiziaria – tra richiesta di rinvio a giudizio (atto di parte, formulato dal p.m., all’esito della constatata assenza di valide controdeduzioni difensive formulate nel contraddittorio instaurato ex art. 415 bis c.p.p., da sottoporre all’esame conclusivo del Gip) e decreto di rinvio a giudizio (atto del giudice, disposto a conclusione delle indagini preliminari in senso favorevole alla tesi di accusa). Di qui la conclusione sulla forte carica diffamatoria della notizia che sostituisca il primo atto con il secondo, tanto più se indagato sia un avvocato, accusato di aver commesso un reato nell’esercizio di attività professionale.
La diffusione di questo tipo di notizia "a futura memoria" non può giovarsi dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, che va inquadrato nel diritto/dovere del giornalista di narrare fatti già accaduti, senza possibilità di estensione della scriminante all’anticipazione di eventi non ancora verificati. In questo caso il giornalista, in maniera autonoma, prospetta e prefigura l’evoluzione e l’esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali non ancora concluse e comunque non sviluppate nella fase e nel senso narrati.
Nel caso in esame, i giudici hanno rilevato che il D.S., al di là della generale conoscibilità della differenza tra i due atti, ha diffuso la falsa notizia con accentuata consapevolezza, in base alla suindicata acquisizione del precedente giudiziario. Con condivisibile razionalità la corte di merito ha ritenuto che – indipendentemente dall’esito del processo – la lezione impartita all’imputato dalla propria traumatizzante esperienza di vita giudiziaria, ha reso del tutto "irrealistico" che egli abbia nuovamente confuso i due atti "per pura ignoranza e non piuttosto per consapevole volontà diffamatoria". Questa consapevole decisione di diffondere la falsa notizia diffamatoria è stata ulteriormente ricavata dalla presenza nel testo dell’articolo, in cui si parlava di decreto di rinvio a giudizio, di una parte "virgolettata" del testo dell’antecedente richiesta del p.m. (v. sentenza di primo grado, confermata dalla corte di merito).
Quanto alla censura relativa alla valutazione delle prove, va rilevato che l’attribuzione all’imputato della responsabilità diretta in ordine alla diffusione della notizia falsa è stata effettuata in base ad argomentazione pienamente conforme alle risultanze processuali e ad una loro razionale interpretazione :le dichiarazioni testimoniali indicano che tutti gli articoli erano diffusi dal periodico on line solo a seguito di lettura e di condivisione del loro contenuto da parte del D.S. e che nulla è emerso che consenta di ritenere un diverso iter di esame e controllo per l’articolo incriminato.
Va anche rilevato che, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il soggetto investito della funzione di controllo sugli articoli da diffondere ,ove ne consenta la pubblicazione di uno anonimo, risponde di esso in prima persona, non per "responsabilità oggettiva", ma per consapevole condotta, volta a diffonderne il contenuto eventualmente illecito (sez. 5, n. 16988 del 10.1.2001, in Cass. pen. 2002, n. 754).
Quanto alla doglianza sulla mancata qualificazione del fatto, ex art. 57 c.p., va rilevato che dottrina e giurisprudenza concordemente ritengono l’inapplicabilità di questa ipotesi di reato – prevista in ordine a fatti di diffamazione commessi a mezzo della stampa periodici, in caso di fatto commesso con giornale telematico, per un duplice ordine di motivi;
a causa della impossibilità di estendere, sul piano tecnico , il concetto di stampa a questo mezzo di comunicazione, a causa dell’impossibilità di effettuare, sul piano giuridico, un’ interpretazione analogica, stante il divieto dell’analogia in malampartem (sez. 5, n. 35511 del 16.7.2010).
Il fatto va quindi qualificato – ove siano emersi gli elementi probatori sopra indicati – a norma dell’art. 595 c.p..
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.150 per onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.150 per onorari, oltre accessori come per legge.
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